Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 marzo 2007, n.1437

Gli interventi non motivati ed irrispettosi dei termini, di cui alla
legge n. 1034 del 1971, ledono il diritto al contraddittorio e violano
il principio dell’equo processo, determinando così, inevitabilmente,
il rinvio della causa al giudice di primo grado.

Ordinanza 03 dicembre 2004, n.5822

Non si può ritenere che il voto del docente di religione, ove
determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni
rilevanza ai fini della votazione finale.

Ordinanza 12 giugno 2007, n.2920

Non appare dotato di sufficiente consistenza giuridica e, quindi, dei
necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il
ricorso proposto avverso l’ordinanza ministeriale con la quale si
stabilisce, sul piano didattico, che l’insegnamento della religione
cattolica concorre alla formazione del “credito scolastico”, di
cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità,
trattandosi di norma amministrativa più volte reiterata sicuramente
sin dal 2001 contro cui, originariamente, non è mai stato proposto un
mezzo di gravame.

Sentenza 23 marzo 2007, n.1421

Le disposizioni del bando, indittivo di concorso riservato per
insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare e di
infanzia (del 2 febbraio 2004), che hanno effettuato una chiara
distinzione tra il diploma magistrale, titolo di ammissione al
concorso, e gli altri diplomi di scuola superiore, che, al contrario,
non consentono l’ammissione al concorso se non unitamente ad un
diploma in scienze religiose, appare perfettamente coerenti con la
normativa di riferimento. Il D.P.R. 16.12.1985 n. 751, al punto 4.4
lett. b), stabilisce infatti che l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere impartito da
chi sia in possesso di titolo valido per l’insegnamento in tali
scuole (il diploma di istituto magistrale) unito all’attestato di
idoneità dell’ordinario diocesano o da chi, “fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza episcopale italiana”.

Sentenza 14 novembre 2006, n.6681

Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale, innanzi al
Tribunale diocesano, costituisce una situazione giuridica di rango
almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati
sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo
diritto della personalità. In una situazione siffatta deve, pertanto,
ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la
proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna
penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della
documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del
rito processuale concordatario; quello che rileva è che, attraverso
l’accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei
termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza
potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito
dell’azione stessa (Nel caso di specie, veniva concesso al
ricorrente l’accesso alle cartelle cliniche della consorte, con
esclusione del periodo di cura antecedente alle nozze).

Sentenza 12 aprile 2007, n.1696

Ai sensi del D.P.R. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo
specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
materne e elementari è il diploma di istituto magistrale unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano. Tale
insegnamento, inoltre, può essere impartito anche da “chi fornito
di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito
almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo
secondo caso – dove, a differenza del primo, il titolo che abilita
all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad
altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la
previsione, contenuta nel bando di concorso per l’insegnamento nelle
scuole pubbliche(D.D.G. del M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una
valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con
un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione
secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose
costituisce il titolo per potere insegnare la religione cattolica.

Sentenza 18 aprile 2007, n.1779

Eventuali lievi differenze di giudizio espresse nei confronti di
elaborati scritti, valutati ai fini dell’abilitazione all’insegnamento
della religione cattolica, non rendono illogica l’attribuzione agli
stessi di voti numerici uguali. Il giudizio di valutazione delle prove
deve infatti attenersi alle modalità ed ai criteri stabiliti in
precedenza dalla commissione e detta valutazione ben può esprimersi
in termini comparativi, relativamente a taluni profili degli
elaborati, senza che ciò faccia venir meno la complessità del
giudizio che investe tutti i profili oggetto di valutazione e che ha
nel voto numerico la sua sintesi finale.

Sentenza 22 marzo 2007, n.1360

La legge sul riconoscimento dello status di obiettore di coscienza (n.
230/1998) non richiedeva semplicemente la dichiarazione di ripudiare
“l’uso delle armi e della forza in genere nella risoluzione dei
conflitti tra esseri umani, e segnatamente tra popoli e/o comunità
statali”, ma esigeva un “quid pluris”, e cioè un’intima convinzione
di coscienza, religione o pensiero, così forte da non poter essere
violata se non a prezzo di un vero e proprio trauma psicologico.
L’obiettore di coscienza, quindi, doveva ripudiare ogni rapporto con
l’arma e non solo quello dell’uso dell’arma contro esseri umani.
Il diniego della licenza del porto di fucile per uso caccia è una
conseguenza necessaria di tale scelta e non può, pertanto, essere
considerato una lesione del diritto allo sviluppo della propria
personalità e del diritto alla libertà di associazione, nonché del
diritto alla libertà di espressione individuale.

Sentenza 23 febbraio 2007, n.1368

Ai sensi del d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 4.4 lett. b), il
titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale
“unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”;
tale insegnamento può essere impartito, inoltre, da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo il titolo che abilita all’insegnamento
è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di
scuola media superiore – appare legittima la previsione, contenuta nel
bando di concorso per l’insegnamento nelle scuole pubbliche(D.D.G. del
M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una valutazione sino a 4 punti
al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di
0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché
tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere
insegnare la religione cattolica.

Sentenza 04 aprile 2007, n.1515

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, con orientamento
costante, ribadito la peculiarità della posizione di “status” del
docente di religione in rapporto ai differenziati profili di
abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di
nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché alla specificità
dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. C.d.S.,
VI, n. 4447/2004; n. 5153/2001; n. 530/1999; n. 756/1994). Si tratta,
quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento con una
individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi
caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n.
124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla
sessione riservata di abilitazione.