Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 novembre 2001, n.2255

L’art. 2 del Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove prevede la parificazione, a
partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati
presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali,
conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure,
dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un
principio che imponesse la valutazione in termini identici del
servizio. Pertanto in assenza di un precetto legislativo di segno
opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un
istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli
insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema
di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di
procedimentalizzazione in sede pubblica.

Sentenza 19 marzo 1999, n.897

Il beneficio dell’ammissione a sessioni riservate di esami per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, previsto dal d.l.
6 novembre 1989 n. 357, art. 28 bis, conv. in legge 27 dicembre 1989
n. 417, a vantaggio degli insegnanti delle scuole materne e secondarie
pareggiate o legalmente riconosciute, ha natura eccezionale e non
consente, pertanto, la sua estensione a categorie diverse di docenti
non espressamente menzionate. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 bis l. 27
dicembre 1989 n. 417, per gli insegnanti non abilitati che abbiano
prestato servizio presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute,
il servizio prestato nelle scuole statali è utilizzabile ai soli fini
del completamento dei 360 giorni prescritti per l’ammissione alle
sessioni riservate di esami di abilitazione, e non anche ai fini
dell’individuazione delle classi di abilitazione alle quali poter
partecipare, che sono solo quelle relative al servizio svolto presso
le predette scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Pertanto al
fine della partecipazione alla sessione di abilitazione
all’insegnamento, riservata ai docenti di scuole pareggiate o
riconosciute, prevista dall’art. 28 bis del d.l. 6 novembre 1989 n.
357 conv. nella legge 27 dicembre 1989 n. 417, l’insegnamento prestato
in una scuola statale è utile per completare l’anzianità occorrente
per l’ammissione all’esame stesso ma non per individuare la classe di
abilitazione cui l’aspirante può partecipare.

Sentenza 04 giugno 2002, n.6620

I beni di arredo del cimitero, quali lampade e portafiori, ed in
definitiva tutta quella serie di arredi secondari da sempre rimessi
alla scelta (ed al soggettivo senso di pietas) dei soggetti privati,
sono beni del tutto alieni, anche strumentalmente, alla gestione del
servizio pubblico cimiteriale stricto sensu, e per i quali, fra
l’altro, non si riesce ad avvertire efficacemente la necessità di
garantire, anche per esigenze di decoro, l’assoluta uniformità
nell’ambito di un cimitero. Pertanto tali beni non sono sussumibili
nell’ambito del servizio pubblico cimiteriale e non risulta legittima
estrinsecazione delle attribuzioni dell’amministrazione comunale
provvedere con gara pubblica al relativo approvvigionamento.

Sentenza 27 giugno 2003, n.5349

Laddove l’amministrazione abbia provveduto ad enucleare nell’atto
generale (nella specie, d.P.C.M. 25 gennaio 2002) le ragioni ed i
limiti di impiego degli obiettori di coscienza con ridotto profilo
sanitario, la stessa non è soggetta ad alcun obbligo di ulteriore
motivazione dell’atto con cui avvia un giovane al servizio civile
sostitutivo.

Sentenza 11 febbraio 2003, n.963

Il termine per l’avvio dell’obiettore di coscienza al servizio civile
sostituito decorre, nel caso di riconoscimento dello status di
obiettore da parte del giudice ordinario, dalla data di deposito della
relativa sentenza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.6103

Il termine di nove mesi, stabilito dall’art.1 del D. Lgs. del 30
dicembre 1997, n.504, vale per le domande presentate dal 1 gennaio
2000, mentre, per le domande presentate in data anteriore, il termine
concernente l’avviamento al servizio civile resta quello di un anno,
previsto dall’art. 9 della legge 8 luglio 1998,n.230/1998,
decorrente dalla scadenza del termine di sei mesi fissati per
l’adozione del provvedimento di riconoscimento.

Sentenza 12 febbraio 2002, n.4893

La riammissione in servizio di un pubblico dipendente costituisce il
frutto di una valutazione ampiamente discrezionale della Pubblica
Amministrazione circa la rispondenza della reintegrazione del
dipendente alle esigenze dell’apparato burocratico, valutazione che
sfugge al sindacato di legittimità, purché non inficiata da vizi
logici. Stando così le cose, ne discende che il giudizio della
Commissione per il personale del ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di Stato, di cui all’art.69 del D.P.R. 24 aprile 1982
n.335, non va valutato nel merito, bensì nella sua logicità. Da tale
punto di vista, deve, anzitutto, rilevarsi che la P.A. può certamente
escludere la riammissione in servizio di un ex dipendente che si
presenti quale “elemento instabile e con idee non molto chiare sul
proprio futuro”, giacché sarebbe nociva al servizio e contraria
all’interesse pubblico la riammissione di siffatti elementi fra le
file dei dipendenti pubblici, tanto più nel caso di appartenenti alla
Polizia di Stato. (Nel caso di specie l’Amministrazione, pertanto, ha
non illogicamente escluso la riammissione in servizio dell’ex
dipendente in questione in quanto instabile).

Sentenza 04 marzo 2003, n.3038

Il passaggio da un ufficio all’altro, nell’ambito della stessa sede
territoriale della polizia di Stato, non costituisce trasferimento in
senso tecnico, ma integra soltanto una modalità organizzativa del
servizio stesso e non esige le stesse garanzie procedimentali previste
per i trasferimenti in senso stretto. In merito al trasferimento,
perché l’amministrazione possa destinare un dipendente ad altro
incarico rispetto a quello cui era stato originariamente assegnato,
non è necessario raggiungere la piena prova di un poco ortodosso
comportamento (rilevante, magari, unicamente in sede disciplinare), ma
solo il convincimento dell’inopportunità dell’ulteriore permanenza
del soggetto in un particolare settore operativo. (Nel caso di specie
l’Amministrazione si è decisa ad allontanare il S. dalla D.I.A. a
seguito di un insieme di circostanze in base alle quali risultava
opportuno evitare che presso la D.I.A. prestassero servizio persone
per varie ragioni caratterizzate da una reputazione non perfettamente
soddisfacente, tenuto conto delle peculiarità dell’attività
investigativa ivi svolta).

Sentenza 08 aprile 2003, n.4002

L’art. 16 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, stabilisce
che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo
stato di salute o la vita sessuale, questo è consentito se il diritto
da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello
dell’interessato; tale previsione non risolve in astratto il conflitto
tra l’interesse del terzo a conseguire l’accesso e quello alla
riservatezza dell’interessato, ma consente all’amministrazione che
detiene i dati sensibili, ed, in sostituzione, al giudice
amministrativo, di valutare in concreto ciascuna fattispecie al fine
di stabilire se l’accesso sia necessario o meno per far valere o
difendere un diritto almeno pari a quello dell’interessato.

Sentenza 25 giugno 1999, n.462

La persona che abbia conseguito l’idoneità a ricercatore
universitario confermato ai sensi dell’art. 9, Decreto del Ministero
della pubblica istruzione 22 dicembre 1982, in relazione al Decreto
del Presidene della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ha titolo
per chiedere l’inquadramento presso l’istituto universitario presso il
quale il soggetto stesso abbia superato il giudizio d’idoneità,
qualora al tempo del giudizio predetto l’istituto non avesse istituito
il relativo ruolo. E’ successivamente tenuto invece a chiedere
l’inquadramento presso altra università non statle nel termine di
trenta giorni decorrenti dal conseguimento dell’idoneità, restandogli
altrimenti preclusa la possibilità di richiedere tale inquadramento
alla propria università al momento successivo dell’istituzione del
ruolo.