Consiglio di Stato
Parere 24 luglio 2018, n.1897/2018
Si ringrazia per la
segnalazione Patrizia Clementi, dell'Ufficio Avvocatura Diocesi di
Milano.
Sentenza 11 ottobre 2017, n.396990
"La Fédération
morbihannaise de la libre pensée, Mme P… J… et M. E…
Q…ont demandé au tribunal administratif de Rennes
d’annuler les décisions implicites de rejet nées
du silence gardé sur leurs demandes, présentées
au maire de la commune de Ploërmel le 6 avril 2012 et le 26 juin
2012, tendant à ce que soit enlevé de tout emplacement
public le monument consacré au pape Jean-Paul II, et
d’enjoindre au maire de Ploërmel de faire respecter
l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en faisant
disparaître ce monument de tout emplacement public. Par un
jugement n°s 1203099, 1204355, 1204356 du 30 avril 2015, le
tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions
contestées du maire de Ploërmel et lui a enjoint de
procéder, dans le délai de six mois à compter de
la notification du jugement, au retrait de son emplacement actuel du
monument dédié au pape Jean-Paul II.
(…)
11. Aux termes de l'article 28 de la loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat : « Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit. à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires ainsi que des musées ou
expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour
objet d’assurer la neutralité des personnes publiques
à l’égard des cultes, s’opposent à
l’installation par celles-ci, dans un emplacement public,
d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance
d’un culte ou marquant une préférence religieuse,
sous réserve des exceptions qu’elles
ménagent."
Sentenza 29 agosto 2017, n.4100
«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».
Sentenza 21 giugno 2017, n.3058
Non può "ritenersi ostativa al riconoscimento del danno la
condizione della persona assistita che, versando nello stato
vegetativo, non disponeva della c.d. 'lucida coscienza',
perché nel caso di specie non viene in rilievo il ristoro di un
danno da sofferenza psichica che presuppone – appunto – la
consapevolezza della sofferenza, e quindi la c.d. 'lucida
coscienza': il danno subito dalla persona deriva dal mancato
rispetto della sua libertà di autodeterminazione, del quale ha
ottenuto il riconoscimento dopo un lungo iter processuale, avvalendosi
del proprio tutore e di un curatore speciale, che l’hanno
rappresentata in giudizio."
Si ringrazia il Prof.
Manlio Miele (Università degli Studi di Padova) per la
segnalazione del documento
Sentenza 27 marzo 2017, n.1388
La redazione di OLIR.it ringrazia il Prof. Manlio Miele –
Università degli Studi di Padova per l'invio del
documento.
Sentenza 20 luglio 2016, n.3297
Ordonnance 26 agosto 2016
Le juge des référés du Conseil
d’État conclut que l’article 4.3 de
l’arrêté contesté a porté une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la
liberté de conscience et la liberté personnelle. La
situation d’urgence étant par ailleurs
caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des
référés du tribunal administratif de Nice et
ordonne la suspension de cet article [
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques]
Parere 21 luglio 2016, n.1695
Per quanto concerne il riferimento alla “coscienza
individuale” adombrato per invocare la possibilità di
“obiezione”, osserva il Consiglio di Stato che la legge, e
correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti
a carico dell’“ufficiale di stato civile”, e
cioè di un pubblico ufficiale, che ben può essere.
diverso dalla persona del sindaco. In tal modo il Legislatore ha
affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato
civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto
tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti – quella
degli ufficiali di stato civile – proprio per tener conto che,
tra questi, vi possa essere chi affermi un “impedimento di
coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile possa
compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia
richiedente. Del resto, è prassi ampiamente consolidata
già per i matrimoni che le funzioni dell’ufficiale di
stato civile possano essere svolte da persona a ciò delegata
dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale,
sicché il problema della “coscienza individuale”
del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti
richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi
senza porre in discussione – il che la legge non consentirebbe in
alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia
omosessuale a costituirsi in unione civile.
Sentenza 30 gennaio 2016, n.292
Dev’essere ritenuto illegittimo – e va pertanto caducato –
l’art. 4 del d.m. n. 46 del 2013 nella parte in cui identifica
le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico “senza
fini di lucro”, quali destinatarie di contributi pubblici in via
prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, ai sensi
dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
("legge finanziaria 2007"), con le scuole paritarie
“gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro”,
seguendo così il criterio “soggettivo –
formale” della natura giuridica dell’ente gestore,
anziché fare applicazione del criterio “oggettivo”
– coerente con la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, e
con la giurisprudenza nazionale -, in base al quale il fine di lucro
della scuola paritaria va posto in correlazione diretta con le
caratteristiche, economico – commerciali, o meno,
dell’attività esercitata, e non, come detto, con la
natura dell’ente; sicchè, diversamente da quanto
stabilito nel citato art. 4 del decreto impugnato in primo grado, per
scuole paritarie senza scopi di lucro, ai fini dell’erogazione
di contributi pubblici in via prioritaria, non devono intendersi
quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, e neppure
possono essere presi in considerazione gli istituti ammessi a produrre
utilità apprezzabili sul piano economico, ossia contrassegnati
dalla presenza di “lucro in senso oggettivo” ma
assoggettati al divieto di distribuzione degli eventuali utili in
favore di amministratori o soci (c. d. “assenza di lucro
soggettivo”), ma debbono considerarsi tali le scuole paritarie
che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a
titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo
simbolico per il servizio scolastico prestato, o comunque di un
corrispettivo tale da coprire solamente una frazione del costo
effettivo del servizio, dovendo, in questo contesto, il pagamento di
rette di importo non minimo essere considerato fatto rivelatore
dell’esercizio di un’attività con modalità
commerciali.