Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 25 gennaio 1995, n.24

Non è indispensabile, ai fini del riconoscimento civilistico e
dell’approvazione dello statuto di una congregazione, la previsione
statutaria di un revisore dei conti, poiché gli elementi relativi
alle attività strumentali da rendere pubblici in sede di iscrizione
sul registro delle persone giuridiche possono ritenersi sufficienti ad
assicurare la tutela dei terzi che intratterranno relazioni economiche
con l’ente interessato.

Parere 11 gennaio 1995, n.3464/94

La proprietà dell’edificio sacro è un elemento caratteristico ed
essenziale solo per le chiese da erigere in ente autonomo. E’invece
ben concepibile che le parrocchie – per il riconoscimento delle quali
la legge prevede per altro margini discrezionali assai ridotti – si
servano di un edificio di culti di proprietà aliena.

Parere 14 dicembre 1994, n.3755

Ai fini del riconoscimento in persona giuridica civile di una casa di
religiose che esplicano attività ospedaliera, senza fini di lucro, è
necessario che l’ente abbia un congruo patrimonio, ravvisabile nei
proventi, derivanti dall’attività sanitaria esercitata, che
assicurano nel tempo la remunerazione delle prestazioni assistenziali
delle suore. Al fine dell’approvazione dello statuto di un ente
così strutturato, è risultata indispensabile la previsione di una
norma statutaria che regolamentasse, ex art. 8 D.P.R. n. 33 del 1987,
le operazioni relative alla stesura delle scritture contabili.
Trattandosi, peraltro, di un ente religioso di diritto canonico,
ricorre un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali. Sotto questo profilo, rilevante
risulta il nuovo regime per la registrazione degli enti ecclesiastici,
perché permette di pubblicizzare la struttura organizzativa
dell’ente e i controlli interni della sua gestione.

Parere 30 novembre 1994, n.700/93

La situazione patrimoniale finanziaria di un Seminario vescovile si
può ritenere adeguata ai fini del riconoscimento della personalità
giuridica allorché risulti che l’ente può avvalersi, oltre che
delle semplici offerte dei fedeli, anche di un contributo annuo da
parte della Diocesi, di titoli bancari depositati a proprio nome e di
un immobile gratuitamente offerto dalla Diocesi stessa.

Parere 09 novembre 1994, n.3494

Un patrimonio di L. 20.000.000 appare insufficiente in relazione alle
esigenze derivanti dall’attività assistenziale svolta senza scopo
di lucro da un ente di diritto pontificio. Ai fini dell’approvazione
dello statuto, quest’ultimo deve comprendere l’indicazione
dell’assemblea ordinaria e straordinaria, del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, prevedendo che
i membri di quest’ultimo siano dotati di adeguata professionalità e
uno almeno sia iscritto all’apposito albo.

Parere 09 novembre 1994, n.2967

Può essere concessa la personalità giuridica civile ad un ente
valdese quando la delibera sinodale, indicata dall’art. 12 della
legge 11 agosto 1984, n. 449 quale documentazione sufficiente a dar
titolo al riconoscimento, è corredata da atti ed elementi informativi
che danno un quadro esauriente sia sull’attività di istruzione sia
sull’attività di predicazione della Parola di Dio integrata dalla
celebrazione comunitaria, sia sull’attività di beneficenza
esplicata attraverso l’erogazione di sussidi in favore di propri
studenti bisognosi, attesa altresì la sufficienza del patrimonio e la
ultrasecolarità dell’ente.

Parere 09 novembre 1994, n.2707

Si può concedere la personalità giuridica civile ad una parrocchia
la cui nuova istituzione si è resa necessaria a seguito dello
sviluppo edilizio dell’area di insediamento, essendo il riconoscendo
ente comodatario a tempo indeterminato di un immobile idoneamente
adibito a luogo di culto, nonché titolare di un congruo patrimonio
liquido ed in possesso dei mezzi e degli arredi sacri sufficienti per
l’officiatura.

Parere 19 ottobre 1994, n.2698

Si può rilasciare l’autorizzazione ad accettare a titolo gratuito
un diritto di superficie concesso da un Comune col vincolo di
destinare l’area per la costruzione di un luogo di culto, ma è
opportuno che nella concessione venga specificata la durata
novantanovennale del diritto.

Parere 12 ottobre 1994, n.2702

La legge n. 222/1985 ammette il riconoscimento giuridico delle Chiese
solo se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico,
di qualsiasi natura e denominazione e sempre che siano fornite di
mezzi sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. Nel caso
della Chiesa rettoria di S. Francesco, in Matera, concorrono tutte le
condizioni prescritte.

Parere 28 settembre 1994, n.122

Va riconosciuta ed autorizzata ad accettare le donazioni che ne
costituiscono il patrimonio la Fondazione di culto e di religione,
approvata dall’autorità ecclesiastica competente, che si propone di
assistere moralmente e religiosamente gli anziani e i giovani, con
attività di catechesi ed educazione cristiana svolte permanentemente
e prevalentemente, ed il cui statuto curi di istituire un Collegio di
Revisori dei Conti e di prevedere espressamente la necessità dei
controlli canonici per l’eventuale alienazione da parte dell’ente
dei beni di carattere storico e artistico.