Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 gennaio 2007, n.378

Nell’azione di adempimento, di norma il creditore è tenuto a
provare soltanto l’esistenza del titolo e non anche l’inadempienza
del debitore, dovendo essere quest’ultimo a provare di avere
adempiuto alla sua prestazione, salvo che non opponga l’eccezione
“inadimplenti non est adimplendum” – applicabile anche al rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione – nel qual caso
sarà l’altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio
adempimento ovvero che la sua obbligazione non era ancora dovuta (Nel
caso di specie il ricorrente, ricercatore confermato presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sebbene vi fosse tenuto per
effetto dell’eccezione di inadempimento sollevata
dall’Università, non aveva dato prova di avere adempiuto alla
prestazione da lui dovuta o di avere concretamente offerto la propria
prestazione lavorativa limitandosi a lamentare un presunto
atteggiamento ostruzionistico e preclusivo da parte dell’Ateneo).

Sentenza 19 gennaio 2007, n.116

L’art. 3 del DM. n. 146 del 18.5.2000 e l’art. 2 del D.M.
27.3.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999,
nell’elencare i requisiti per l’inserimento in graduatoria
chiariscono che si tratta dei medesimi “requisiti richiesti per
partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”. Tali requisiti
sono indicati dal D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 dicembre 1989, n. 417,
il cui art. 2, comma 10, precisa che, per l’ammissione ai concorsi per
soli titoli è richiesto “un servizio di insegnamento negli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per
l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di
concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni,
anche non continuativi, nel triennio precedente”. E dunque, è
proprio il dato testuale dei DD.MM. del 2000 (ripreso, poi, dalla
tabella di valutazione dei titoli) ad evidenziare, attraverso il
richiamo ai soppressi concorsi per soli titoli, come l’insegnamento
della religione cattolica, in quanto non riconducibile ad un ruolo
ordinario né ad una classe di concorso, non possa essere valutato non
solo ai fini dell’attribuzione del punteggio corrispondente, ma
neppure ai fini dell’individuazione della fascia di inserimento. La
peculiarità dell’insegnamento della religione trova conferma nella
successiva evoluzione normativa, ove si consideri che solo con la
legge 18 luglio 2003, n. 186, sono state dettate apposite norme sullo
stato giuridico di detti docenti, prevedendo l’istituzione di
dotazioni di organico a livello regionale ed uno speciale concorso
riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5676

L’ art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il servizio di
insegnamento utile per l’ammissione alla sessione riservata di esami
per il conseguimento dell’abilitazione e per il conseguente
inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere stato prestato
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi
di concorso, con il possesso di specifico titolo di studio”.
L’insegnamento di religione non trova corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della suddetta sessione riservata, con rapporto di lavoro a
tempo determinato in virtù di incarichi annuali – e non trova,
quindi, collegamento in una individuata classe di concorso; requisiti
che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto
dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica
richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.
L’assenza di un ruolo ordinario e di una classe di concorso per la
religione non consente, quindi, la valutazione dell’insegnamento
della religione ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di
esami.

Sentenza 17 novembre 2006, n.6728

Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 17 novembre 2006, n. 6728: “Tomba familiare e titolarità dello jus sepulcri”. In Olir: TAR LAzio. Sezione Seconda Bis. Sentenza 10 maggio 2005, n. 3481 (I grado) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 10452/2005 proposto dalla sig.ra […]

Ordinanza 31 ottobre 2006, n.5734

Va sospesa la sentenza TAR Lazio n. 9455/2006, che annulla il D.M. 25
novembre 2005, recante la “Definizione della classe del corso di
laurea magistrale in giurisprudenza”, giacché, comparativamente ed in
assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli
appellati, deve darsi prevalenza all’interesse di rilievo pubblico
consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l’anno
accademico 2006/07 e nella strutturazione degli stessi secondo
puntuali parametri di riferimento.

Ordinanza 31 ottobre 2006, n.5720

Va sospesa la sentenza TAR Lazio n. 9455/2006, che annulla il D.M. 25
novembre 2005, recante la “Definizione della classe del corso di
laurea magistrale in giurisprudenza”, giacché, comparativamente ed in
assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli
appellati, deve darsi prevalenza all’interesse di rilievo pubblico
consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l’anno
accademico 2006/07 e nella strutturazione degli stessi secondo
puntuali parametri di riferimento.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5667

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione – in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento – rispetto agli insegnanti in posizione ordinaria
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]). Ai fini
del computo del periodo di servizio necessario per l’ammissione alle
sessioni di esame riservate per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole statali, indette con O.M. n. 153 del 15.06.1999, non può
pertanto essere computato il servizio di insegnamento della religione
cattolica, non esistendo rispetto a questo insegnamento, alla data di
indizione della sessione riservata in questione, una individuata
classe di abilitazione o di concorso.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5646

L’art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il periodo di
servizio per l’ammissione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e per il
conseguente inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere
stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e
relativi a classi di concorso”. Dunque, non possono essere
computati, ai fini dell’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione riservata di esami di cui all’O.M. n.
153/1999, i periodi di servizio prestati nell’insegnamento della
religione cattolica, posto che detto insegnamento non trova
corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, essendo
caratterizzato – alla data di indizione della sessione riservata –
come rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente
impossibilità di collegamento ad una individuata classe di concorso.

Sentenza 19 giugno 2006, n.3574

La previsione contenuta nell’allegato 5 del bando di concorso di cui
al d.d.g. del 02.02.2004, per la copertura di posti di insegnanti di
religione, si configura coerente con la selezione dei titoli validi
per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed
elementari stabilita al punto 4.4. lett. b) del d.P.R. n. 751/1985, di
esecuzione dell’intesa fra Autorità Scolastica Italiana e C.E.I.
Stabilisce, infatti, l’art. 3, comma primo, della legge 18.07.2003,
n. 186 – istitutiva dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica
– che costituiscono titoli valutabili ai fini dell’ accesso ai
ruoli predetti “quelli previsti dal punto 4 dell’intesa” fra
Autorità Scolastica Italiana e C.E.I. Il menzionato punto 4 mantiene
distinta la posizione degli insegnanti in possesso di “titolo di
studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne” unito a
titolo idoneativo rilasciato dall’ Autorità ecclesiastica, rispetto
ai docenti “forniti di altro diploma di scuola secondaria
superiore” che abbiano conseguito almeno “un diploma rilasciato da
un Istituto in scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana”. Trattandosi, inoltre, di accesso a posti di
ruolo nella scuola elementare, non si configura irragionevole la
scelta dell’ Amministrazione, in relazione alla peculiarità dei
compiti didattici che vedono come destinatari allievi della scuola
primaria, di valorizzare ai fini della graduazione del punteggio il
livello di idoneità dimostrato in sede di conseguimento del diploma
di scuola magistrale.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5670

Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale – per contrasto con l’art. 3, primo comma, della
Costituzione – dell’art. 2 della legge n. 124/1999, che stabilisce
che il servizio di insegnamento utile per l’ammissione alla sessione
riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento e per il conseguente inserimento nella graduatorie
permanenti “deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi di concorso, con
il possesso di specifico titolo di studio”, con conseguente
esclusione degli insegnanti di religione cattolica. In ordine
all’asserita disparità di trattamento che verrebbe riservata a
quest ultimi rispetto agli altri docenti, si rileva infatti che
sussiste una diversità dei requisiti richiesti per gli incarichi di
docenza “ordinari” e quelli relativi alla religione; ciò esclude
la sussistenza di uguali situazioni regolate in modo diverso e la
conseguente violazione del principio costituzionale suddetto.