Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 17 novembre 2018, n.207/2018

La Corte Costituzionale ha rinviato all’udienza pubblica del 24
settembre 2019 la trattazione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 580 c.p. sollevata nell'ambito della
vicenda Cappato. Laddove infatti, come nella specie, la soluzione del
quesito di legittimità costituzionale coinvolga
l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto
bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che
anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, la Corte
reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica
collaborazione istituzionale – consentire al Parlamento ogni
opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un
verso, che una disposizione continui a produrre effetti reputati
costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare
possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente
rilevanti sul piano costituzionale. 

Sentenza 12 ottobre 2018, n.186/2018

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale
l'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario nella parte in
cui non consente ai detenuti assegnati a quel regime di cuocere cibi
in cella. La disposizione censurata, infatti, viola sia gli artt. 3
che 27 della Costituzione. Alla luce degli obbiettivi cui tendono le
misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, le
limitazioni in materia di cottura dei cibi, secondo la Consulta,
appaiono incongrue e inutili, configurandosi come
un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario,
dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Potersi
esercitare nella cottura dei cibi, al contrario, costituirebbe una
modalità, "umile e dignitosa", per tenersi in
contatto con le usanze del mondo esterno e la negazione
dell'accesso a questa abitudine si configura come una lesione
all'art. 27, terzo comma, Cost., presentandosi
come un'inutile e ulteriore limitazione, contraria al senso
di umanità.

Sentenza 10 aprile 2018, n.31/2018

Il Tribunale
Costituzionale spagnolo ha rigettato il ricorso proposto da più
di cinquanta parlamentari socialisti avverso diverse disposizioni
della Ley Org
ánica 8/2013. Dopo aver chiarito che
un'educazione scolastica differenziata in ragione del sesso degli
alunni non costituisce un modello educativo di per sé
discriminatorio, la Corte ha ribadito che la possibilità di
avvalersi su base volontaria dell'insegnamento della religione
nelle scuole pubbliche non è in contrasto con la
neutralità dello Stato, ma è anzi una forma di esercizio
di quel diritto alla libertà religiosa necessariamente
garantito dal principio di laicità positiva che caratterizza il
sistema costituzionale spagnolo.

 
Si ringrazia per la segnalazione del documento la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Università del
País Vasco.

Sentenza 08 febbraio 2018

STC 08.02.18 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido […]

Sentenza 07 aprile 2017, n.67

Nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul
proprio territorio, la Regione è titolata a dedicare specifiche
disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di
culto. Il censurato art. 31-bis della legge regionale veneta nel
riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i
criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature
religiose, prende in considerazione tutte le diverse possibili forme
di confessione religiosa – la Chiesa Cattolica, le confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, Cost., e le altre confessioni
religiose – senza introdurre alcuna distinzione in ragione della
circostanza che sia stata stipulata un’intesa con lo Stato.
L’indifferenziato riferimento a tutte le forme confessionali
rende palese la diversità tra la disposizione regionale
censurata e quelle di altra Regione dichiarate costituzionalmente
illegittime con la sentenza n. 63 del 2016, nella parte in cui
condizionavano la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto
alla sussistenza di requisiti differenziati e più stringenti
per le confessioni religiose senza intesa rispetto alle altre. Nella
disposizione oggetto del presente giudizio, non si rinvengono infatti
elementi tali da giustificare un'interpretazione discriminatoria
in ragione della presenza o meno dell’intesa tra la confessione
religiosa interessata e lo Stato. La paventata lesione dei principi
costituzionali invocati non discende dunque dal tenore della
disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue
illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per
caso, nelle opportune sedi giurisdizionali.
Eccede invece da un
ragionevole esercizio delle competenze volte a regolare la coesistenza
dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio,
l'introduzione di un obbligo, quale quello dell’impiego
della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi.

Sentenza 14 dicembre 2016, n.262

Data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e
della integrità della persona, una normativa in tema di
disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella
fase terminale della vita – al pari di quella che regola la
donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità
di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di
eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza
legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile»,
disposta dalla Costituzione. Il legislatore nazionale è, nei
fatti, già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e
organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), mentre, in relazione
alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti
parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non
si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui
mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo
l’interferenza della legislazione regionale in una materia
affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato. Per i
motivi che precedono entrambe le leggi censurate devono essere
pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione
degli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera l), Cost., restando
assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale
sollevati.

Sentenza 23 settembre 2016, n.123

Corte costituzionale, sentenza 23 settembre 2016, n. 123: "Illegittimità della norma che non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap". LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario […]

Sentenza 05 ottobre 2016, n.225

E' infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 337-ter del codice civile sollevata –
in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, ed
all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art.
8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali – nella parte in
cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se
risponda all'interesse del minore conservare rapporti
significativi con l'ex partner del genitore biologico.
 Secondo la Corte adita l'interruzione in contrasto con
l'interesse del minore di un rapporo significativo da
quest'ultimo instaurato ed intrattenuto con soggetti che non siano
parenti, è altresì riconducibile all'ipotesi di
condotta del genitore "comunque pregiudizievole al
figlio", in relazione alla quale l'art. 333 dello stesso
codice già consente al giudice di adottare i provvedimenti
convenienti nel caso concreto.

Sentenza 23 settembre 2016, n.213

E' illegittimo l’art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera
a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
 servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione,
di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di
lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui
non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati
a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza
alla persona con handicap in situazione di gravità,
in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo
grado. 

Sentenza 13 aprile 2016, n.84

A fronte, dunque, di quella che è stata definita “una
scelta tragica”, tra il rispetto del principio della vita (che
si racchiude nell’embrione ove pur affetto da patologia) e le
esigenze della ricerca scientifica – una decisione così
ampiamente divisa sul piano etico e scientifico, e che non trova
soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione
europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi,
che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area
degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della
volontà della collettività, è chiamato a
tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori
fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle
istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato,
nella coscienza sociale. Compete dunque a
quest'ultimo la valutazione di opportunità (sulla base
anche delle “evidenze scientifiche” e del loro raggiunto
grado di condivisione a livello sovranazionale) in ordine: alla
utilizzazione, a fini di ricerca, dei soli embrioni affetti da
malattia – e da quali malattie – ovvero anche di quelli
scientificamente “non biopsabili”; alla selezione degli
obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca
suscettibili di giustificare il “sacrificio”
dell’embrione; alla eventualità, ed alla determinazione
della durata, di un previo periodo di crioconservazione; nonchè
alla opportunità o meno (dopo tali periodi) di un successivo
interpello della coppia, o della donna, che ne verifichi la confermata
volontà di abbandono dell’embrione e di sua destinazione
alla sperimentazione; alle cautele più idonee ad evitare la
“commercializzazione“ degli embrioni residui.