Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 05 aprile 2005, n.42/E

Gli enti non commerciali, ivi comprese le fondazioni bancarie, possono
fruire della detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19
per cento delle erogazioni liberali effettuate per le attività e
iniziative culturali espressamente previste dall’articolo 147 del TUIR
a favore dei soggetti di cui alla lettera h) dell’art. 15 del TUIR,
incluse le parrocchie.

Risoluzione 28 dicembre 2004, n.164

Qualora il soggetto che chiede l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS
annoveri tra i propri soci enti esclusi
espressamente dall’area ONLUS ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del
d.lgs. n. 460 del 1997, è necessario verificare il ruolo che tali
enti ricoprono all’interno dell’organizzazione.

Risoluzione 20 ottobre 2003, n.198/E

La sottoposizione a vincoli per gli interventi di tutela e
conservazione della maggior parte del patrimonio mobiliare ed
immobiliare delle Parrocchie non costituisce per queste ultime il
requisito dello svolgimento di attività nel settore dei beni
culturali, in quanto tale interpretazione amplierebbe la categoria dei
possibili beneficiari a tutti coloro che sono semplicemente titolari
di diritti reali sui beni soggetti ai vincoli medesimi. Inoltre, gli
scopi religiosi, di grande contenuto morale e sociale, perseguiti
dalle Parrocchie non possono farsi rientrare nelle attività di
tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali, così come definite dall’articolo 148 e
successivi del decreto legislativo n. 112 del 1998, nè tanto meno dal
decreto legislativo n. 490 del 1999 e dall’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 368 del 1998. Pertanto, le erogazioni liberali
effettuate dalle imprese per sostenere le opere di restauro e
conservazione della casa canonica non sono deducibili dal reddito
d’impresa ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del
TUIR, posto che la Parrocchia istante non può essere ricondotta tra i
soggetti beneficiari ivi espressamente indicati, poiché non rientra
tra i compiti istituzionali della stessa lo svolgimento di attività e
la realizzazione di programmi nel settore dei beni culturali, come
previsto dall’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero per i beni e
le attività culturali 3 ottobre 2002.