Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 16 luglio 2018

La Corte d'appello di Venezia ha chiarito che la sentenza canadese
che accertava che una coppia di genitori omosessuali fossero i
genitori del minore nato con maternità surrogata possiede i
requisiti per il riconoscimento ai sensi della legge n. 218/1995, in
quanto non contraria all'ordine pubblico. Secondo la Corte, la
circostanza che nel sistema delle fonti interne non sia previsto il
matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, e non sia concesso di
attribuire ad entrambi la responsabilità genitoriale del minore nato
dalla procreazione medicalmente assistita, si risolve
nell’evidenza di una diversità di discipline sostanziali ma non
è di per se indice dell’esistenza di un principio superiore
fondante e irrinunciabile dell’assetto costituzionale. Al
contrario, nella materia in esame, tra i diritti fondamentali rientra
certamente la tutela del superiore interesse del minore e la
continuità e la stabilità del suo status familiare.

Sentenza 04 luglio 2018, n.145/18

La Corte d'Appello di Napoli ha riconosciuto il diritto di una
donna di adottare il figlio biologico della compagna, con cui è
unita civilmente, in quanto accettò e condivise il progetto
della procreazione medicalmente assistita. Il nato da p.m.a, infatti,
ha lo stato di figlio della coppia che ha espresso la volontà
di ricorrere alle terapie, laddove l'elemento consensuale prevale
rispetto al mero dato della derivazione genetico-biologica. Certo
è vero che la l. 40/2004 riserva le pratiche di p.m.a. alle
coppie di sesso diverso, ma il principio del superiore interesse
del minore riveste una tale rilevanza da poter temperare, o persino
disapplicare, talune norme che sui minori incidono.

Si
ringrazia per la segnalazione il Dottor Simone Baldetti
dell'Università di Pisa.

Ordinanza 23 febbraio 2017

La redazione di
OLIR.it ringrazia il Prof. Manlio Miele – Università degli
Studi di Padova per la segnalazione del
documento.

Ordinanza 05 aprile 2016

Non è contrario all’ordine pubblico un provvedimento
straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone
coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello
stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento
dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e
doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse
superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita
con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive
relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in
forza della protratta convivenza con ambedue e dei provvedimenti di
adozione.

Sentenza 20 maggio 2016, n.579

L’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 216 del 2003 stabilisce che
“nel rispetto dei principi di proporzionalità e
ragionevolezza e purché la finalità sia legittima,
nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio
dell’attività di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione […] quelle differenze di trattamento dovute a
caratteristiche connesse alla religione, […], qualora per la
natura della attività lavorativa o per il contesto in cui essa
viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale o determinante ai fini dello svolgimento della
attività medesima”. Nel caso di specie, il giudice di
seconda istanza ha affermato che il “non indossare il
velo” non sia da ritenersi requisito essenziale o determinante
ai fini della selezione per l’attività di hostess,
riformando pertanto la sentenza del Tribunale di primo grado, ed ha
dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento posto in
essere dalla società appellata, condannando quest’ultima
al risarcimento del danno non patrimoniale subito
dall’appellante.

Sentenza 23 dicembre 2015

La Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso del P.M.
avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio
2014
che aveva disposto l’adozione di una bambina da parte
della compagna della madre. I giudici d’appello affermano,
infatti, che quando vi sia una stabile relazione genitore/figlio,
l’art. 44 lett. d della Legge n. 184 del 1983 consente di
disporre l’adozione, dovendosi cioè valutare se nel caso
concreto l’adozione avvenga nell’interesse del minore.

Sentenza 16 ottobre 2015

Non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale
contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero
che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona
non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello
stesso sesso, una volta valutato in concreto che il
riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di
tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto,
corrispondono all’interesse superiore del minore
al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue
le figure genitoriali e al mantenimento delle positive
relazioni affettive ed educative che con loro si sono
consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e
del provvedimento di adozione; ne consegue che tale provvedimento
è suscettibile di trascrizione nei registri dello Stato
Civile.

Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori,
Famiglia, 16 ottobre 2015 (Pres. Bianca La Monica, est. M.
Cristina Canziani)

Sentenza 05 marzo 2015, n.315

Corte d'Appello di Bari. Prima Sezione Civile. Sentenza 5 marzo 2015, n. 315: "Riconoscimento dello status di rifugiato a cittadino pakistano di religione Ahmadya, minoranza religiosa perseguitata nel suo Paese d'origine". La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: – dr. Vito SCALERA presidente – […]

Decreto 29 ottobre 2014

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali
stranieri, deve aversi prioritario riguardo all'interesse
superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989),
ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al
riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra
genitori e figli, dall'art. 23 del Reg CE n 22012003 il quale
stabilisce espressamente che la valutazione della non
contrarietà all'ordine pubblico debba essere effettuata
tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso in
questione  (minore nato all'estero da coppia omosessuale in
seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa con
l'impianto di gameti da una donna all'altra) l'atto di
nascita può dunque essere trascritto in Italia, in quanto non
si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente
ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto
nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato
cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri
(rispettivamente, biologica e genetica).