Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2004, n.1607

L’art. 1, d.l. 19 giugno 1970 n. 370, nel disporre il riconoscimento,
all’atto del superamento del periodo di prova, del servizio non di
ruolo precedentemente prestato in qualità di insegnante (anche presso
le scuole italiane all’estero, in base all’art. 14, l. 26 maggio 1975
n. 327) si riferisce soltanto alle scuole statali e pareggiate, con
conseguente esclusione del servizio prestato presso istituti
legalmente riconosciuti. Il servizio non di ruolo prestato presso
scuole italiane all’estero, in base all’art. 6 della legge n. 576 del
1970, è riconosciuto solo qualora il docente incaricato si stato
assunto dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 9 della
stessa legge.

Sentenza 08 luglio 2003, n.424

L’attività prestata presso le scuole pareggiate da parte degli
insegnanti è valutabile come titolo didattico ai fini dell’ammissione
alla partecipazione al concorso per l’insegnamento nelle scuole di
istruzione secondaria, considerandosi privo di rilevanza
l’inadempimento degli obblgihi contributivi da parte delle scuole
stesse nei confronti degli insegnanti.

Sentenza 28 maggio 2002, n.4422

Non risulta essere valutabile, ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata di abilitazione all’insegnamento, disciplinata dall’art. 2,
quarto comma, della legge n. 124 del 3 maggio 1999, l’attività
prestata dal gestore di una scuola privata.

Sentenza 10 gennaio 2003, n.786

L’art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999 concerne
il potere autorizzatorio del Soprintendente e si riferisce ad un
ambito oggettivo da identificarsi sostanzialmente con gli edifici ed i
luoghi di interesse storico-artistico e le loro adiacenze e vicinanze;
relativamente ai cartelli o mezzi pubblicitari che si intende
installare sugli edifici o sui luoghi di interesse storico-artistico o
nelle loro adiacenze e vicinanze, il soprintendente, esercitando un
potere proprio, può egli stesso autorizzare la collocazione,
superando il divieto della norma, quando da essa non derivi
pregiudizio all’aspetto, al decoro o al pubblico godimento degli
edifici o dei luoghi soggetti a tutela. Diverso è invece, l’ambito
oggettivo preso in considerazione dall’art. 50 comma 2 d.lg. n. 490
del 1999, che stabilisce il generale divieto di collocare senza
autorizzazione cartelli o altri mezzi di pubblicità, “lungo le strade
site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse
storico e artistico”. Tale disposizione riguarda un ambito oggettivo
più ampio di quello preso in considerazione dal comma 1, che concerne
invece gli edifici e i luoghi di interesse storico-artistico, e le
loro immediate vicinanze; pertanto il potere autorizzatorio si radica
in capo all’autorità indicata dall’art. 23 comma 4 d.lg. n. 285 del
1992, mentre il Soprintendente interviene solo attraverso
l’espressione di un parere.

Sentenza 20 maggio 2003, n.4540

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio
1990, n. 124400, concerne le direttive impartite alle Regioni in
materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
promosse ed amministrate da privati, che abbiano disposizioni
statutarie che prescrivano la designazione, da parte di associazioni o
di soggetti privati, di una quota significativa dei componenti
dell’organo deliberante. Pertanto è legittimo il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Luigi ed
Elvira De Vecchis, in quanto per disposizione del suo statuto tutti i
componenti dell’organo deliberante della Fondazione, tranne uno, sono
indicati nello statuto e quindi in maniera diretta dal fondatore, che
è un soggetto privato.

Sentenza 18 ottobre 2002

Sono riconducibili alla nozione di rettorie, in senso stretto, non
solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo o ad abitazione dei
ministri di culto, ma anche quelli utilizzati per le opere connesse al
culto che nella chiesa si celebra. Al riguardo, non sussiste un
diritto soggettivo della Parrocchia ad ottenere la retrocessione
dell’immobile ex conventuale, considerato la previsione legislativa
della cessione o ripartizione di una congrua parte del fabbricato –
contenuta nelle disposizioni concordatarie – implica una valutazione,
da parte dell’Amministrazione, improntata a discrezionalità, di
fronte alla quale non possono che esistere posizioni di interesse
legittimo. Il provvedimento da assumere deve, dunque, essere
adeguatamente istruito e motivato, secondo i canoni d’imparzialità
e ragionevolezza, avuto riguardo alla situazione di fatto accertata ed
alle esigenze manifestate dal soggetto considerato dalla legge come
portatore della pretesa tutelata.

Parere 28 settembre 2000, n.289

Le Fabbricerie – e più precisamente quelle, tra di esse, preposte
alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse
artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 –
possono rientrare nella tipologia degli enti aventi titolo ad
acquisire la qualifica di O.N.L.U.S, previa modifica dei rispettivi
statuti ai sensi del disposto dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460. Tale previsione normativa definisce come
organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo
svolgimento di attività – tra l’altro – nel settore della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla L. 1 giugno 1939 n. 1089 (art. 10, comma. 1, lett.
a) n. 7). In particolare, sotto il profilo della natura giuridica, le
Fabbricerie non possono infatti qualificarsi nè come enti
ecclesiastici in senso proprio (art. 10, comma 9), nè come come enti
di diritto pubblico, con conseguente esclusione – in quest’ultimo caso
– della attribuzione della qualifica di ONLUS (art. 10, comma 10). Lo
scopo di utilità pubblica perseguito da un determinato soggetto
giuridico non gli attribuisce, infatti, di per sé carattere
pubblicistico, qualora l’attività esercitata non sia considerata
dallo Stato come integratrice della propria attività, potendo agire
in veste di ausiliari anche enti privati o semplici individui. Nè a
diversa conclusione può condurre il sistema di controlli
amministrativi stabilito per le Fabbricerie, in quanto tale sistema –
se rappresenta sopravvivenza dello ius supremae inspctionis degli
antichi regimi giurisdizionalisti – non costituisce un decisivo indice
di riconoscimento del carattere pubblico degli Enti medesimi, posto
che esso, nelle sue forme repressive e sostitutive, non presenta
particolari differenze rispetto a quello esercitato dall’autorità
governativa sulle fondazioni a norma dell’art. 25 c.c.. Sempre in
tema di controlli, assume, infine, decisivo rilievo la circostanza che
l’Autorità amministrativa non ha alcun potere costitutivo di
disporre la soppressione della Fabbriceria, potendone solo accertarne
– in via ricognitiva – l’estinzione (art. 41 D.P.R. n. 33 del 1987),
allo stesso modo in cui l’Autorità medesima dichiara l’estinzione
delle persone giuridiche private (art. 27 c.c.).

Sentenza 18 aprile 2005, n.1762

L’Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede ha disposto – all’articolo 10, n. 3 – che «le nomine dei
docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso,
della competente autorità ecclesiastica». In particolare, tale
gradimento – ai sensi di quanto disposto dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 195/1972 a cui il Protocollo addizionale si richiama
– costituisce un fatto estraneo all’ordinamento italiano, la cui
concreta sussistenza rappresenta un presupposto di legittimità della
nomina del docente, non sindacabile né dall’Università Cattolica,
né dal giudice amministrativo; l’assenza del gradimento obbliga
pertanto gli organi dell’Università Cattolica a prenderne atto, nel
senso che essi non possono attivare una fase del procedimento volta ad
accertare le ragioni di tale assenza, nè possono disporre la nomina,
in contrasto con le determinazioni dell’autorità ecclesiastica.

Sentenza 12 luglio 2004, n.5059

Ai fini dell’applicazione dell’art. 73 della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativo al rilascio, da parte dei Comuni, di congrui locali, dei
fabbricati dei Conventi soppressi, da destinare a rettoria della
chiesa annessa, sono riconducibili nella nozione di rettoria in senso
stretto non solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo e ad
abitazione del clero o dei religiosi. Infatti, considerato che
l’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, stabilisce che si
qualificano come attività di religione o di culto quelle dirette
all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed
all’educazione cristiana, si può affermare che l’esercizio del
culto trova il proprio necessario complemento e naturale prolungamento
nella cura delle anime, intesa come azione pastorale; pertanto, sono
riconducibili nella nozione di rettorie, in senso stretto, non solo i
locali suddetti, ma anche quelli utilizzati per le opere connesse al
culto che nella chiesa si celebra, quali iniziative associative,
pastorali, di animazione spirituale, di catechesi ed apostolato (nel
caso di specie, il consiglio comunale, nell’escludere la
retrocessione di locali da destinarsi ad uso rettoria, annessi a
chiesa ex conventuale, non conduceva alcun accertamento volto a
dimostrare che fosse già stata consegnata “la congrua parte… ad
uso di rettoria”, di cui all’art. 8 della legge 27 maggio 1929, n.
848”, con conseguente illegittimità per carenza di istruttoria e
difetto di motivazione della deliberazione comunale de qua)

Sentenza 31 ottobre 2000, n.5894

La disciplina relativa agli appalti di lavori pubblici è applicabile
anche agli interventi promossi da un ente ecclesiastico con il
finanziamento statale previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 270, in
quanto l’ampia dizione dell’art. 2, secondo comma, lettera c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 appare idonea a comprendere anche i
manufatti strumentali all’attività culturale, religiosa o di
devozione, purchè destinata a coinvolgere una platea ampia ed
indifferenziata di soggetti. La posizione degli enti ecclesiastici
rispetto agl interventi per il Giubileo del 2000 comporta, inoltre, la
devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione sulle
relative controversie, sia per la funzione propria della normativa di
evidenza pubblica, sia perchè, mediante l’attribuzione di denaro
dello stato, si affida al privato di provvedere ad un compito
pubblico, con la conseguenza che anche il sistema della tutela
processuale deve essere coerente con la disciplina sotanziale della
mataria.