Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 luglio 2002, n.346

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge regionale
della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2086], limitatamente
alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». Le intese previste
da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una
condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire
della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo
e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici
a loro riservati, quali, nella specie, l’erogazione di contributi;
risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e
art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l’eguaglianza dei
singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui
l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare
rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla
quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la
possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come
quelli previsti dalla legge in esame.

Ordinanza 23 maggio 2002, n.213

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 8 cost., la
q.l.c. dell’art. 404 c.p., il quale, sanzionando esclusivamente le
offese commesse ai danni della religione cattolica, porrebbe
quest’ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto
alle religioni diverse da quella cattolica, in quanto il rimettente
muove da una premessa interpretativa che è contraddetta dall’art. 406
c.p., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di
confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Ordinanza 26 febbraio 2002, n.34

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 402 c.p. – che
punisce con la reclusione fino a un anno “chiunque pubblicamente
vilipende la religione dello Stato”, accordando una tutela
privilegiata alla sola religione cattolica – in quanto la disposizione
censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per
violazione degli art. 3 e 8 cost., con la sent. n. 508 del 2000,
successiva all’ordinanza di rimessione.

Sentenza 07 febbraio 2000, n.46

Corte Costituzionale, Sentenza 7 febbraio 2000, n. 46: “Ammissibilità del referendum popolare per l’abrogazione dell’ art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Prof. Giuliano VASSALLI Presidente – Prof. Francesco […]

Sentenza 09 giugno 1977, n.108

Assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per
la tubercolosi. Esclusione dei religiosi e le religiose che prestano
attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici,
di associazioni e case religiose di cui all’art. 29, lettere a e b del
Concordato tra la Santa Sede e l’Italia. Illegittimità costituzionale

Sentenza 13 gennaio 2004, n.1

Corte Costituzionale. Sentenza 13 gennaio 2004, n. 1. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Riccardo CHIEPPA Presidente – Gustavo ZAGREBELSKY Giudice – Valerio ONIDA “ – Carlo MEZZANOTTE “ – Fernanda CONTRI “ – Guido NEPPI MODONA “ – Piero Alberto CAPOTOSTI “ – Annibale MARINI “ […]

Sentenza 24 settembre 2001, n.329

La norma contenuta nell’art. 18 della legge del 1929, che rinvia, per
il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale
ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può
essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi
ordinarie, senza alcuna limitazione. Infatti – contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa della parte costituita – essa non gode di
copertura costituzionale ai sensi dell’art. 7 della Costituzione e
rimane ferma pur dopo l’Accordo (del 1984) modificativo del Concordato
del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, che nulla dispone in proposito,
affidando alla discrezionalità del legislatore la eventuale
disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario
dichiarato nullo in sede ecclesiastica.

Sentenza 22 ottobre 1999, n.390

Non e’ fondata la questione di legittimita’ costituzionale – sollevata
in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 5, primo comma, e 6
della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli
istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica
ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),
nella parte in cui da’ esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale
Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), “laddove prevedono che la nomina degli
insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano, ha
efficacia annuale, senza alcuna possibilita’ di essere inseriti
nell’organico dei docenti, e con possibilita’ di revoca ‘ad libitum’
dell’incarico”. Posto, infatti, che la lesione del principio di
eguaglianza viene denunciata comparando la condizione degli insegnati
di religione rispetto a quella dei docenti di altre discipline, sul
presupposto che solo per i primi, nell’ambito del personale docente
della scuola, sia prevista la annualita’ dell’incarico; tale premessa
e’ inesatta sia relativamente all’assenza di rapporti di lavoro a
tempo determinato per il personale docente, sia relativamente alla
configurazione dell’assoluta precarieta’ degli insegnati di religione.
Invero, sotto il primo aspetto, il conferimento dell’insegnamento per
incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo determinato,
sempre previste dalla comune disciplina scolastica; sotto il secondo
aspetto, proprio tale disciplina (art. 47, commi 6 e 7, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola
di cui al provv. P.C.M. 21 luglio 1995) prevede che l’incarico annuale
degli insegnanti di religione si intende confermato qualora permangano
le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando questo incarico,
con le specificita’ ad esso proprie, al rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera
(art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312).

Sentenza 24 dicembre 1991, n.467

La regola della proporzionalità della limitazione di un diritto
inviolabile dell’uomo in riferimento all’adempimento di un dovere
costituzionale inderogabile, impone che il legislatore, nel suo
discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa
restringere il contenuto del diritto inviolabile – qual’é, nella
specie, il diritto alla professione della propria fede religiosa –
soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione
dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale
contrapposto, qual’é a sua volta, nella specie, l’obbligo di prestare
il servizio militare di leva in tempo di pace. E tali limiti sono
indubbiamente superati con la mancata estensione dell’esonero, a pena
espiata, dalla prestazione del servizio militare – previsto dall’art.
8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per l’obiettore di
coscienza che, senza aderire alla possibilità della prestazione di
servizi alternativi, rifiuti il servizio militare prima
dell’incorporazione – all’obiettore che abbia manifestato tale rifiuto
dopo aver assunto il servizio, data la concreta eventualità che, non
potendo giovarsi dell’esonero, lo stesso obiettore sia esposto ad una
lunga e pesante serie di condanne penali.

Sentenza 06 luglio 1989, n.409

È legittima la tutela dell’obbligatorietà del servizio militare,
quale risulta dalla disciplina dell’ipotesi, di cui al secondo comma
dell’art. 8 della legge n. 772 del 1972, di rifiuto totale, in tempo
di pace, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, in quanto
la situazione di chi rifiuta d’adempiere a doveri di solidarietà
sociale costituzionalmente sanciti è ben diversa e non comparabile
con la situazione di chi pur essendo contrario all’uso personale delle
armi per imprescindibili, e giuridicamente controllati, motivi di
coscienza, quei doveri di solidarietà adempie chiedendo (ed
ottenendo) d’essere ammesso al servizio militare non armato od al
servizio civile alternativo.