Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 ottobre 2010, n.29

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/92 gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) TUIR,
cioè gli enti che non esercitano attività commerciale, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, culturali, ecc. nonché, ai sensi dell’art. 16, lett.
a), L. 20.5.85 n. 222, quelli destinati alle attività di religione o
culto e attività connesse, sono esenti da ICI (nel caso di specie,
l’ente ecclesiastico ricorrente documentava in particolare l’utilizzo
dell’immobile per attività di religione, culto e formazione dei
propri membri e di gruppi di laici)

Sentenza 17 settembre 2010, n.642

L’esenzione dal pagamento della imposta ICI è possibile in presenza
di due condizioni: l’appartenenza dell’immobile ad ente non
commerciale, nonche’ la destinazione dello stesso ad una delle
attivita’ di cui all’art. 7, comma 1 lett. i), del d.lgs. 504/1992.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 13 marzo 2010, n.147

L’ art. 7, comma 1, lettera i,) del D.Lgs. 504/92, sia nella prima che
nella novella previsione, esonera gli enti religiosi dal pagamento
dell’ICI per gli immobili da questi posseduti ed adibiti a scopo di
culto, per fini assistenziali e sociali, ancorchè in qualcuno di essi
possa espletarsi, in via sussidiaria, anche un’ attivita commerciale.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 26 maggio 2010, n.221

Per l’applicabilità dell’esenzione ICI, prevista dall’art. 7,
lett. i del D.Lgs. 504/1992, agli immobili utilizzati dagli enti non
commerciali destinati esclusivamente alle attività indicate nel
medesimo articolo (assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), non è
sufficiente che nell’immobile venga svolta una delle attività
indicate dal legislatore, ma è necessario che venga in concreto
verificato che l’attività – anche se rientrante tra quelle
interessate dall’esenzione – non sia svolta in modo da realizzare
reddito e, quindi, come attività commerciale. (Nel caso di
specie, detto beneficio fiscale non poteva trovare applicazione ad un
‘immobile che, se pur appartenente ad ente ecclesiastico, era
destinato allo svolgimento di attività oggettivamente commerciale,
quale la gestione di casa per ferie, con pagamento di tariffe).

Sentenza 28 giugno 2010, n.42

Gli immobili destinanti da ente religioso ad attività oggettivamente
commerciale come quella della gestione di casa per ferie, rivolta ad
un pubblico indistinto e dietro pagamento di quote giornaliere non
irrilevanti, non rientrano nell’ambito di esenzione dall’ICI.

Sentenza 28 giugno 2010, n.41

L’agevolazione contenuta nell’art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. 504/92
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2995] spetta al
contribuente abbia “utilizzato” l’immobile, destinandolo ad una delle
attività esenti, solo se correlata all’esercizio, effettivo e
concreto, nell’immobile di una delle attività indicate, sia esso
immobile destinato o non, in astratto anche ad altro e diverso scopo.
Nel caso di specie non è esente da ICI l’immobile di un istituto
religioso nel quale, nonostante la destinazione statutaria, non abiti
più alcuna consorella e non risulti più unitlizzato ad altri fini
esenti.