Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2015, n.1494

La convivenza costituisce "un elemento essenziale del matrimonio
rapporto" che connota la relazione matrimoniale in modo
determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia della
sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale
ecclesiastico, di conseguenza, la dedotta esistenza di
un'incapacità psichica originaria, astrattamente idonea a
viziare il matrimonio atto non può escludere lo scrutinio
rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio
rapporto, ed in particolare non può trascurare il rilievo del
carattere costitutivo della convivenza così come declinata
dalle norme costituzionali interne, europee e convenzionali.

Sentenza 12 dicembre 2014, n.26213

Dalla applicabilità alle sentenze ecclesiastiche degli artt.
796 e 797 c.p.c., in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze
straniere, discende la necessità dell'accertamento che
l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimonii (con
seguente divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione)
sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da
questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota
soltanto a causa della sua negligenza; in difetto di tali condizioni
la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel
cui ambito vige il principio di tutela della buona fede e del
legittimo affidamento incolpevole (Cass. 5 marzo 2012, n. 3378; Cass.
10 novembre 2006, n. 24047). Nella specie l'affidamento
incolpevole era stato espressamente escluso dalla sentenza che aveva
attribuito efficacia alla sentenza ecclesiastica.

Sentenza 11 novembre 2014, n.24001

L’ordinamento italiano – per il quale madre è colei che
partorisce (art. 269, terzo comma, c.c.) – contiene all’art. 12,
comma 6 della legge n. 40 del 2004, un espresso divieto, rafforzato da
sanzione penale, della surrogazione di maternità. Tale divieto
è certamente di ordine pubblico, come suggerisce la previsione
della sanzione penale, di regola posta a presidio di beni giuridici
fondamentali. Vengono infatti qui in rilievo la dignità umana –
costituzionalmente tutelata – della gestante e l'istituto
dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si
pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale
istituto l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di
genitorialità priva di legami biologici con il nato. In questo
senso, nel caso di specie, sia il certificato di nascita ucraino (sul
quale i genitori basano il rapporto di filiazione con il minore), sia
la stessa legge ucraina sulla maternità surrogata sono contrari
all’ordine pubblico italiano. Al primo, dunque, non può
essere riconosciuta efficacia ai sensi dell’art. 65 della legge
n. 218 del 1995, mentre la seconda non può trovare applicazione
ai sensi dell’art. 16 della medesima legge.

Sentenza 18 settembre 2014, n.19691

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato
(cfr. Cass. civ. sezione i n. 12144 del 9 dicembre 1993) che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica)
assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella
diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto
alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del
matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del
consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo
di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale
(art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta
diversità non investe un principio essenziale
dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine
pubblico.

Ordinanza 03 settembre 2014, n.18627

Il recepimento materiale, nell’Accordo di modifica del
Concordato, della disciplina dettata dagli artt. 796 e 797 c.p.c.
comporta che, nell’ambito regolato da tale Accordo, le predette
disposizioni codicistiche continuino ad operare in tutta la loro
ampiezza (nonostante l'entrata in vigore della l.n. 218/1995).
Secondo il Giudice adito resta dunque fermo il principio, già
enunciato da Cass. n. 3345/97 e n. 12671/99, secondo cui i rapporti
fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono
disciplinati sulla base di un "principio di prevenzione" in
favore di quest’ultima.

Sentenza 21 maggio 2014, n.11226

La dichiarazione di nullità del matrimonio per esclusione da
parte di uno solo dei coniugi del bonum prolis non preclude la
delibazione della sentenza ecclesiastica, quando di quella esclusione
fosse a conoscenza l'altro coniuge o quando vi siano stati chiari
elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico conoscibili con
l'uso della normale diligenza.

Sentenza 19 maggio 2014, n.10956

Nel procedimento di delibazione la domanda che una delle parti
introduce con citazione (come richiesto dall'art. 4, lett. b), del
protocollo addizionale all'accordo tra Repubblica italiana e Santa
Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121)
dinanzi alla Corte di appello è soggetta alle regole del
procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di
comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Tale norma,
allo scopo di assicurare il diritto di difesa della controparte,
impone infatti che fra la data della notificazione della citazione e
la data della prima udienza di comparizione trascorra un congruo
termine (dilatorio) minimo, pari a 90 giorni, tenendo conto per
consolidato orientamento giurisprudenziale anche della sospensione
feriale dei termini processuali (Nel caso specie, non essendo stato
osservato il termine di novanta giorni liberi, poichè nel
relativo computo veniva calcolato anche il periodo di sospensione
feriale dei termini processuali, la Suprema Corte ha accolto il
ricorso e rinviato alla Corte d'Appello).

Sentenza 20 gennaio 2014, n.1096

La redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale è
solo una particolare modalità di documentazione, che nulla
toglie alla unicità dell'atto stesso. Se dunque l'atto
è unico, il suo contenuto non può che corrispondere a
ciò che viene effettivamente stipulato secondo quanto accertato
dal giudice di merito: nella specie, la presenza della clausola di
separazione dei beni debitamente sottoscritta dagli sposi. Ne consegue
che ai fini dell'accertamento della suddetta clausola è
possibile basarsi su detto originale benchè non redatto ai fini
della trascrizione nei registri dello stato civile. Ribadito, infatti,
che l'atto negoziale produttivo di effetti giuridici
nell'ordinamento statale a seguito della trascrizione è
unico, a prescindere dalla particolare modalità di
documentazione in doppio originale, va osservato che ciò che
rileva, ai fini dell'accertamento in questione, è
ciò che si ricava dall'esistenza di tale originale, che
è custodito presso la parrocchia, risultando indifferente la
sua destinazione.

Ordinanza 26 febbraio 2014, n.4536

La delibazione non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico,
ove l'esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum
matrimonii relativo all'obbligo di fedeltà, rimasta
inespressa nella sfera psichica del suo autore, venga fatto valere
proprio dal conuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del
consenso dell'altro coniuge, o comunque vi sia consenso di
entrambi i coniugi.

Sentenza 18 dicembre 2013, n.28220

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di
uno dei bona matrimonii e cioè per divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo
effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto
a causa della sua negligenza, atteso che ove le suindicate situazioni
non ricorrano la delibazione trova ostacolo nella contrarietà
con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il
principio fondamentale di tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole. Pertanto, nel caso in cui venga
accertato che uno dei due nubendi abbia più volte manifestato
di non credere nel matrimonio e che tale riserva mentale fosse nota
all’altra parte già prima del matrimonio, la pronuncia
ecclesiastica oggetto di delibazione non può ritenersi
contraria all'ordine pubblico.