Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 maggio 2003, n.13380

Le parrocchie – ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1985 n.
222 – sono enti ecclesiastici riconosciuti con decreto del Ministro
dell’Interno, con effetto anche ai fini civilistici, a differenza
delle Chiese che – quali comunità ecclesiali – hanno invece rilievo
esclusivamente per il diritto canonico. L’elemento distintivo del
rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
con la conseguente limitazione della sua autonomia. Il relativo
accertamento, che spetta al giudice di merito ed è incensurabile in
Cassazione se congruamente e logicamente motivato, deve tener conto
della particolare natura del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che aveva qualificato in termini di
lavoro subordinato di sacrista la prestazione svolta da una donna che
per anni aveva provveduto alla preparazione delle funzioni sacre
presso una parrocchia, alla custodia della chiesa e dei relativi
arredi, nonché alla sorveglianza della casa parrocchiale ed alla
vendita di libri nella libreria parrocchiale).

Sentenza 27 maggio 1996, n.4871

Poiché il rapporto giuridico che intercorre tra sacerdote e Istituto
per il sostentamento del clero e riconducibile a un a forma di
assistenza obbligatoria, le controversie aventi ad oggetto tale
rapporto sono di competenza del Pretore ai sensi dell’articolo 442
c.p.c. Tra i proventi da computare al fine di stabilire
l’integrazione dovuta dall’Istituto diocesano per il sostentamento
del clero ex articolo 34 della legge n. 222 del 1985 al sacerdote in
servizio nella diocesi e legittimo ricomprendere lo stipendio
percepito dal sacerdote nella sua qualità di insegnante di storia e
filosofia presso i licei, sebbene non si tratti di compenso
strettamente connesso allo svolgimento del servizio ministeriale.

Sentenza 09 ottobre 2001, n.12349

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la
q.l.c. dell’art. 4 l. n. 108 del 1990 nella parte in cui non prevede
l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18 stat. lav.,
relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente
illegittimamente licenziato, nei confronti del datore di lavoro non
imprenditore, che svolge senza fine di lucro attività politica,
sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto, avuto
riguardo alla non comparabilità della organizzazione di tale
attività con quella imprenditoriale, e tenuto altresì conto del
rilievo di cui alla sentenza della Corte cost. n. 46 del 2000 –
dichiarativa dell’ammissibilità della richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione delle norme sulla reintegrazione nel posto
di lavoro – relativo alla non configurabilità di una copertura
costituzionale del principio della tutela reale, che rappresenta solo
uno dei possibili modi per realizzare la garanzia del diritto al
lavoro.

Sentenza 05 novembre 2003, n.16626

Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con
riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il
lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della
prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di
prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il
risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero
per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è
tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto
fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza
causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36
Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell’ambito
specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo,
quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatto notorio), il
consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno
di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa
proprio in tale giorno.

Sentenza 16 giugno 1994, n.5832

La particolare disciplina in tema di conseguenze del licenziamento
illegittimo intimato da una organizzazione di tendenza, prevista
dall’art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 – che ha escluso,
anche nel caso di superamento del livello occupazionale fissato
dall’art. 2 della legge cit., l’applicazione della tutela reale
nell’ipotesi di recesso intimato da datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto – non si applica nelle ipotesi di licenziamento ideologico
nullo, in relazione al quale, a norma dell’art. 3 della legge cit.,
opera comunque la tutela reale, qualunque sia il numero dei dipendenti
occupati dal datore di lavoro.
In tema di organizzazioni di tendenza il licenziamento ideologico,
collegato cioè all’esercizio, da parte del prestatore di lavoro, di
diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di opinione,
la libertà di religione e, nel campo scolastico, la libertà di
insegnamento, è lecito negli stretti limiti in cui esso sia
funzionale a consentire l’esercizio di altri diritti
costituzionalmente garantiti, quali la libertà dei partiti politici e
dei sindacati, la libertà religiosa e la libertà della scuola e
nelle sole ipotesi in cui l’adesione ideologica costituisca
requisito della prestazione. In particolare, con riferimento a scuole
gestite da enti ecclesiastici, la cui istituzione non contrasta con
l’art. 33 della Costituzione, l’esigenza di tutela della tendenza
confessionale della scuola si pone solo in relazione a quegli
insegnamenti che caratterizzano tale tendenza; non può pertanto
ritenersi legittimo il licenziamento intimato da un istituto di
istruzione religioso di confessione cattolica ad un proprio insegnante
laico di educazione fisica per avere questi contratto matrimonio col
rito civile e non con quello religioso, in quanto la materia insegnata
prescinde completamente dall’orientamento ideologico del docente ed
è indifferente rispetto alla tendenza della scuola.