Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 31 maggio 1995, n.1268

Poiché la valutazione della congruità del patrimonio dell’ente
riconoscendo prescinde dalla contingente situazione iniziale, ma deve
avere riguardo piuttosto all’idoneità dell’ente a perseguire gli
scopi statutari nella fase dello sviluppo successivo, la prefissione
di scopi missionari-istituzionali in un’ampia sfera comprendente
anche attività educative ed assistenziali appare incompatibile con un
patrimonio di 20 milioni di lire. E’ pertanto necessario adeguare il
patrimonio ai fini, o incrementando il primo, o ridefinendo i secondi.

Parere 24 maggio 1995, n.3148

Ai fini dell’approvazione dello statuto di una fondazione di culto,
appare opportuna la richiesta d’integrazione delle norme statutarie
con la previsione di un collegio di revisori dei conti, nominati anche
dall’autorità ecclesiastica fra persone dotate di specifica
competenza professionale e delle quali almeno una risulti iscritta
nell’albo ufficiale dei revisori. L’autorizzazione governativa
all’accettazione di un lascito da parte di una fondazione di culto
può essere rilasciata anche prima del passaggio in giudicato della
sentenza civile di secondo grado che afferma la validità della
disposizione testamentaria in favore dell’ente, tenuto conto del
fatto che l’autorizzazione non pregiudica, in ogni caso, i diritti
dei terzi.

Parere 05 aprile 1995, n.814

Per il riconoscimento della personalità giuridica a favore di un
ente-chiesa è necessario che quest’ultima sia aperta al culto
pubblico, che non sia annessa ad altro ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, e che del suo patrimonio faccia parte la proprietà
della relativa chiesa-edificio.

Parere 05 aprile 1995, n.813

Può essere approvato lo statuto di un istituto eretto in ente di
diritto pontificio purché nell’articolato vengano sufficientemente
delineate le regole dell’ordinamento interno necessarie al fine di
assicurare, attraverso la continuità e la funzionalità degli organi
statutari, la vitalità dell’ente.

Parere 05 aprile 1995, n.812

La giurisprudenza, in materia di istituti secolari, ritiene, benché
non espressamente considerati nella legge n. 222/85, possano essere
assimilati agli istituti religiosi per quanto riguarda il fine di
religione e di culto che si considera accertato a priori dal
legislatore, e pertanto possano ottenere, in presenza degli altri
requisiti richiesti (idoneo statuto e sufficiente patrimonio), il
riconoscimento della personalità giuridica. Nel caso di specie, va,
però, eliminata dallo statuto la distinzione dei ruoli fra “economia
generale” e “rappresentante legale”, che risultano avere attribuzioni
sostanzialmente sovrapponibili.

Parere 29 marzo 1995, n.701

Si può rilasciare all’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno l’autorizzazione ad accettare una
donazione di un’area, disposta da un Comune, solo se quest’ultimo,
con tale atto, intenda realizzare finalità istituzionali. Pertanto,
prima di rilasciare l’autorizzazione, occorre accertare se in quel
territorio una larga parte della popolazione residente aderisce a tale
Unione. E’altresì necessario dare atto nella delibera comunale che
dispone la donazione della strumentalità di questa alla soddisfazione
delle esigenze di culto di larga parte della popolazione residente,
nonché condizionare la donazione alla costruzione di un luogo di
culto con canonica ed accessori.

Parere 15 marzo 1995, n.670

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Le attività di carattere assistenziale, strumentali rispetto
ai fini di religione e di culto, sono soggette al nuovo regime di
pubblicità previsto per le persone giuridiche di diritto canonico
civilmente riconosciute, che si realizza mediante l’iscrizione
nell’apposito registro.

Parere 15 marzo 1995, n.668

La verifica dell’esclusivo o prevalente fine di culto, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 29, lettera c), del Concordato del
1929, nonché degli articoli 52 e 77 del regolamento approvato con
r.d. 2 dicembre 1929 n. 2262, va operata con criteri restrittivi,
ossia con esclusione della beneficenza, essendo la clausola
concordataria rivolta a sottrarre le confraternite aventi fine di
culto al regime pubblicistico introdotto dalla legge del 1890 sulle
istituzioni di beneficenza. Quando lo Statuto contiene già tutte le
norme essenziali per il funzionamento dell’ente e i suoi organi, il
rinvio ad un futuro regolamento interno per la predisposizione di
ulteriori norme integrative non è censurabile.

Parere 08 marzo 1995, n.590

A differenza delle associazioni, in cui l’assemblea dei soci può
meglio precisare in itinere gli scopi sociali solo genericamente
determinati nell’atto costitutivo, nelle fondazioni la finalità
enunciata in sede di costituzione assume un rilievo tale da richiedere
di essere più compiutamente definita, non tanto quanto agli scopi
ultimi da conseguire, quanto al tipo di attività che sono mezzo a
quegli scopi (e dunque, nella specie, sarà d’uopo precisare se la
proprietà immobiliare verrà sfruttata per ricavarne rendite o sarà
utilizzata direttamente come sede delle attività della fondazione; in
quest’ultima ipotesi dovranno indicarsi i fondi quantitativamente e
qualitativamente idonei a finanziare gli oneri di gestione).

Parere 25 gennaio 1995, n.38

Va confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli
Istituti secolari possono conseguire la personalità giuridica come
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e tale riconoscimento
implica un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali.