Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 aprile 2002, n.14382

In via generale le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del
personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l’attività ospedaliera e che sono classificati, ai fini
della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; questa loro
qualificazione, in assenza di disposizioni espresse in tal senso, non
comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi
dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, compreso quello
concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non
preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate
dall’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica alla qualifica
superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle
correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla
legge.

Sentenza 18 aprile 2002, n.14381

Si deve ritenere che le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti
ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n.
132-1968. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata,
secondo la quale la classificazione degli ospedali gestiti da enti
ecclesiastici e il loro inserimento nel servizio sanitario pubblico,
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 132 del 1968, non precludeva
l’applicazione ai dipendenti degli stessi della normativa sul rapporto
di lavoro a termine di cui alla legge n. 230 del 1962).

Sentenza 14 novembre 2002, n.574

Il controllo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle
decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è
circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi
concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato
rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice
amministrativo, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio
della funzione giurisdizionale, cui attengono gli errori in iudicando,
giacché detti errori esorbitano dai confini dell’astratta valutazione
di sussistenza degli indici definitori della materia ed attengono
all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla
legge al giudice amministrativo, investendo quindi l’accertamento
della fondatezza o meno della domanda. (Nella specie – chiamato a
giudicare della legittimità del diniego di conferma, da parte del
preside di istituto scolastico, di un insegnante di religione a
seguito della revoca della dichiarazione di idoneità da parte
dell’ordinario diocesano e del conferimento dell’incarico ad altro
insegnante, in un caso nel quale l’ordinario diocesano aveva,
contestualmente alla revoca, riconosciuto detta idoneità al primo
insegnante per altro istituto scolastico – il Consiglio di Stato aveva
annullato l’atto impugnato, ritenendo la dichiarazione di idoneità e
di revoca da parte del vescovo atto endoprocedimentale finalizzato al
provvedimento finale, in quanto tale suscettibile di valutazione sotto
il profilo della conformità ai criteri di ragionevolezza e di non
arbitrarietà; le S.U., investite del ricorso dell’istituto
scolastico, lo hanno dichiarato inammissibile, in quanto risolventesi
in una non consentita prospettazione di “errores in iudicando”).

Sentenza 15 gennaio 2002, n.6338

In tema di i.v.a., l’attività di bar caffè, con mescita di bevande o
somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il
pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività
commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e
5 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione
temporis”), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni
effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite
dall’associazione. Specificamente nel vigore dell’art. 4 commi 4 e 5
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria
(applicabile nella specie “ratione temporis”), le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese verso pagamento di corrispettivi
specifici in favore dei propri associati devono ritenersi escluse dal
regime i.v.a. solo se effettuate in conformità alle finalità
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive
perseguite dall’associazione stessa.

Sentenza 08 giugno 2005, n.12010

In tema di delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, la
presunta violazione dell’articolo 6, par. 1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo non può essere proposta per la prima
volta in sede di ricorso in Cassazione, qualora tale censura non sia
stata già compresa nel tema del decidere del giudizio d’appello
(Cassazione, 5150/03, 194/02, 10902/01). Nè detta questione risulta
rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alle modalità di un
giudizio svoltosi davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i
cui eventuali vizi debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2
e 3, del comma 1 dell’articolo 797 Cpc, il quale risulta connotato
da ultrattività in subiecta materia (Cassazione, 8764/03), nonostante
l’avvenuta abrogazione (articolo 73, legge 218/95), perché
espressamente richiamato dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo
addizionale all’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana
e la Santa sede, ratificato con legge 121/85. Al giudice d’appello
è inoltre inibito, in sede di delibazione della sentenza dichiarativa
della nullità matrimoniale per simulazione del consenso, il riesame
del merito del materiale probatorio acquisito nel giudizio
ecclesiastico circa l’effettiva esistenza della riserva mentale
(Cassazione, 4311/99, 2325/99, 2330/94), dovendo altresì quest’ultimo
motivare – in ordine alla conoscenza o conoscibilità di essa da parte
dell’altro coniuge – sulla base delle risultanze emergenti dalla
sentenza delibanda.

Sentenza 16 ottobre 2003, n.5877

Risulta manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3 e 32
cost., la questione di legittimità costituzionale delle leggi 27
maggio 1991 n. 165, 4 febbraio 1966 n. 51, 6 giugno 1939 n. 891, 20
marzo 1968 n. 419, nella parte in cui, prevedendo come obbligatorie le
vaccinazioni, non terrebbero in considerazione i diritti inviolabili
dell’uomo come singolo ed imporrebbero ai singoli trattamenti sanitari
che potrebbero essere non sempre adatti allo stato di salute dei
medesimi, senza lasciare alcuna possibilità di scelta, perchè,
essendo tali leggi finalizzate alla tutela della salute collettiva e
di quella dei singoli, deve ritenersi non irragionevole il
bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella materia delle
vaccinazioni obbligatorie effettuato dal legislatore, ben potendo la
posizione dei singoli essere tutelata attraverso il ricorso alle
esimenti di cui all’art. 4 legge 24 novembre 1981 n. 689, la cui
applicazione richiede però un rigoroso accertamento di fatto, rimesso
al giudice di merito.

Sentenza 28 marzo 2003, n.11226

Il dovere di tutelare la salute del minore, che la funzione
genitoriale comporta non può risolversi nella negazione – per propria
diversa convinzione o per ignoranza (da intendersi nel senso di
omissione di ogni diligenza volta ad acquisire le necessarie
informazioni) – dell’obbligo di effettuare la vaccinazione
obbligatoria, ma deve concretarsi nella indicazione delle specifiche
ragioni che, nel caso singolo, rendono la vaccinazione sconsigliata o
pericolosa.

Sentenza 07 maggio 2003, n.8828

L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione
del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si
concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e
della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell’area del
danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le
suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall’interesse
al “bene salute” (protetto dall’art. 32 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità
morale (protetto dall’art. 2 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno morale soggettivo). Nel vigente assetto
dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione – che, all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo – il danno non patrimoniale deve essere inteso
come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un
valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale
soggettivo.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un
interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è
soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla
riserva di legge correlata all’art. 185 c.p., e non presuppone,
pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché
il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno
non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale,
ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei
diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di
riparazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto non coincide con
la lesione dell’interesse protetto, bensì, in quanto danno –
conseguenza, consiste in una perdita, ossia nella privazione di un
valore (non economico, ma) personale, costituito dall’irreversibile
venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione
delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità
con le quali essi normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo
familiare; perdita, privazione e preclusione che, in relazione alle
diverse situazioni, possono avere diversa ampiezza e consistenza in
termini di intensità e protrazione nel tempo. Da tanto discende che,
non essendo configurabile nella specie un danno “in re ipsa”, esso
deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza che,
peraltro, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a
presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti
dall’interessato), venendo in considerazione un pregiudizio che,
diversamente dal danno morale soggettivo, si proietta nel futuro, e
dovendosi inoltre avere riguardo al periodo di tempo nel quale si
sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che
l’illecito ha invece reso impossibile.
Deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale
soggiaccia al limite di cui agli art. 2059 c.c. e 185 c.p. allorché
vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti;
pertanto è risarcibile con liquidazione equitativa il danno non
patrimoniale da uccisione di congiunto consistente nella perdita
definitiva del rapporto parentale.

Sentenza 07 maggio 2003, n.8827

L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione
del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si
concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e
della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell’area del
danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le
suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall’interesse
al “bene salute” (protetto dall’art. 32 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità
morale (protetto dall’art. 2 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno morale soggettivo). Unica possibile forma di
liquidazione di ogni danno privo, come il danno biologico ed il danno
morale, delle caratteristiche della patrimonialità è quella
equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita
nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento
realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è
reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un
pregiudizio non economico. Di conseguenza non sussiste alcun ostacolo
alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi
congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente
invalidanti; nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume
posizione preminente la Costituzione – che, all’art. 2 riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo – il danno non patrimoniale
deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi
in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso
nel danno morale soggettivo.
La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va
tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento
generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di
duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto
come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della
persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale
e di quello non patrimoniale, quest’ultimo comprensivo del danno
biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una
lesione dell’integrità psico – fisica secondo i canoni fissati dalla
scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente
inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera
sofferenza psichica e del patema d’animo) nonché dei pregiudizi,
diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di
un interesse costituzionalmente protetto. Ne deriva che, nella
liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in
relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno
alla persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente
riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso
risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse,
ancorché il fatto non sia configurabile come reato. Infine il
riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29, comma 1, cost.)
va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle
estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo,
con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio
senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo
alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale
ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a
gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il
fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto,
provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed
una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che
dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente
nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione
all’esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari)
bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti,
deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore
apprestata dall’art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse
della persona costituzionalmente protetto.

Sentenza 22 gennaio 2003, n.3892

La controversia in merito alla validità o all’efficacia dell’atto
costitutivo di una fondazione (nella specie impugnato per simulazione
e per frode alla legge) rientra, anche dopo che sia intervenuto il
provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nella
giurisdizione del giudice ordinario, poichè il negozio di fondazione
costituisce un atto di autonomia privata, che non partecipa della
natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è
regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme
privatistiche. Inoltre, ove si tratti di una fondazione ecclesiastica,
non è di ostacolo la disposizione dell’art. 20, comma 1, legge 20
maggio 1985, n. 222, perchè tale norma si limita a disciplinare le
modalità con le quali viene recepito nell’ordinamento statuale il
provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime
l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione, senza incidere sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’ente e
provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica
nell’ambito di quell’ordinamento, dovendosi d’altra parte escludere
che il sindacato sulla validità o sull’efficacia del primo, da
svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato
all’autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione
dell’ente.