Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 maggio 2002, n.4915

L’art. 9, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, letto in
combinato disposto con l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al
servizio civile al posto di quello militare, il termine annuale si
applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro
il 31 dicembre 1999 e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999
era intervenuta anche l’accettazione della domanda, non contrasta con
gli art. 3, 4, 13, 23 e 52 Cost. Ciò avviene perché rientra nella
discrezionalità del legislatore fissare termini procedimentali, a
regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento
delle opposte esigenze dell’amministrazione con quelle del cittadino
arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, onde evitare che il
periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die.

Sentenza 16 aprile 2002, n.4347

Al momento della valutazione di una domanda di riconoscimento
dell’obiezione di coscienza, l’Amministrazione della difesa deve
elaborare il proprio giudizio tecnico-discrezionale sulla base della
sussistenza o meno dei profondi convincimenti religiosi, filosofici o
morali del richiedente, di cui all’art. 1 della legge n. 772 del 1972,
e sulla base del generale canone della ragionevolezza; pertanto, non
è da considerarsi irragionevole conferire valore sintomatico,
negativo circa la loro sussistenza, alla domanda di arruolamento
precedentemente presentata dal richiedente nella Guardia di Finanza.

Sentenza 15 gennaio 2002, n.3367

La Commissione giudicatrice competente, chiamata in base alla legge
del 15 dicembre 1972, n. 772 ad esprimere un giudizio sulla domanda
volta al riconoscimento dell’obiezione di coscienza, può disattendere
la domanda stessa nelle ipotesi che dagli elementi raccolti d’ufficio
in sede istruttoria risulti la manifesta infondatezza dei motivi
addotti dal richiedente e quando da quegli elementi sia possibile
dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità dei
motivi di coscienza allegati, mentre non può valutare in positivo il
grado di “profondità” dei convincimenti del richiedente.

Sentenza 30 ottobre 2001, n.236

Il termine di nove mesi, sancito dall’art. 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 504 del 1997, la scadenza del quale comporta l’esonero
definitivo dall’obbligo di prestazione del servizio civile o militare,
decorre dal l gennaio 2000, anche per le istanze presentate prima di
tale data, in forza dell’art. 13 del decreto legislativo n. 504 del
1997.

Sentenza 22 maggio 2001, n.3897

I termini previsti dall’art. 1 comma 5 del d.lg. 30 dicembre 1997 n.
504, che fissa il termine massimo complessivamente non superiore a
nove mesi per l’avviamento al servizio civile, si applicano alle
domande presentate dopo l’1 gennaio 2000.

Sentenza 13 luglio 2001, n.6408

Pur riconoscendo la necessità di una valutazione dell’attività
didattica svolta in istituti che perseguono le finalità delle scuole
statali, non per questo si deve affermare la piena equivalenza tra
insegnamenti nella scuola statale e in quella privata; le differenze
infatti permangono e sono ammesse dalla vigente normativa, salvo
qualche specifica eccezione (ex art. 76 legge n. 270 del 1982 per la
partecipazione alle speciali sessioni di esami ai fini abilitanti).
Ferma quindi la valutabilità dell’insegnamento prestato, appare
corretto radicare nel Ministero della pubblica Istruzione la
competenza a stabilire quali sono i titoli più idonei per accertare
le capacità professionali e culturali dei partecipanti in relazione
alle tipologie e caratteristiche del servizio prestato; relativamente
al servizio prestato presso scuole non statali legalmente riconosciute
è attribuito un punteggio inferiore rispetto al servizio prestato in
scuole statali.

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

L’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti
requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di
volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento
nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire
l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica. Inoltre,
secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione
n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può
desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia
l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi
contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato
versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una
presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di
fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio
resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina
dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli
studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte
dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione
dell’attività di insegnamento.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

In considerazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole
statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella
scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di
tutti i requisiti.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4423

Relativamente alla scuola materna, non è previsto in via
istituzionale l’insegnamento dell’educazione fisica, essendovi
un’unica insegnante di ruolo per gli orientamenti educativi propri di
tale tipo di scuola, con la conseguenza che l’insegnamento di tale
disciplina nella scuola materna, anche se deliberato dagli organi
direttivi delle singole scuole nell’ambito della potestà
discrezionale agli stessi riconosciuta, non può essere considerato
utile ai fini del raggiungimento del periodo di 360 giorni di
insegnamento previsto dall’art. 2 legge n. 124 del 1999, per la
partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

Sentenza 12 febbraio 2002, n.2517

Il carattere di norma eccezionale dell’art. 1 Decreto legge 19 giugno
1970, n. 370, convertito in Legge 26 luglio 1970, n. 576, che limita
il riconoscimento del servizio preruolo a quello prestato presso le
scuole statali e pareggiate comprese quelle all’estero, prevedendo
particolari benefici per taluni specifici rapporti, preclude
all’interprete di estendere l’ambito di applicazione di questa oltre i
casi espressamente previsti.