Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 aprile 2008, n.11

Documento inserito su segnalazione del Dott. Francesco Nania – Studio
Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 07 dicembre 2010, n.289

Beneficiano dell’esenzione ICI, di cui alla lettera i) dell’art. 7
del D.Lgs. n. 504/1992, le strutture di ricezione a carattere sociale,
che svolgono la propria attività senza fini di lucro nell’ambito
delle rispettive attività istituzionali, quali – nel caso di una
casa per ferie gestita da religiose – “l’opera di apostolato e
formazione cristiana” rivolta non ad un pubblico indeterminato, ma a
categorie di soggetti specifici (studentesse, religiosi e religiose,
nuclei familiari, familiari che prestano assistenza ai propri cari,
gruppi associati, disabili autosufficienti, giovani).

Sentenza 02 marzo 2010, n.90

L’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs 504/92 relativo all’esenzione
dell’ICI, nella sua originaria formulazione, concedeva tali beneficio
agli immobili destinati esclusivamente ad “attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Successivamente la legge
248/05 ha disposto che l’esenzione “si intende applicabile alle
attività indicate nelle medesima lettera a prescindere dalla natura
commerciale delle stesse”. Dal tenore letterale della legge “si
intende” è evidente la natura interpretativa della stessa, per cui
nessuna eccezione di applicazione retroattiva della norma può essere
condivisa.

In OLIR.it: Commissione tributaria provinciale di Napoli. Sezione 41.
Sentenza 16 aprile 2009, n. 115
[/areetematiche/documenti/documents/sentenza%20n.115-41-09%20commissione%20provinciale%20di%20napoli%20.pdf]
(I grado)

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli