Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 02 giugno 1993, n.627

Il riconoscimento delle entità dotate di personalità giuridica
canonica comporta per l’amministrazione statale un ambito di
apprezzamento più ristretto di quello concernente gli altri
istituendi enti morali. Importanza essenziale riveste il nuovo regime
di pubblicità a mezzo registrazione delle norme di funzionamento e
dei poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
L’acquisizione e la valutazione positiva di tali elementi, assieme a
quelli relativi agli aspetti patrimoniali, giustificano, nel caso di
specie, la concessione del riconoscimento anche della personalità
giuridica civile.

Parere 12 maggio 1993, n.462

Non si ravvisano ragiono ostative all’accoglimento della domanda di
riconoscimento della personalità giuridica dell’ente de quo, che è
articolazione periferica di un Istituto religioso di diritto
pontificio. Manca, però, nello statuto l’indicazione del patrimonio
iniziale dell’ente e la reale consistenza di esso. Occorre che lo
statuto enunci a chi spetti la rappresentanza legale dell’ente e da
quale organo il rappresentante riceva la nomina; manca, inoltre, una
norma che disciplini la gestione contabile e le modalità di
approvazione del bilancio.

Parere 17 marzo 1993, n.233

Non vi sono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di
modifica della denominazione e dello statuto di un ente già
riconosciuto ai fini civili come istituzione religiosa di diritto
pontificio in un ente di diritto diocesano, sempre che l’ente
presenti i requisiti di cui all’art. 6 della legge n. 222 del 1985.

Parere 24 febbraio 1993, n.105

L’istanza di autorizzazione all’acquisto di un bene oggetto di
proposta di donazione che non è stata contestualmente accettata dal
legale rappresentante dell’ente ecclesiastico beneficiando, pur
potendo essere identificata con l’atto di accettazione, non
perfeziona il contratto di donazione se non combinandosi con la
proposta, giusta il disposto dell’art. 782 c.c.. Per il principio
desumibile a contrario dall’art. 1330 c.c., la proposta viene meno
con la morte del proponente, eliminando il presupposto
dell’accettazione. La “conferma” della donazione da parte del
coniuge superstite, nonché postulare la nullità della donazione
stessa, è inidonea a spiegare qualsiasi efficacia poiché difetta la
stessa fattispecie negoziale della liberalità. Il principio di
irrevocabilità illimitata delle proposte di donazione dirette ad enti
ecclesiastici posto dall’art. 11 l. 27 maggio 1929 n. 827, è stato
superato dall’art. 782, ultimo comma, c.c., in base al quale
l’irrevocabilità è limitata al periodo di un anno.
L’irrevocabilità temporanea della proposta non equivale a
irrevocabilità oltre il decesso dell’autore.

Parere 24 febbraio 1993, n.104

É possibile accordare l’autorizzazione all’acquisto di un bene
legato, anche quando sia oggetto di un contratto preliminare di
vendita, qualora non sia intervenuta la revoca dello stesso legato
procedendo all’alienazione del bene ex art. 686 c.c.

Parere 10 febbraio 1993, n.876/87

Nel caso in esame si osserva che la finalità del lascito non può
essere considerata di ordine beneficiale o di sostentamento del clero,
trattandosi di eredità destinata al capitolo cattedrale per finalità
di culto.

Parere 02 dicembre 1992, n.3011

Ai fini della concessione della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di una parrocchia, l’accertamento
che il patrimonio dell’ente consista unicamente nelle offerte dei
fedeli e nei beni derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità
e legati non offre adeguata garanzia di stabilità della parrocchia e
di sufficienza dei mezzi per il raggiungimento delle finalità
statutarie.

Parere 02 febbraio 1995, n.1039/90

É legittimo il provvedimento del Ministro dell’interno che nega
l’approvazione della nomina a ministro di culto di una comunità
ortodossa sulla base della esiguità del numero dei fedeli. Tale
approvazione, infatti, ha natura discrezionale almeno per ciò che
concerne la valutazione della personalità morale del richiedente,
della serietà del fine perseguito e delle esigenze che si intendono
soddisfare.

Parere 27 aprile 1988, n.63

Le norme dell’art. 118, r. d. 30 aprile 1924, n. 965 e l’all. C al
r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono l’esposizione del
crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate
implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria
sull’insegnamento della religione cattolica.