Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 gennaio 2002, n.5065

La garanzia, per la donna lavoratrice, del divieto di licenziamento
posto in essere a causa di matrimonio – operante, in forza della
presunzione legale di cui all’art. 1, comma 3, 9 gennaio 1963 n. 7,
quando esso sia stato intimato, senza che ricorressero i presupposti
di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale contemplate
nell’ultimo comma dello stesso art. 1, nel periodo compreso dalla
richiesta delle pubblicazioni ad un anno dalla celebrazione – non
viene meno durante la sospensione del rapporto di lavoro per malattia
della lavoratrice. La conseguenza è che è nullo, ai sensi della
citata legge speciale, il licenziamento della lavoratrice intimato dal
datore di lavoro nell’anno dalla celebrazione delle nozze, ancorché
motivato dal superamento del periodo massimo di comporto per malattia;
la persistente operatività del divieto di licenziamento per causa di
matrimonio durante la sospensione del rapporto di lavoro, in base
all’art. 2110 c.c., non comporta alcun effetto di sovrapposizione
delle tutele con prolungamento temporale del divieto di recesso, dato
che la garanzia di conservazione del posto di lavoro durante la
malattia e la previsione della nullità del licenziamento per causa di
matrimonio muovono su piani concettualmente distinti e rispondono a
finalità diverse, e che, pertanto, il divieto di licenziamento della
lavoratrice è destinato ad operare solo nel periodo determinato
dall’art. 1 della legge n. 7 del 1963, senza che sul decorso di esso
incida il comporto per malattia.

Sentenza 04 giugno 2002, n.580

Dall’art. 24, 1 e 4 comma, così come, ad integrazione, dall’art. 27,
2 comma della legge n. 101/1989, è chiaramente esplicitato che le
Comunità ebraiche sono enti di diritto privato, soggette pertanto al
regime giuridico proprio di tali enti, anche relativamente alla
disciplina dei rapporti di lavoro, complessivamente considerata; si
deve attribuire all’art. 31 della stessa legge, ed in particolare
all’inciso “in atto” in essa contenuto, l’unico senso logico e
letterale possibile, ovvero che legislatore ha voluto regolare secondo
il regime giuridico (di tipo pubblicistico) preesistente alla suddetta
legge i soli rapporti ancora non esauriti all’atto della sua
pubblicazione; non certo che, anche per i rapporti instaurati dopo,
continuasse ad operare il regime giuridico originario.

Sentenza 17 maggio 2002, n.17134

Fra le imprese commerciali di cui all’art. 4, comma 19, d.l. n. 463
del 1983 rientrano gli istituti scolastici, ancorché aventi la
qualità di congregazione religiosa, in tema di benefici della
fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, perchè il
legislatore dell’epoca, nel riferirsi alle attività commerciali
considerate tali ai fini dell’inquadramento previdenziale, ha operato
un rinvio recettizio o materiale al concetto, al tempo condiviso, di
attività commerciale considerata tale ai fini dell’inquadramento
previdenziale, restando quindi irrilevante la successiva
qualificazione giurisprudenziale di tali istituti come imprese
industriali e trovandosi conferma di tale volontà nella normativa di
settore evolutasi nel tempo. Perciò non risulta configurabile un
dubbio di legittimità costituzionale della normativa così
interpretata in rapporto all’art. 33 Cost. (che vieta ogni forma di
intervento statale in favore di enti o privati che istituiscono scuole
o istituti di istruzione); giacché il beneficio in questione non
veniva accordato agli istituti scolastici privati in quanto tali,
bensì in quanto considerati in un’ottica socio – economica
generalizzata positivamente apprezzata dal legislatore.

Sentenza 28 gennaio 2002, n.10359

L’esonero dall’obbligo di assunzione dei lavoratori mediante l’ufficio
pubblico di collocamento, previsto dall’art. 11, comma 4, legge n. 264
del 1949 (come sostituito dall’art. 26 legge n. 56 del 1987) per le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici (tranne che per le
assunzioni di salariati senza espletamento di pubblico concorso), non
può essere applicato per le assunzioni, tramite procedura
concorsuale, degli insegnanti degli istituti scolastici privati
legalmente riconosciuti, posto che la “pubblicità” del concorso non
vale a trasformare la natura privata di tali datori di lavoro.

Sentenza 18 ottobre 2002, n.3614

I dipendenti di enti di assistenza e beneficienza, nella specie i
dipendenti delle Opere pie israelitiche di Torino (passati, a seguito
della soppressione di queste ultime, alle dipendenze della Comunità
israelitica), assunti prima della entrata in vigore della legge n. 101
del 1989, mantengono il regime assicurativo pubblicistico che
sussisteva prima della privatizzazione del loro rapporto di lavoro.

Sentenza 25 settembre 2003, n.2915

In base all’articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, gli
istituti, enti e ospedali che eroghino prestazioni del Servizio
sanitario nazionale hanno diritto all’esonero dal pagamento dei
contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, purché non
perseguano fini di lucro e assicurino ai dipendenti un trattamento per
carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni
familiari dal d.P.R. n. 797 del 1955. L’assenza del fine di lucro,
quale requisito per l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ai sensi dell’art. 23 bis d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sussiste nel caso in cui un ente, pur esercitando attività di
carattere imprenditoriale, destini gli eventuali profitti al
conseguimento delle finalità istituzionali perseguite.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto sussistenti i requisiti per l’esonero in favore di una casa
di cura di proprietà di una congregazione religiosa, avendo accertato
che eventuali avanzi di gestione non venivano incamerati dall’ente
quale profitto dell’attività di cura, ma venivano destinati dall’ente
al miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali).

Sentenza 01 luglio 2003, n.18008

Ai dipendenti delle comunità ebraiche, anche dopo la privatizzazione
del loro rapporto di lavoro, si applica il regime assicurativo
pubblicistico precedente, ed inoltre sono dovuti all’Inps i contributi
per il Servizio sanitario nazionale per la quota parte di essi
afferenti alle prestazioni di malattia nonché (in via di
anticipazione) i contributi Gescal previsti dalla lett. b) dell’art.
10 legge 14 febbraio 1963, n. 60 a carico dei lavoratori, dovuti a
prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Le
comunità ebraiche non sono invece debitrici dell’Inps per i
contributi per il fondo di garanzia t.f.r., perchè il legislatore
presuppone che nel caso di lavoratori coperti dall’Inadel (ora Inpdap)
non vi sia il rischio di mancato pagamento delle indennità legate
alla cessazione del servizio, e per contributi Tbc, dai quali sono
esclusi i soggetti pubblici tra cui, ai limitati fini dell’art 38
r.d.l. n. 1827 del 1935, rientra la Comunità ebraica di Venezia.
Peraltro i dipendenti della Comunità ebraica di Venezia, assunti
prima della entrata in vigore della legge n. 101 del 1989, conservano
il regime assicurativo pubblicistico, presso la Cassa previdenza
dipendenti enti locali e l’Inadel (ora Inpdap), in quanto la
trasformazione delle Comunità ebraiche in persone giuridiche private,
al pari di analoghe trasformazioni degli enti da pubblici a privati,
non preclude la permanenza del regime pubblicistico del previgente
sistema previdenziale e della relativa contribuzione; infatti la
sentenza della Corte cost. n. 259 del 1990 (che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il regime pubblicistico stabilito per
le Comunità israelitiche dal r.d. n. 1731 del 1930) stabilisce che
non siano travolte retroattivamente le disposizioni relative al
trattamento previdenziale pubblico dei dipendenti, ispirato a principi
del tutto diversi da quelli posti a base della pronunzia di
incostituzionalità.

Sentenza 01 luglio 2003, n.16435

In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la
nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore
ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il
suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa
sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi
prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che
aveva escluso il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dalla
Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa di riposo,
assumendo apoditticamente che la qualifica imprenditoriale è
incompatibile con la funzione socio – assistenziale svolta dalla
Comunità ebraica).

Sentenza 12 giugno 2003, n.15753

In tema di esonero dal pagamento dei contributi Cuaf, in favore dei
soggetti che erogano prestazioni assistenziali, l’art. 23 bis del d.l.
n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) ha condizionato
il beneficio all’assenza, in capo a detti soggetti, del fine di lucro;
ne consegue, con riferimento ad attività assistenziale gestita da
Congregazione religiosa, l’irrilevanza della qualificazione in sè
della Congregazione quale imprenditrice commerciale o quale ente
morale, dovendosi indagare invece sulla rispondenza a fine di lucro
dell’attività imprenditoriale concretamente svolta nelle singole
strutture dell’organizzazione. Il relativo giudizio, se congruamente
motivato ed esente da vizi logico – giuridici, è incensurabile in
sede di legittimità.

Sentenza 04 giugno 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle
dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e
quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce
prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094
c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36 cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e diffusione delle
fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia in
quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non
riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità religiosa,
sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.