Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 novembre 2011, n.6083

Il diniego opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
richiesta di avviare trattative per la conclusione di una Intesa ex
art. 8, comma 3, Cost. non può venire qualificato come atto politico,
stante l’insussistenza del requisito oggettivo della riconducibilità
dell’atto alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia
e funzionamento dei pubblici poteri; nè può essere ritenuto
insindacabile l’accertamento preliminare circa la riconducibilità del
richiedente (nel caso di specie, l’UAAR – Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti) alla categoria di “confessione religiosa”, in
quanto la capacità di ogni confessione che lo richieda di stipulare
un’intesa costituisce corollario immediato del principio di eguale
libertà di cui al primo comma dell’art. 8, Cost. Ne deriva che quanto
meno l’avvio delle trattative può considerarsi obbligatorio laddove
si possa pervenire in sede di prima approssimazione ad un giudizio di
qualificabilià dell’istante come confessione religiosa, salvo
restando, da un lato, la facoltà di non stipulare l’intesa all’esito
delle trattative o di non tradurre in legge l’intesa medesima, e
dall’altro, la possibilità, nell’esercizio della discrezionalità
tecnica della Amministrazione, di escludere motivatamente che il
soggetto in esame presente le caratteristiche che gli consentirebbero
di rientrare nella suddetta categoria.

Sentenza 28 gennaio 2011, n.683

L’art. 15 della legge regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31
(“Disciplina generale dell’edilizia”) prevede espressamente che il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici venga
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. In
particolare, la deroga – nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali – può riguardare esclusivamente “le destinazioni
d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i
fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del
P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi
strumenti attuativi”. Le deroghe al piano regolatore comunale,
pertanto, non possono essere di tale entità da elidere le esigenze di
ordine urbanistico sottese al piano ed, in particolare, non possono
legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda
la struttura concettuale stessa del piano regolatore generale nelle
scelte fondanti sull’uso del territorio ( Nel caso in esame il
permesso di costruire in deroga – e la correlata autorizzazione unica
per l’intervento di “cambio destinazione d’uso da “produttivo” a “sede
comunità islamica” – non poteva costituire titolo abilitativo per una
destinazione d’uso non compresa in quelle indicate dalla normativa di
piano).
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In OLIR.it
T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, Sentenza 26 novembre 2009 n. 792
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5637&prvw=1]:
“Edifici di culto e mutamenti di destinazione d’uso” (I grado).

Sentenza 27 novembre 2010, n.8298

Rientra tra i compiti degli enti territoriali provvedere a che sia
consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente
esplicare la loro attività, anche individuando aree idonee ad
accogliere i rispettivi fedeli. I Comuni pertanto non possono
sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste in questo senso
che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del
libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel
momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione
delle modalità di utilizzo del territorio. Ciò rilevato, tuttavia,
il diritto di culto, come tutti i diritti, è collegato altresì alla
tutela delle altre situazioni giuridiche che l’ordinamento riconosce
e garantisce. Esso deve pertanto venire esercitato nel rispetto
delle regole predisposte e, dunque, nel caso di specie della
normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira
esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio.

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In OLIR.it
T.A.R. Milano Lombardia sez. II, sentenza 28 dicembre 2009, n. 6226
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5639]: “Edifici di
culto: mutamento di destinazione d’uso e permesso di costuire” (I
grado)

Sentenza 05 luglio 2010, n.4250

In sede di valutazione della idoneità per la nomina a magistrato di
Cassazione il giudizio del C.s.m. può e deve estendersi al vaglio di
ogni elemento utile a formulare la migliore valutazione complessiva
della professionalità dell’interessato. Del tutto correttamente, tra
gli aspetti meritevoli di rilievo, sono incluse anche le eventuali
condotte individuali che in precedenza siano state accertate ed
abbiano formato oggetto di un procedimento penale, disciplinare, o di
trasferimento per incompatibilità ambientale. L’arco della carriera
del magistrato interessato dalla valutazione è tutto quello
precedente, con il limite dei periodi esterni, a seconda dei casi,
all’ultimo settennio o triennio di scrutinio. I fatti già colpiti
da sanzione (nel caso di specie, tra gli altri, il rifiuto di tenere
udienze in aule di giustizia ove fosse presente il crocifisso non
accompagnato da simboli di altre religioni) ben possono rilevare
anche in un diverso contesto valutativo non configurando una
inammissibile duplicazione di sanzione in ragione della mancanza di
una prestabilita finalità punitiva, bensì costituendo un
accertamento inteso al ben diverso scopo di un completo apprezzamento
obiettivo della personalità professionale del magistrato, attraverso
la disamina di tutti gli elementi atti a ricostruirla.

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Per approfondire in OLIR.it:

* TAR Lazio. Sezione Prima. Sentenza 3 novembre 2008, n. 9540
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5530&prvw=1](I
grado)
* Consiglio Superiore della Magistratura. Ordinanza 23 novembre 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4012]

Sentenza 28 settembre 2010, n.7166

: E’ illegittimo il diniego avverso un’istanza ostensiva, diretta
ad ottenere copia dell’integrale documentazione sanitaria afferente
la diagnosi e il trattamento terapeutico predisposti nei confronti
dell’altro coniuge, nel caso in cui tale istanza sia stata proposta
ai fini della proposizione di un’azione di nullità del matrimonio
di fronte al competente tribunale ecclesiastico. Il fine dello
scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce, infatti, una
situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute. Di tali dati
sensibili deve pertanto ritenersi consentito il trattamento, così
come previsto dall’art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003  (T.A.R.
Puglia Lecce, sez. II, 27 luglio 2007 , n. 3015).

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In OLIR.it:
TAR Veneto. Sezione Terza. Sentenza 28 gennaio 2010, n. 183
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5505] (I grado)

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In OLIR.it cfr.:
TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4376]
Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 14 novembre 2006, n. 6681
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4183]
TAR Campania. Sentenza 10 novembre 2005, n. 2248
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4117]
Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 8 aprile 2003, n. 4002
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2767]

Sentenza 27 luglio 2010, n.4915

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, della L.P. n. 13 del 1997 gli
impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti
agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde
agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che
tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano
urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona
residenziale o ad opere o impianti di pubblico interesse. Finché non
è intervenuto il cambiamento di destinazione d’uso nel piano
urbanistico comunale le costruzioni non possono essere utilizzate per
altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.
Posto tale divieto nella normativa vigente sin dal 1980, in assenza di
prova circa la preesistenza di diversa destinazione di un edificio, si
incorre nel divieto in questione (Nel caso di specie, veniva respinto
il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in parte a luogo
di culto musulmano, che asseriva come il cambio della destinazione
d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto legittimamente,
essendo detta attività di culto ricomprendibile nell’ambito
dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992, in tale
edificio).

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In OLIR.it: TAR Trentino Alto Adige – Sezione Autonoma per la
Provincia di Bolzano. Sentenza 30 marzo 2009, n. 116 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4975]

Sentenza 09 luglio 2010

Francia. Conseil d’État, Décision 9 juillet 2010: "Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes". (Séance du 25 juin 2010 – Lecture du 9 juillet 2010. Requête Nos 327663, 328052, 328122, 328127, 328614, 328679, 328832, 328924, 328927, 328931 […]

Sentenza 07 maggio 2010, n.2749

Tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai
fini del credito scolastico, che esprime un punteggio per la carriera
complessiva, ivi inclusa la condotta posta in essere e il profitto
raggiunto nell’ambito di quei corsi che, originariamente
facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta. Se si
parte dal presupposto – delineato dalla giurisprudenza
costituzionale (cfr. Corte cost. n. 203/1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]) – secondo cui
l’insegnamento della religione (o di altro corso alternativo)
diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta di
avvalersene, non si ha ragione escludere – secondo quanto previsto
dalla normativa vigente – la valutazione dell’interesse e del
profitto con il quale l’alunno ha seguito tale insegnamento. Né
ciò implica alcuna discriminazione a carico dei “non avvalentisi” che
non optino per insegnamenti alternativi, in quanto questi alunni
hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in
sede di attribuzione del credito scolastico, rispetto agli studenti
che scelgono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi.
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TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici” (I GRADO)

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Per approfondire in OLIR.it:
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”
Ordinanza ministeriale 5 maggio 2010, n. 44
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5335]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2009/2010”

Sentenza 06 aprile 2010, n.1911

Nella deliberazione del consiglio d’istituto, con cui viene
autorizzata la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle
comunità scolastiche, non può riconoscersi un effetto
discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione
cattolica, dal momento che tale visita programmata non può essere
definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo
la definizione contenuta nell’art. 16 legge n. 222 del 1985, ma
assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a
evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo
della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione
di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale.

In OLIR.it: TAR Veneto. Sentenza 15 novembre 2007, n. 3635 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4469]

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Per approfondire: cfr., contra, TAR Veneto sentenza 20 dicembre 1999,
n. 2478; e TAR Veneto sentenza 2 marzo 1995, n. 489