Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 aprile 2010, n.23

Gli immobili di proprietà di un ente ecclesiastico, adibiti a casa
per esercizi spirituali, rientrano nella previstone della norma di
esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. 504/92, sia sotto
il profilo soggettivo perché appartenente ad uno dei soggetti di cui
all’art. 87 comma 1 lett. c) TUIR, sia sotto il profilo oggettivo
perché utilizzati esclusivamente per l’esercizio di attività
religiose di culto e formazione.
Nel caso di specie, era stata contestata l’esistenza delle condizioni
per l’esenzione a causa del supposto inutilizzo dell’immobile. Per
contro, veniva accertato che nell’edificio si erano svolti esercizi
spirituali di religiose e di gruppi laici, in relazione ai quali
esistevano copie di pubblicazioni religiose che davano notizia di
tali attività.

Provvedimento 24 giugno 2005, n.6444

L’assegno per spese di culto ha un’evidente natura giuridica di
ristoro o di indennizzo per le spese intrinseche al culto, diversa da
quella alimentare propria dell’assegno di congrua; copre infatti le
spese per provvista di cera, olio, ostie, vino, incenso,
illuminazione, nonchè i costi delle retribuzioni al sacrestano e al
campanaro. In particolare, ai sensi dell’art. 25 del R.D. n. 277/1931
[ora abrogato dall’art. 51 delle legge n. 222/1985], detto assegno è
dichiarato – a differenza di quello di congrua – “non soggetto a
imposta”. Tale disposizione non comporta infatti un’agevolazione nei
confronti di un reddito imponibile, ma deriva da una radicale
inidoneità all’imposizione dovuta della natura non reddituale
dell’assegno, che è sostanzialmente quella di un rimborso delle
spese per il culto, ancorché forfettariamente determinato ex lege.

Decisione 01 aprile 2005, n.3404

Commissione Tributaria Centrale – Sezione XXI. Decisione 1 aprile 2005, n. 3404. Pres. DELLA VALLE PAUCIULLO, rel. COLAIANNI; Ufficio del registro – Atti pubblici c. Santa Sede – Pontificia accademia ecclesiastica. Svolgimento del processo Con le decisioni sopra menzionate –da esaminare unitariamente, vista la riunione dei relativi procedimenti disposta all’udienza odierna per connessione soggettiva e […]

Provvedimento 23 febbraio 1996, n.594

Commissione Tributaria Primo Grado, Venezia. Provvedimento 23 febbraio 1996, n. 594. Considerato in diritto Che la questione appare rilevante in quanto un’eventuale decisione di accoglimento da parte della Corte costituzionale renderebbe superfluo che si accerti se gli immobili di cui si controverte siano sempre destinati all’esercizio delle attività costituzionali dell’ente ricorrente per effetto della sua […]

Provvedimento 17 settembre 1994, n.323

Gli immobili appartenenti alle comunità ebraiche sono esenti
dall’imposta decennale sull’incremento di valore degli immobili
allorché risultino vincolati, anche indirettamente, a fini religiosi
e di culto.

Provvedimento 01 aprile 1996, n.194

L’entrata in vigore della L. 22 novembre 1988 n. 516 – che con
l’art. 20 prevede l’esenzione “da ogni tributo ed onere” dei
trasferimenti di beni immobili “scorporati dal patrimonio dell’Ente
patrimoniale… ed assegnati agli Enti di cui all’art. 19” (tra i
quali l’Unione Italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7º
giorno) e con il successivo art. 38 estende espressamente tale
esenzione al trasferimento di immobili oggetto del caso di specie – e
che nel caso di specie costituisce lo jus superveniens applicabile
anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ha determinato
l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata per carenza assoluta
del potere impositivo.

Provvedimento 13 dicembre 1994, n.4397

Gli immobili collegati all’Opera Pia da un intimo rapporto di
strumentalità e finalizzazione per conseguire l’espletamento delle
funzioni ed il conseguimento dei fini istituzionali suoi propri sono
esenti dall’INVIM, poiché è il rapporto della strumentalità che
è richiesto, per l’esenzione dall’INVIM decennale dei beni
immobili, dall’art. 25, lettera c), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
643.

Provvedimento 23 giugno 1993, n.2192

La natura commerciale, o meno, dell’attività di editoria, stampa e
diffusione di pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso da
parte di un’associazione religiosa con personalità giuridica, deve
essere verificata non in relazione alla natura del soggetto, al
possesso o meno della qualità d’imprenditore ed alla ricorrenza o
meno del fine di lucro, bensì con riguardo al contenuto ed alle
circostanze oggettive dell’attività svolta e dei suoi destinatari.
A tal fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita
(rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita
sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti
professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti, ai quali
il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante che alla
diffusione l’associazione provveda con mezzi propri, senza ricorrere
ad una distinta organizzazione commerciale.