Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 08 ottobre 2008, n.334

La Corte adita non rileva la sussistenza, nella fattispecie in esame,
di indici atti a dimostrare che i giudici di merito e di legittimità
abbiano utilizzato i provvedimenti censurati, aventi in realtà tutte
le caratteristiche di atti giurisdizionali e, pertanto, spieganti
efficacia solo per il caso di specie, come “meri schermi formali” per
esercitare funzioni di produzione normativa o per menomare l’esercizio
del potere legislativo parlamentare.

Ordinanza 23 novembre 2007, n.397

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), «nella parte in cui non estende al padre naturale,
cittadino extracomunitario, il beneficio della sospensione del
provvedimento di espulsione in ipotesi di convivente in stato di
gravidanza ovvero in presenza di prole dall’età infrasemestrale»,
in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione (nel
caso di specie, il rimettente ometteva di specificare la cittadinanza
del soggetto ricorrente nel giudizio a quo; elemento quest’ultimo
determinante ai fini dell’individuazione del regime giuridico
applicabile nel caso concreto, atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998
− come esplicitamente stabilisce l’art. 1 − si applica solo «ai
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea»; la
questione è stata ritenuta dunque manifestamente inammissibile per
mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie).

Ordinanza 07 novembre 2007, n.372

E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 6, del
decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevata, in
riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede la sospensione dell’ordine di allontanamento dal territorio
dello Stato in pendenza del ricorso avverso il diniego del
riconoscimento dello status di rifugiato (nel caso di specie, il
giudice remittente, prima di sollevare la questione di legittimità
costituzionale, disponeva con ordinanza non solo la sospensione del
decreto di espulsione ma anche dell’ordine di allontanamento dal
territorio nazionale, in tal modo superando – secondo la Corte – il
dubbio di costituzionalità prospettato con l’ordinanza stessa).

Sentenza 16 aprile 2007, n.69

Il diniego della pensione di reversibilità in favore del coniuge
superstite di una coppia sposata con un rito matrimoniale non
riconosciuto dallo Stato (nel caso di specie: celebrato secondo il
rito gitano) non integra un caso di discriminazione fondata
sull’origine etnica o sulle convinzioni personali.
————————-
El art. 14 de la Constitución española contiene una prohibición
explícita de que se dispense un trato discriminatorio por motivos
étnicos o raciales. Comprende no sólo la discriminación directa,
sino también la encubierta o indirecta consistente en aquel
comportamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio,
pero del que se deriva un impacto adverso sobre la persona objeto de
la práctica constitucionalmente censurable. No supone discriminación
que el legislador limite la protección de viudedad a los supuestos de
convivencia institucionalizada; por lo tanto la denegación de
pensión a la supérstite de una pareja casada por el rito gitano no
implica un trato discriminatorio ni por motivos sociales, ya que
ninguna vulneración se deriva de la limitación de la prestación a
la concurrencia de vínculo matrimonial legalmente reconocido, ni por
motivos étnicos, ya que la aplicación al caso del tratamiento dado a
las uniones «more uxorio» no toma como elemento referencial
circunstancias raciales o étnicas, sino una circunstancia relacionada
con la libre y voluntaria decisión de no acceder a la formalización
del vínculo matrimonial conforme a previsiones legales, previsiones
que en ninguna forma se condicionan a la pertenencia a una raza sino
exclusivamente a consideraciones civiles o religiosas.

Sentenza 27 luglio 1992, n.368

Il limite stabilito dall’art. 21 Cost. al diritto di libera
manifestazione del pensiero, non può essere interpretato nel senso di
estendere la protezione del “buon costume” anche a condotte prive di
offensività sociale rispetto ai valori costituzionalmente tutelati
con il “buon costume” stesso. In particolare la contrarietà al
sentimento del pudore non dipende dall’oscenità di atti o di oggetti
in sè considerata, ma dall’offesa che può derivarne al pudore
sessuale, considerato il contesto e le modalità in cui quegli atti e
quegli oggetti sono compiuti o esposti: sicchè non può riconoscersi
tale capacità offensiva ad atti o ad oggetti che, pur avendo in sè
un significato osceno, si esauriscono nella sfera privata o possano
essere conosciuti solo da chi ne faccia richiesta. Non è fondata,
pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 528
c.p., che punisce la detenzione di materiale pornografico allo scopo
di farne commercio.

Sentenza 19 febbraio 1965, n.9

Il concetto di buon costume, che compare nell’art. 21 della
Costituzione, risulta da un insieme di precetti che impongono un
determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la
inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del
pudore sessuale, della dignità personale che con esso si congiunge, e
del sentimento morale dei giovani.

Sentenza 08 maggio 2007, n.158

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non
prevede al primo posto – ai fini del congedo straordinario retribuito
– il coniuge del disabile «in situazione di gravità», con questo
convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima
protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati
dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal
novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur
essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433
cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e
materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa
derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento
deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della
famiglia di origine.

Sentenza 19 giugno 2007, n.220

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui,
sostituendo il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami
di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento
dei candidati interni, le commissioni d’esame per i candidati esterni
eccedenti il predetto limite «possono essere costituite soltanto
presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti
paritari. Questa previsione, infatti, non è irragionevole. Essa si
collega, anzitutto, all’esigenza di evitare che le scuole paritarie
diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà
dell’esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell’art. 33 Cost.,
così prevenendo la loro trasformazione da luogo di insegnamento in
sedi per esami di Stato. La scelta del legislatore risponde, inoltre,
alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la
domanda eccedente il limite sopra ricordato, atteso che le scuole
statali – presso le quali esistono oramai tutti i percorsi formativi
– sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.

Ordinanza 05 giugno 2007, n.199

Manifesta inammissibilità della questione di illegittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 6, comma
5, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui
– stabilendo che per i reati indicati all’art. 5, comma 1, del
medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio
direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’art. 449 del codice di
procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini – non
prevede, «secondo l’interpretazione maggioritaria della
giurisprudenza di legittimità, […] che l’imputato debba essere
presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall’arresto o
dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato».

Ordinanza 26 gennaio 2007, n.19

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevate dalla Corte di cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.
L’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, infatti,
prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per i fabbricati a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall’ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all’art. 7,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato
riconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di
cassazione e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti
soggettivi dell’esenzione.