Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 02 febbraio 1994, n.76

Può essere approvato lo statuto di un seminario che sia dotato di
personalità giuridica per possesso di stato purché nello statuto
suddetto vengano richiamate le speciali prescrizioni per le
alienazioni, previste nel canone 1292, e l’esercizio finanziario in
esso previsto abbia durata dal 1º gennaio al 31 dicembre.

Parere 26 gennaio 1994, n.37

La trasformazione di un Istituto interdiocesano per il sostentamento
del clero realizzata attraverso la riduzione dell’ambito
territoriale in cui è chiamato a svolgere la propria attività e la
contestuale erezione di due nuovi istituti per il sostentamento del
clero sulla parte residua del territorio, riguardano in sostanza
un’unica operazione di frazionamento dell’ente in tre diversi
istituti che acquista efficacia civile attraverso il riconoscimento
del nuovo modo di essere dell’ente trasformato (insieme con
l’approvazione dello statuto quale risulta a seguito delle modifiche
apportate a quello originariamente approvato), nonché attraverso il
riconoscimento della personalità giuridica e l’approvazione degli
statuti dei nuovi istituti. Si esprime parere favorevole
all’accoglimento delle istanze in tal senso avanzate dai presidenti
degli Istituti, munite dell’assenso degli ordinari diocesani
competenti, tenuto conto che il patrimonio di tali enti è costituito
dai beni provenienti dai soppressi benefici ecclesiastici delle
rispettive diocesi, e che gli statuti, conformi ad uno schema adottato
da tutti gli istituti per il sostentamento del clero, non danno luogo
ad osservazioni.

Parere 07 dicembre 1993, n.1085

Lo statuto di una casa di procura che, oltre a perseguire i tipici
fini di rappresentanza, svolga anche un’attività di formazione e di
cultura attraverso i mezzi di comunicazione, deve prevedere la
dichiarazione di accettazione della nomina alla carica di
rappresentante legale dell’ente; deve inoltre prevedere redazione,
modalità e termini massimi di approvazione dei bilanci, preventivo e
consuntivo, relativi all’esercizio delle attività di cultura e
formazione svolte dalla procura, nonché la presenza di un revisore o
di un collegio dei revisori dei conti; infine, deve contenere
esplicito rinvio alle norme del codice civile sulla procedura di
liquidazione ed estinzione delle persone giuridiche.

Parere 10 novembre 1993, n.1132

La chiesa-edificio costituisce l’elemento tipico ed essenziale della
chiesa-ente e del suo patrimonio, cosicché per l’istituzione di un
ente-chiesa è indispensabile che il nuovo ente sia proprietario
dell’edificio sacro, dovendosi procedere, altrimenti,
all’istituzione in una persona giuridica appartenente ad altra
tipologia.

Parere 30 luglio 1993, n.856

Non si ravvisano ragioni ostative al rilascio della richiesta
autorizzazione. Non risulta, però, chiaramente come l’ente istante
intenda rispettare la volontà dei testatori. In particolare, occorre
che l’ente specifichi come intenda utilizzare i proventi che saranno
ricavati dall’alienazione degli immobili ricevuti in donazione.
Nelle more è sospeso il rilascio del parere.

Parere 30 luglio 1993, n.850

Le fondazioni, il cui elemento costitutivo è un patrimonio destinato
a uno scopo non lucrativo (nella specie l’animazione e la formazione
cristiana nel mondo dell’assistenza sociale in favore degli
emarginati e dei portatori di handicap), appartengono alla categoria
degli enti amministrativi, che hanno al vertice della loro
organizzazione un gruppo di soggetti titolari di un ufficio privato
tenuti a gestire l’ente nell’esclusivo interesse di questo. Ne
discende che i fondatori possono riservarsi la nomina degli
amministratori per meglio garantirsi circa il perseguimento dello
scopo che si propongono di raggiungere attraverso la fondazione. La
sottoposizione degli atti del consiglio di amministrazione alla
ratifica di un soggetto esterno alla fondazione, come la Conferenza
Episcopale Regionale, è una limitazione illegittima all’autonomia
della fondazione, che è necessario rimuovere dallo statuto per
ottenerne l’approvazione.

Sentenza 15 luglio 1993, n.718

Sono illegittimi gli artt. 1 primo comma D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270
e 6 primo comma D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68 – attinenti
all’applicabilità al personale dell’Ordine Mauriziano delle
disposizioni regolamentari contenute nei due citati testi normativi –
attesa la riserva di legge di cui alla XIV disposizione transitoria e
finale della Costituzione e la conseguente previsione dell’art. 7 L.
5 novembre 1962 n. 1596, che attribuisce al Consiglio di
amministrazione dell’Ordine la potestà regolamentare relativamente
allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

Parere 14 luglio 1993, n.806

La legge 222/1985 ammette al riconoscimento giuridico le Chiese solo
se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, di
qualsiasi natura e denominazione, e sempre che siano fornite dei mezzi
sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. L’assenza di uno
stabile patrimonio iniziale non è per una Chiesa rettoria rilevante,
ai fini del suo riconoscimento in persona giuridica civile, dato che
la piena disponibilità dell’edificio in cui ha sede e le sicure
offerte dei fedeli sono sufficienti alla realizzazione dello scopo di
praticare il culto che la Chiesa rettoria si propone.

Parere 23 giugno 1993, n.700

Anche se l’art. 2 della legge 222/85 riconosce de jure ai seminari
il possesso del fine di religione e di culto, rimane comunque
all’autorità governativa, ai fini del riconoscimento civile, un
margine di discrezionalità circa la congruità del patrimonio di tali
enti per la duplice tutela sia dei futuri creditori sia della stessa
stabilità degli enti. Il costante aumento dell’eccedenza delle
spese rispetto al patrimonio di un seminario, sia pur coperto da
entrate di carattere precario, quali offerte e contributi, rende
verosimilmente improbabile che si possa nel lungo periodo realizzare
la duplice tutela suesposta. Si ritiene quindi preferibile sospendere
il parere sul riconoscimento in persona giuridica civile di un tale
ente, in attesa che il Ministero esprima il proprio avviso sulle
perplessità sopra evidenziate, acquisendo anche le controdeduzioni
dell’autorità ecclesiastica richiedente.

Sentenza 09 giugno 1993, n.419

La facoltà del Ministro dei beni culturali ed ambientali di ordinare
la ricollocazione in pristino di beni di pertinenza di enti
ecclesiastici, soggetti, a norma dell’art. 4 L. 1 giugno 1939, n.
1089, ai poteri di tutela e sanzionatori dell’Amministrazione dei
beni culturali, si concreta in una potestà autorizzativa, a fronte
della quale il destinatario del provvedimento può vantare solo un
mero interesse legittimo, almeno fino a quando non si sia accertato
che, trattandosi di beni di proprietà privata, tale potere può
essere legittimamente esercitato soltanto dopo l’imposizione
espressa del vincolo a norma dell’art. 3 legge n. 1089 del 1939;
pertanto, la condizione proprietaria delle sculture va accertata
incidentalmente, in quanto attinente ad uno dei presupposti di
legittimità del decreto impugnato.