Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 18 ottobre 1995, n.2064

Essendo applicabile la normativa concernente l’alienazione di beni
immobili dello Stato alla procedura riguardante la vendita di una
porzione immobiliare appartenente al Fondo edifici di culto, è
necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato prima che
l’Amministrazione competente autorizzi la stipula del relativo
contratto. Qualora non si sia fatta istanza per ottenere il parere
predetto, può emanarsi una pronunzia in sanatoria del parere stesso
che sia richiesto anteriormente all’approvazione del contratto,
considerati i dubbi emersi riguardo all’applicabilità della
suddetta normativa al caso di specie.

Parere 11 ottobre 1995, n.2642

L’ente in oggetto ha, ed ha sempre avuto, fine di culto ad
esclusione della beneficenza; per tanto, tale esclusività può essere
riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, lett. c
del Concordato del 1929, nonché degli artt. 52 e 77 del regolamento
n. 2262 dello stesso anno. Lo statuto in esame contiene tutte le norme
essenziali per il buon funzionamento dell’ente e dei suoi organi.
Nulla si oppone, infine, al rilascio della richiesta autorizzazione.

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Potendo le associazioni costituite per scopi leciti operare nella
condizione di associazioni non riconosciute, risponde all’interesse
pubblico negare il riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al
fine di garantire l’autosufficienza economica e la stabilità.

Pronuncia 03 marzo 2004, n.2424

Poiché nessun potere discrezionale ha l’Amministrazione riguardo
alle modalità di esecuzione di una donazione, non esiste materia su
cui esprimere parere circa la richiesta autorizzazione ad una proroga
del termine per lo smobilizzo di un immobile pervenuto ad un istituto
religioso tramite atto di donazione debitamente autorizzato.

Parere 20 settembre 1995, n.1792

Può essere concesso il riconoscimento della personalità giuridica
civile e l’approvazione dello statuto di un istituto religioso in
quanto il fine di religione e di culto è presunto ipso iure e le
disposizioni statutarie non danno luogo a rilievi critici. Non può,
viceversa, essere rilasciata l’autorizzazione ad accettare donazioni
qualora il conseguimento della personalità giuridica non sia
intervenuto nel termine perentorio di cinque anni previsto dalla
condizione sospensiva annessa alle donazioni suddette.

Parere 30 agosto 1995, n.2115

Nel corso dell’esame della richiesta di riconoscimento della
personalità giuridica quale seminario avanzata dal Collegio Maronita
Mariamita in Roma gli attestati della Congregazione per le Chiese
orientali, secondo cui il medesimo Collegio sarebbe una casa religiosa
sede della procura generalizia, dipendente dall’omonimo Ordine
religioso con sede principale all’estero, inducono elementi
d’incertezza, sia con riguardo all’avvenuta erezione canonica
dell’ente istante, sia con riguardi alla condizione giuridica dello
stesso, che potranno essere chiariti con ulteriori contatti fra
l’Amministrazione e le competenti autorità della Santa Sede. Quanto
allo statuto vanno modificate le norme relative al patrimonio, alla
devoluzione in caso di estinzione ed al rinvio ai codici civile e
canonico, per ciò che in esso non è contemplato. Né può essere
condivisa la previsione relativa alla subordinazione del riconoscendo
ente all’Ordine d’appartenenza in Beirut, a guisa di una Casa di
procura in Italia di un Ordine religioso estero.

Parere 19 luglio 1995, n.1582

L’esiguità del patrimonio dell’ente, fornito per intero dalla
sede centrale, e la ristretta attività facente capo all’ente
medesimo, esaurentesi nella rappresentanza dell’Istituto presso la
Santa Sede, non giustificano l’attribuzione di una separata
personalità giuridica.

Parere 19 luglio 1995, n.590

Può esprimersi parere favorevole al riconoscimento giuridico di una
fondazione di culto ed all’approvazione dello statuto di essa,
nonché all’autorizzazione ad accettare una donazione, allorché –
anche a seguito di integrazioni – risultino infine chiaramente
specificati nello statuto dell’ente gli scopi che esso intende
perseguire e le fonti di reddito di cui intende servirsi.

Parere 31 maggio 1995, n.1607

Una disposizione statutaria che definisca il patrimonio parrocchiale
come costituito da futuri, eventuali acquisti e atti di liberalità
equivale all’indicazione di un patrimonio in atto inesistente.
Poiché l’art. 5 l. 20 maggio 1985, n. 222 subordina il
riconoscimento civile degli enti ecclesiastici al possesso dei
requisiti prescritti dagli artt. 33 e 34 c.c., tra i quali è compresa
l’indicazione del patrimonio – per altro richiesta in generale per
tutte le persone giuridiche dall’art. 16 C.C. – ne consegue che la
previsione dell’elemento patrimoniale non ricorre, nel caso, neanche
nell’entità minima necessari ai fini istituzionali dell’ente.

Parere 31 maggio 1995, n.1598

Non può essere approvato un nuovo statuto di una fondazione di culto
e di religione – la cui attività, pur essendo collegata di fatto con
un Istituto religioso (“Istituto volontarie della carità”) non possa
tuttavia essere considerata istituzionalmente strumentale per
l’attività di detto Istituto, né da questo dipendente – ove le
disposizioni proposte, determinando sostanzialmente una dipendenza
della fondazione dall’Istituto, creino una commistione di poteri
dannosa per la gestione e per gli interessi dei terzi.