Parere 25 gennaio 1995, n.24
Non è indispensabile, ai fini del riconoscimento civilistico e
dell’approvazione dello statuto di una congregazione, la previsione
statutaria di un revisore dei conti, poiché gli elementi relativi
alle attività strumentali da rendere pubblici in sede di iscrizione
sul registro delle persone giuridiche possono ritenersi sufficienti ad
assicurare la tutela dei terzi che intratterranno relazioni economiche
con l’ente interessato.