Regolamento 23 gennaio 2012
Comune di Piacenza
(PC)
(PC)
Regolamento comunale dei servizi
funebri e cimiteriali
funebri e cimiteriali
Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 1 del 23 Gennaio 2012 (estratto)
Articolo 29 – Diritto di
sepoltura
1. Nei Cimiteri comunali sono accolte,
senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di
religione, per ricevere adeguata sepoltura, le salme:
a) delle persone decedute nel
territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la
residenza;
territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la
residenza;
b) delle persone decedute in altro
Comune, ma che abbiano avuto la residenza nel Comune di
Piacenza;
c) delle persone non residenti in vita
nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento
in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune
stesso;
d) i nati morti e i prodotti del
concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia
Mortuaria;
e) i resti mortali, le parti
anatomiche riconoscibili e le ceneri delle persone sopra
elencate.
2. Il ricevimento di salme non
comprese ai punti a), b) o c) è subordinato al pagamento di una
apposita tariffa.
3. La ricezione e il collocamento di
urne contenenti resti ossei provenienti da altre sepolture e di urne
cinerarie da cremazione, sono subordinate alla concessione onerosa
delle apposite cellette, a meno che non ne sia richiesto il deposito
in tomba privata.
Art. 43 – Divieti di atti e
comportamenti
1. Nei Cimiteri è vietato ogni
atto o comportamento incompatibile con la sacralità del luogo e
precisamente:
a) tenere contegno chiassoso, parlare
ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella
consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le
indicazioni di cui al successivo art. 44, comma 2; entrare e circolare
con biciclette o veicoli non autorizzati;
b) introdurre oggetti irriverenti, non
rituali o comunque estranei al culto dei defunti;
c) collocare o rimuovere da tombe
altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi, fatta salva apposita
autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
d) gettare rifiuti fuori dagli
appositi contenitori;
appositi contenitori;
e) calpestare aiuole o danneggiare
alberi;
f) sedere sui tumuli o sui
monumenti;
g) imbrattare lapidi o
muri;
h) esercitare qualsiasi forma di
pubblicità;
i) fotografare o filmare cortei,
tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del
Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
j) eseguire lavori di qualsiasi natura
sulle tombe senza le preventive autorizzazioni;
k) turbare lo svolgimento di cortei,
riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
l) portare fuori dal cimitero
qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui.
I predetti divieti, in quanto possano
essere applicabili, si estendono anche all’area a regime
demaniale esterna al Cimitero, salvo debita
autorizzazione.
essere applicabili, si estendono anche all’area a regime
demaniale esterna al Cimitero, salvo debita
autorizzazione.
2. Chiunque, all’interno dei
Cimiteri o nelle predette aree, tenga un contegno scorretto o
irriguardoso verso il culto dei morti, deve essere immediatamente
allontanato e diffidato dal personale addetto alla vigilanza, e,
quando ne sia il caso, denunciato alle autorità
competenti.
Art. 44 – Cerimonie e riti
religiosi
1. Nell'interno del Cimitero
è permesso lo svolgimento sia per il singolo defunto che per la
collettività dei defunti, di cerimonie e celebrazioni
commemorative, di riti religiosi, delle confessioni non in contrasto
con l'ordinamento giuridico italiano.
2. L'organizzazione delle
cerimonie e dei riti religiosi é a carico dei richiedenti,
previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi
Cimiteriali.
3. Per le celebrazioni che non
implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un
numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori
non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo
sufficiente la semplice segnalazione.
4. L'uso autorizzato di locali e
di mezzi pubblici per lo svolgimento di cerimonie pubbliche o
celebrazioni di riti è gratuito.
Art. 59 – Ornamentazione di
tombe in campo di inumazione
1. Sulle tombe dei campi di inumazione
possono essere poste lapidi, croci, monumenti, fotografie e ornamenti
floreali, nelle forme, misure, materiali e specie arboree fissati
dalla Commissione Tecnico Artistica Cimiteriale (C.T.A.C.) di cui
all’art. 62 del presente Regolamento.
2. Le epigrafi debbono essere
approvate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali ed eseguite in
lingua italiana. Sono pure permesse espressioni in altre lingue
purché il testo presentato per l’autorizzazione contenga
la traduzione in italiano. Le modifiche o le aggiunte di iscrizioni
debbono essere parimenti autorizzate.
3. Le epigrafi contenenti iscrizioni
diverse da quelle autorizzate o iscrizioni non autorizzate debbono
essere adeguate in base alle disposizioni del Responsabile dei Servizi
Cimiteriali, che provvede alla loro rimozione in caso di
inadempienza.
4. E’ vietata
l’ornamentazione mediante l’impiego di oggetti facilmente
deperibili o destinati normalmente ad altro uso. In particolare la
posa di fotografie deve avvenire con appositi contenitori.