Sentenza 14 marzo 2012, n.4027
L’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che l’immobile adibito a
sede dell’Università Gregoriana, come gli altri immobili nella stessa
norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sarà mai
assoggettato a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica
utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sarà esente da
tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto
verso qualsiasi altro ente. Si tratta di una norma programmatica che
impegna lo Stato a darvi attuazione. A tanto lo Stato ha provveduto,
ad es., per quanto riguarda l’imposta sui redditi, la dichiarazione e
l’accertamento catastale e l’ICI, non per quanto riguarda la tassa sui
rifiuti, con ciò convalidando l’ipotesi che l’esenzione di cui
trattasi concerna esclusivamente le imposte che gravano sui redditi
degli immobili in questione.
Peraltro, la “tassa sui rifiuti” – nonostante le alterne vicende che
l’hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo
nell’evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina dal
D.P.R. n. 507 del 1993, al D.Lgs. n. 22 del 1997, al D.Lgs. n. 152 del
2006 e, infine, al D.L. n. 201 del 2011, art. 15 (c.d. decreto
“Salva-Italia”, convertito con L. n. 214 del 2011) – ha avuto sempre,
e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d.
“decreto Ronchi”, una valenza specifica di corrispettivo di un
servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal
soggetto passivo, articolandosi in una “quota fissa”, commisurata alle
necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una “quota
variabile”, commisurata ai rifiuti prodotti. Sicchè è la produzione
e il conferimento di rifiuti la ratio dell’imposizione e, al tempo
stesso, delle relative agevolazioni (Nel caso di specie non venendo
allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell’immobile in
questione, la Corte adita ha rilevato che quest’ultimo, come edificio
universitario, produce rifiuti allo stesso modo degli altri edifici
alla stessa funzione destinati con conseguente rigetto del ricorso
sollevato dall’Università Gregoriana).