Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 settembre 2007, n.19361

Corte di Cassazione. Sezione III Civile. Sentenza 18 settembre 2007, n. 19361: “Enti ecclesiastici e titolarità di beni immobili oggetto di locazione”. (omissis) Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di Sorrento la Rettoria di San Martino, in persona del legale rappresentante D.M.N., avendo interesse a sentire determinare l’indennità per l’avviamento commerciale dovuta a Q.M., […]

Sentenza 25 ottobre 2007, n.22367

Non è accoglibile il ricorso, per violazione di legge e vizio di
motivazione, avverso la pronuncia emessa dal Giudice di Pace che abbia
confermato il provvedimento di espulsione nei confronti di una
cittadina extracomunitaria, che si dichiari sfuggita a persecuzioni di
carattere religioso a seguito della sua adesione alla fede cristiana
nel paese di origine, qualora detto Giudice rilevi che dagli atti di
causa non risulti l’esistenza di alcun elemento di prova, nemmeno di
natura indiziaria, tale da far ritenere sussistente quantomeno un
fumus di fondatezza dei fatti menzionati.

Sentenza 29 novembre 2007, n.24950

Tra il giudizio relativo alla nullità del matrimonio concordatario e
quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del
matrimonio non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che
il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza
del primo ed in attesa della sua definizione, posto che trattasi di
procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di diversa
natura (e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi,
tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio
eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti
differenti (Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2001, n. 11751; Cass., Sez.
1^, 25 maggio 2005, n. 11020).

Sentenza 01 febbraio 2008, n.2467

In presenza della dichiarata esclusione di uno o più dei bona
matrimonii, quale causa di nullità del matrimonio concordatario,
l’accertamento rimesso al giudice italiano, della conoscenza o della
conoscibilità di tale esclusione da parte del coniuge non partecipe
della relativa riserva, deve essere condotto sul fondamento degli
elementi obbiettivi di prova acquisiti nel processo ecclesiastico. Il
contenuto della sentenza ecclesiastica vincola il giudice della
delibazione quanto ai fatti che in essa risultano accertati, ma non
gli pone alcun obbligo di applicare i principi enunciati in tema di
prova della simulazione; ciò in considerazione non soltanto della
totale autonomia di valutazione del giudice italiano rispetto a quello
ecclesiastico, ma anche del fatto che il tema rispettivo dei due
giudizi non coincide, giacchè il primo è diretto ad accertare la
sussistenza della voluntas simulane di un coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo, affatto irrilevante nella disciplina
canonica del matrimonio, della conoscenza o conoscibilità della
riserva unilaterale.

Sentenza 26 gennaio 2007, n.1742

Il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della
pronuncia del Tribunale ecclesiastico che ha dichiarato la nullità
del matrimonio concordatario, in ragione della quale entrambe le parti
hanno dichiarato di ritenere cessata, tra loro, la materia del
contendere, determina l’inammissibilità del ricorso nel frattempo
proposto e pendente innanzi al giudice civile – nel caso di specie, in
ordine all’addebitabilità della separazione ed all’assegno in favore
del coniuge – per sopravvenuta carenza di interesse, con caducazione
delle pregresse decisioni di merito.

Sentenza 02 agosto 2007, n.16999

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi,
di uno dei bona matrimonii, cioè la divergenza unilaterale fra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero che questi l’abbia in concreto
conosciuta, oppure che non l’abbia potuta conoscere a cagione della
propria negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su
una simulazione unilaterale non conosciuta, nè conoscibile, la
delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà
con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso
l’essenziale principio della tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11951; Cass.
14.3.1996, n. 2138; Cass. 28.1.2005, n. 1822). (Nel caso di specie, la
Corte d’appello nell’affermare che la sentenza di primo grado del
giudice ecclesiastico non aveva riportato circostanze che
consentissero di ritenere che la riserva mentale fosse stata portata a
conoscenza della sposa o che questa potesse, con l’ordinaria
diligenza, esserne informata, trascurava altresì le dichiarazioni dei
testi al riguardo, riportate dalla sentenza ecclesiastica).

Ordinanza 21 agosto 2007, n.17767

Ai fini della delibabilità delle sentenze ecclesiastiche,
costituiscono principi di ordine pubblico quelli che esprimono le
regole fondamentali ed essenziali con le quali la Costituzione e le
leggi dello Stato delineano l’istituto del matrimonio (Corte Cost. 22
gennaio 1982 n. 18, Cass. Sez. Un. 20 luglio 1988, n. 4700 e 4701). Al
riguardo, tuttavia, deve tenersi conto anche della voluntas legis,
espressa con la stipulazione del Concordato, di dare riconoscimento,
nell’ordinamento italiano, ai vizi del consenso in relazione ai quali
l’ordinamento canonico, per la sua specialità, contiene una
disciplina particolare in ragione del suo fondamento religioso.

Sentenza 23 novembre 2007, n.24412

In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per
difetto di consenso connesso a cause psichiche, la nullità discende
da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del
matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso;
deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell’efficacia di tale
sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento
italiano, non rilevando in contrario le differenze della disciplina
codicistica in punto di legittimazione attiva alla proponibilità
dell’azione, in quanto le stesse non investono principi di ordine
pubblico dell’ordinamento italiano. Inoltre, occorre sottolineare che
il contrasto con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento
italiano non è ravvisabile nemmeno sotto il profilo del difetto di
tutela dell’affidamento della controparte, atteso che, mentre la
disciplina generale dell’incapacità naturale attribuisce rilievo, in
tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art.
428 c.c., comma 2), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella
disciplina dell’incapacità naturale vista quale causa di invalidità
del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l’esigenza di
rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.

Sentenza 19 ottobre 2007, n.22011

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale
ecclesiastico il quale abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno
dei bona matrimonii, postula che tale divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, o
che sia stata da questo in effetti conosciuta, o infine che non gli
sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso
che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione
trova ostacolo nella contrarietà all’ordine pubblico italiano, nel
cui ambito va compreso il principio fondamentale di tutela della buona
fede e dell’affidamento incolpevole. Peraltro, se, da un lato, il
giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità dell’esclusione anzidetta da parte dell’altro coniuge
con piena autonomia, senza limitarsi al solo controllo di legittimità
della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall’altro, lato la
relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla
pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente
acquisiti, non essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna
integrazione di attività istruttoria. In questo senso, dunque, il
convincimento del giudice di merito ai fini della decisione ed, in
particolare, l’affermazione o l’esclusione, ad opera di quest’ultimo,
che la riserva mentale di uno dei coniugi relativa ad uno dei bona
matrimonii fosse conosciuta (o, comunque, conoscibile con l’uso della
normale diligenza) da parte dell’altro, costituisce – se motivata
secondo un logico e corretto iter argomentativo – statuizione
insindacabile in sede di legittimità, ove non è lecito proporre,
sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di motivazione,
doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle prove operato
dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed alternativi,
rispetto a quello censurato.

Sentenza 16 ottobre 2007, n.21748

In una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro
clinico, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto
dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla
richiesta – proveniente dal tutore che lo rappresenta – di
interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in
vita, allorché quella condizione – proprio muovendo dalla volontà
espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e
delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si
appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della
patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e
la sofferenza nella vita. Sulla base di tali considerazioni, la
decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del
diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso
dell’autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato
vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli
standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci
supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad
una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia
realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti
e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua
personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti,
corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di
incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.

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– CORTE DI CASSAZIONE. SEZIONE I CIVILE, Ordinanza 20 aprile 2005, n.
8291 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2305],
Rigettata l’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione
all’interruzione dell’alimentazione artificiale richiesta dal tutore;
– TRIBUNALE CIVILE,Parere 11 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3996], Diritto del
paziente ad interrompere il trattamento terapeutico;
– TRIBUNALE CIVILE,Ordinanza 16 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3997], Accanimento
terapeutico e diritto del paziente ad interrompere il trattamento
sanitario;
– CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, Parere 20 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4417], Trattamenti
sanitari ed accanimento terapeutico;
– COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA.Parere 30 settembre 2005
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3413],
Interruzione dell’alimentazione ed idratazione di pazienti in stato
vegetativo persistente;
– CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.Sentenza 29 aprile 2002
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=885])