Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 marzo 1995

Non è incompatibile con il principio di laicità portare negli
istituti scolastici, da parte degli studenti, segni di appartenenza
religiosa nella misura in cui non venga compromesso l’ordinato
svolgimento dell’attività di insegnamento. Pertanto, qualora il
suddetto limite venga violato il provvedimento di espulsione assunto
dalle competenti autorità scolastiche risulta essere legittimo.

Sentenza 04 novembre 1994

In assenza di un’associazione di culto o di atti amministrativi che
dispongano diversamente gli edifici di culto e le loro pertinenze sono
nella disponibilità dei fedeli e dei ministri di culto. Per tanto il
diritto di visita dei beni d’interesse artistico siti in una chiesa
monumentale, pur essendo legislativamente previsto, va regolamentato
d’accordo con il sacerdote incaricato dell’officiatura della
chiesa, sicché la delibera consiliare di un comune, volta a
disciplinare tale diritto, senza avere previamente ottenuto il
consenso del ministro di culto, è illegittima.

Sentenza 11 febbraio 1994

Poiché il codice della cittadinanza francese prevede che
l’autorizzazione a sottoscrivere una dichiarazione di riacquisto
della nazionalità francese possa essere rifiutata solo per indegnità
o mancata integrazione del soggetto istante, non costituisce di per
sé motivo di diniego il fatto che nel paese d’origine del
richiedente sia in vigore uno statuto personale il quale preveda un
regime matrimoniale poligamico. Infatti, mentre a tali fini rileva la
poligamia attiva, la poligamia passiva è assolutamente irrilevante
laddove sia accompagnata da un’opzione personale dell’interessato
di voler celebrare matrimonio monogamico o dall’essere, di fatto,
monogamo.

Sentenza 24 gennaio 1994

La poligamia passiva, ossia la semplice appartenenza ad uno statuto
personale che ammette la poligamia non comporta alcun impedimento in
ordine all’acquisto della cittadinanza francese da parte dello
straniero quando costui, contraendo matrimonio con un cittadino
francese, abbia optato per la monogamia o, di fatto sia monogamo,
atteso che solo la poligamia attiva vi è di ostacolo.

Parere 17 gennaio 1996, n.3600/95

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di un Istituto religioso che
persegua fini di culto e di religione ed, in forma marginale, intenda
svolgere anche attività economiche, occorre che nello statuto si
preveda l’istituzione di un collegio di revisori dei conti, a tutela
della correttezza contabile della gestione delle attività
dell’ente.

Parere 20 dicembre 1995, n.3575

Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione agli acquisti
di enti confessionali, il Prefetto può ricorrere alla “conferenza di
servizi”, prevista dall’art. 14 della legge n. 241 del 1990, ma si
deve escludere che possa farsi valere come silenzio-assenso, in base
al terzo comma di tale norma, l’eventuale mancata partecipazione
dell’U.T.E. e il silenzio da esso serbato nei 20 giorni successivi
alla convocazione della conferenza. Invero, il parere dell’U.T.E.,
nella sistematica della legge cit., è inquadrato nella figura della
“valutazione tecnica”, la cui assenza non conduce, a differenza di
altri figure (intesa, concerto, nulla-osta, assenso, ecc.) previste
dalla stessa legge, alla formazione del silenzio-assenso, bensì
permette il ricorso ad un altro rimedio: procurarsi aliunde quella
“valutazione tecnica” che resta comunque necessaria e non può,
quindi, essere surrogata dal silenzio dell’organo tecnico.

Parere 29 novembre 1995, n.3218

Deve ritenersi viziato di illegittimità il decreto ministeriale che
autorizza il perfezionamento della cessione della proprietà di un
immobile appartenente al Fondo edifici di culto ad un Comune, con il
vincolo di mantenerne inalterata la pregressa destinazione a sede di
altro ente pubblico cui affidarlo in regime di locazione a tempo
indeterminato, dovendosi ritenere consentita una tale forma di
cessione soltanto nel caso in cui l’immobile entri nel patrimonio
del Comune come bene strumentale per l’attività istituzionale
propria del Comune stesso e non come bene redditizio, dato in
locazione ad un soggetto terzo. Nel caso di specie, non potendo il
Fondo edifici di culto essere depauperato, senza che ricorrano i
presupposti di legge, della proprietà di un immobile che, allo stato,
gli assicura una considerevole rendita utile per i propri fini
istituzionali, si ravvisa un interesse pubblico specifico, attuale e
concreto perché l’Amministrazione annulli in via di autotutela
l’atto di autorizzazione della cessione del bene.

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Lo statuto dell’ente ecclesiastico che ottiene il
riconoscimento della personalità giuridica e che svolge attività
collaterali rispetto a quelle di religione o di culto, deve prevedere
almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione
dei conti affidata all’economo.

Parere 08 novembre 1995, n.3009

Quando un Comune concede all’Ente patrimoniale dell’Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno il diritto
di superficie su un’area per la costruzione di un luogo di culto,
occorre, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, che la concessione
sia a tempo determinato (da un minimo di 60 anni ad un massimo di 99),
a causa della natura privata dell’Ente. Non può pertanto
condividersi l’assunto che, equiparando le funzioni di tale Ente a
quelle di un ente pubblico, l’ammette alla fruizione del beneficio,
previsto dallo stesso art. 35 cit., della concessione del diritto di
superficie a tempo indeterminato. Può, quindi, essere rilasciata
all’Ente in parola l’autorizzazione ad accettare a titolo gratuito
tale diritto di superficie, a condizione che si modifichi la
concessione prevedendone un termine di scadenza (99 anni).

Parere 18 ottobre 1995, n.3810/94

Non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica, all’approvazione dello statuto e all’autorizzazione
all’acquisto di un’eredità nei confronti di una fondazione
beneficiaria di lascito immobiliare gravato da usufrutto, ove la
rendita del patrimonio e i proventi di attività connesse a quelle
istituzionali garantiscano la copertura degli oneri di gestione.