Sentenza 26 ottobre 2010, n.29
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/92 gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) TUIR,
cioè gli enti che non esercitano attività commerciale, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, culturali, ecc. nonché, ai sensi dell’art. 16, lett.
a), L. 20.5.85 n. 222, quelli destinati alle attività di religione o
culto e attività connesse, sono esenti da ICI (nel caso di specie,
l’ente ecclesiastico ricorrente documentava in particolare l’utilizzo
dell’immobile per attività di religione, culto e formazione dei
propri membri e di gruppi di laici)