Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 marzo 2012, n.4027

L’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che l’immobile adibito a
sede dell’Università Gregoriana, come gli altri immobili nella stessa
norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sarà mai
assoggettato a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica
utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sarà esente da
tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto
verso qualsiasi altro ente. Si tratta di una norma programmatica che
impegna lo Stato a darvi attuazione. A tanto lo Stato ha provveduto,
ad es., per quanto riguarda l’imposta sui redditi, la dichiarazione e
l’accertamento catastale e l’ICI, non per quanto riguarda la tassa sui
rifiuti, con ciò convalidando l’ipotesi che l’esenzione di cui
trattasi concerna esclusivamente le imposte che gravano sui redditi
degli immobili in questione.
Peraltro, la “tassa sui rifiuti” – nonostante le alterne vicende che
l’hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo
nell’evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina dal
D.P.R. n. 507 del 1993, al D.Lgs. n. 22 del 1997, al D.Lgs. n. 152 del
2006 e, infine, al D.L. n. 201 del 2011, art. 15 (c.d. decreto
“Salva-Italia”, convertito con L. n. 214 del 2011) – ha avuto sempre,
e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d.
“decreto Ronchi”, una valenza specifica di corrispettivo di un
servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal
soggetto passivo, articolandosi in una “quota fissa”, commisurata alle
necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una “quota
variabile”, commisurata ai rifiuti prodotti. Sicchè è la produzione
e il conferimento di rifiuti la ratio dell’imposizione e, al tempo
stesso, delle relative agevolazioni (Nel caso di specie non venendo
allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell’immobile in
questione, la Corte adita ha rilevato che quest’ultimo, come edificio
universitario, produce rifiuti allo stesso modo degli altri edifici
alla stessa funzione destinati con conseguente rigetto del ricorso
sollevato dall’Università Gregoriana).

Ordinanza 27 dicembre 2010, n.26170

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto
dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato
dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine
sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella
L. 4 agosto 2006, n. 248) nell’estendere l’esenzione disposta
dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 alle
attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che
non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha
carattere innovativo e non interpretativo (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24500 del 20/11/2009; Cass. Sent. 14530 del 16/6/2010).

————————-
Cfr. in questo stesso senso, Corte di Cassazione, Sez.
Trib., ordinanze 27 dicembre 2010, n. 26171; e 21 dicembre 2010, nn.
25935, 25936, 25937, 25938

Sentenza 12 maggio 2010, n.11437

Posto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, al fine
della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto
il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di
un’altra, è necessario che l’utilità sia oggettivamente arrecata
dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di
questa,  è insufficiente – ai fini dell’accertamento di un tale
rapporto di pertinenzialità fra casa canonica e chiesa – la
produzione di un risalente atto dell’autorità ecclesiastica senza la
verifica che negli anni tale destinazione sia stata
effettivamente realizzata.
Nel caso di specie, la Suprema Corte – nel cassare la sentenza
impugnata – ha infatti ritentuo che il fatto che l’abitazione del
parroco fosse stata trasferita altrove (non saltuariamente) avrebbe
potuto comportato la cessazione della destinazione degli immobili
abitativi alla funzionalità dell’edificio di culto se non fosse stata
giustificata da circostanze che ne avessero dimostrassero la
contingente necessità. Circostanze che, ponendosi come eccezione
rispetto alla valenza probatoria implicita nella mancata utilizzazione
degli immobili da parte del parroco, spettava alla Parrocchia
dimostrare.

Sentenza 16 luglio 2010, n.16728

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), nella
formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 203
del 2005, prevede la esenzione dall’ICI dell’immobile appartenente ad
uno dei soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c) (enti residenti nello Stato che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) a
condizione che l’ente lo utilizzi direttamente ed in via esclusiva per
una delle attività istituzionali indicate nella disposizione. Fra le
attività istituzionali degli enti ecclesiastici sono riconosciute
meritevoli del beneficio quelle “di cui alla L. 20 maggio 1985, n.
222, art. 16, lett. a” (e cioè “di religione e di culto, quelle
dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi ed all’educazione cristiana”). Quelle, viceversa, indicate
alla L. n. 222 del 1985, lett. b (“diverse da quelle di religione e
di culto”), in quanto escluse dal richiamo, possono rientrare nella
previsione agevolativa soltanto in quanto siano riconducibili a
quelle, specificamente indicate dalla disposizione, che sono protette
per tutti gli enti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c), e – come per gli enti non religiosi – a condizione
che siano svolte esclusivamente allo scopo istituzionale protetto.
(Nel caso di specie, la attività esercitata in una  “casa di
ospitalità” non veniva ritenuta riconducibile alla “attività di
religione”, come definita dalla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a),
ma nelle “attività diverse” quali devono considerarsi “le attività
commerciali o a scopo di lucro” a norma della L. n. 222 del 1985, art.
16, lett. b).

Sentenza 20 novembre 2009, n.24502

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992 ed alle L. n. 121 del 1985 e L. n.
222 del 1985 un ente ecclesiastico puo’ svolgere liberamente, nel
rispetto delle leggi dello Stato, anche un’attivita’ di carattere
commerciale, ma non per questo si modifica la natura
dell’attivita’ stessa, e, soprattutto, le norme applicabili al suo
svolgimento rimangono, anche agli effetti tributari, quelle previste
per le attivita’ commerciali, senza che rilevi che l’ente la
svolga, oppure no, in via esclusiva, o prevalente. Di qui, il
corollario per il quale gli immobili destinati da un ente
ecclesiastico ad attivita’ oggettivamente commerciali, siccome non
soltanto ricettive o sanitarie quindi ricomprese nella previsione
dell’art-. 7, lett. i), non rientrano nell’ambito dell’esenzione
dell’ICI attesa l’irrilevanza della destinazione degli utili
eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi.

Sentenza 18 dicembre 2009, n.26657

Un immobile destinato ad abitazione dei membri di ordine religioso
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è da ritenersi esente da
ICI ai sensi dell’_art. 7, comma 1, lett. i)
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART8],
del D.Lgs. n. 504/1992
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732]_,
essendo incontestato che primo ed essenziale scopo di un ordine
religioso è la formazione di comunità in cui si esercita la vita
associativa quale presupposto per la formazione religiosa, la
catechesi, la elevazione spirituale dei membri e la preghiera in
comune e che dunque tale finalità rientri tra quelle di religione e
di culto.

Sentenza 23 ottobre 2006, n.22792

In tema di tassazione sugli acquisti degli immobili, con riguardo alla
donazione di beni in favore di enti ecclesiastici, l’imposta sul
trasferimento opera con riferimento al tempo in cui detta donazione si
è verificata, poichè l’autorizzazione, anche qualora sia stata
tardivamente concessa, retroagisce al momento dell’acquisto laddove
anche l’accettazione dell’ente donatario sia intervenuta solo a
seguito dell’autorizzazione.

Sentenza 16 gennaio 2006, n.2412

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria. Sentenza n. 2412/2006. (Presidente: G. Paolini; Relatore: R. Botta) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne la dichiarazione per INVIM straordinaria relativamente all’anno 1991 presentata dalla parte ricorrente a fini cautelativi e senza effettuare alcun versamento, mentre l’imposta era ritenuta come dovuta […]

Sentenza 03 febbraio 2006, n.2412

L’art. 33, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, come
modificato dall’art. 2, comma 5, L. 2 aprile 2001, n. 136, stabilisce
che «sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26
settembre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in
vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti
religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati».
Pertanto, tenuto conto della chiara applicazione retroattiva della
norma citata per espressa scelta del legislatore e della circostanza
che la Comunità Ebraica di Roma costituisce un ente religioso
riconosciuto in base all’art. 18, comma 3, della legge n. 101/1989,
deve ritenersi che spetti a quest’ultima l’esenzione dall’INVIM
periodica (e quindi anche dal l’INVIM straordinaria, la quale, per
esplicita disposizione dell’art. 1, comma 2, non 6 dovuta dai soggetti
esenti dall’INVIM periodica) a far tempo dall’entrata in vigore del
D.P.R. n. 643/1972.

Sentenza 13 gennaio 2006, n.381

L’agevolazione, prevista dall’art. 8, comma 3, della L. 16 dicembre
1977, n. 904, spetta esclusivamente agli enti che, secondo la
definizione di cui al canone 1409 del codice di diritto canonico del
1917, possano qualificarsi come un beneficio ecclesiastico, in quanto
costituiscano “una persona giuridica ecclesiastica non collegiale”,
nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della
“dote” (un patrimonio autonomo), dell'”officium” (destinazione
perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare pro tempore di un
determinato ufficio sacro), dell'”erezione canonica in persona
giuridica”, restandone escluso qualsiasi altro ente ecclesiastico (nel
caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che dalla sentenza
impugnata non emergesse la compiuta indagine sulla natura dell’ente
riconosciuto destinatario dell’agevolazione, avendo il giudice di
merito ritenuto sufficiente allo scopo la “natura ecclesiastica” dello
stesso).