Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 12 settembre 2018, n.22218/18

La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere
dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza
ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio
del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche
prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara la
propria volontà di escludere l'indissolublità del
vincolo nuziale.
Nello specifico, le prove testimoniali
raccolte avevano confermato la consapevolezza della moglie in merito
alla posizione del marito e la possiblità di questa, anche
prima del matrimonio, di prendere coscienza delle volontà del
futuro coniuge.

Sentenza 25 luglio 2018, n.19151/2018

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del medico al
risarcimento del danno da nascita indesiderata di un bambino malato,
soprattutto alla luce del fatto che la donna aveva espresso, anche
implicitamente, la volontà di abortire in caso di patologie
gravi per il nascituro. Il genitore che agisce per il risarcimento del
danno ha l'onere di provare che avrebbe esercitato la
facoltà d'interrompere la gravidanza ove fosse stata
tempestivamente informata dell'anomalia fetale, ma tale onere
può essere assolto tramite praesumptio hominis,
in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il
ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute
del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o
le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione
abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si
sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale.
Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di
merito deve rigorosamente valutare tanto l'aspetto interiore del
danno (cd. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus
con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile
è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali
aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti
i mezzi di prova normativamente previsti.

Ordinanza 13 giugno 2018, n.15569/2018

La Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di concedere
protezione internazionale a un cittadino nigeriano che sosteneva di
aver lasciato il proprio Paese perchè, dopo aver rifiutato di
ereditare il ruolo sacerdotale del padre, era tormentato da un
oracolo. Il ricorrente, infatti, non ha mal dedotto di essere stato
minacciato di morte o violenza da qualcuno, essendo, quindi, il suo
timore che lo avrebbe spinto alla fuga non basato su effettive
persecuzioni o minacce.

Sentenza 24 maggio 2018, n.12954

“In tema di separazione giudiziale dei coniugi, posto che
l’affido condiviso deve escludersi quando possa essere
pregiudizievole per l’interesse dei figli minori, deve disporsi
l’affido esclusivo del minore, nella specie di cinque anni
di età, al genitore in grado di assicurargli un modello
educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo
di socializzazione, e consentirgli l’acquisizione delle
certezze indispensabili per una crescita equilibrata, se
l’altro genitore, nella specie la madre, per avere
abbracciato
la religione dei testimoni di Geova, si presenta
destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello
educativo tale da renderne impossibile una corretta
socializzazione”.

Ordinanza 11 maggio 2018, n.11553

Le statuizioni economiche prese durante la separazione decadono con la
delibazione della nullità del matrimonio, mentre permane
l’assegno divorzile se il pronunciamento del tribunale
ecclesiastico interviene dopo la sentenza di divorzio passato in
giudicato.

Ordinanza 15 maggio 2018, n.11808

Costituisce ragione ostativa alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, la
convivenza prolungata dai coniugi successivamente alla celebrazione
del matrimonio stesso, in quanto espressiva di una volontà di
accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è
incompatibile, quindi, l'esercizio della facoltà di
rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge

Sentenza 14 maggio 2018, n.11696

Premessa l’applicabilità diretta dell’art.
32bis l. n. 219 del 1995 in quanto norma diretta proprio a regolare la
circolazione ed il riconoscimento degli effetti degli atti di
matrimonio contratti da coppie omoaffettive all’estero,
così come richiesto dalla dellega contenuta nell’art. 1,
c. 28 della l. n. 76 del 2016, la non trascrivibilità
dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed un
cittadino italiano non costituisce il frutto di un quadro
discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale o
un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente
incompatibile con il limite antidiscriminatorio, dal momento che la
scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso
sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d’Europa
è rimessa al libero apprezzamento degli stati membri, salva la
definizione di uno standard di tutele coerenti con
l’interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8
fornita dalla Corte Edu.

Ordinanza 09 marzo 2018

"il motivo di ricorso per cassazione con il quale si
denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico
praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la
questione dello scioglimento del suo matrimonio, è
inammissibile, atteso che nell’ordinamento giuridico italiano
non sussiste alcun diritto di tal fatta, né un rapporto di
pregiudizialità tra il giudizio di nullità del
matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione
degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti
autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi
finalità e presupposti distinti"

Sentenza 16 febbraio 2017, n.4196

E' possibile acquisire per usucapione la proprietà
esclusiva della cappella di famiglia. In questo senso, l’aspetto
determinante è la prova di aver esercitato, sulla cappella in
questione, un potere di fatto corrispondente al diritto al sepolcro,
inteso sia come diritto a essere seppelliti o a seppellire, sia come
diritto di accesso al sepolcro in cui si trova tumulata la salma dei
propri congiunti. Accertato, dunque, che, per oltre 20 anni, una
persona abbia tumulato i propri defunti nella cappella, facendone uso
continuativo, ritenendo di essere titolare del relativo diritto al
sepolcro e comportandosi come tale, in modo pacifico e indisturbato
(nel caso di specie, avendone anche le chiavi della stessa), determina
l’usucapione e il diritto alla proprietà esclusiva.