Legge 24 dicembre 2003, n.350
Legge 24 dicembre 2003, n. 350: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”.
(Da Supplemento Ordinario n. 196 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 299 del 27 dicembre 2003)
(omissis)
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
(omissis)
69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e’ ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
(omissis)
Art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
(omissis)
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(omissis)
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Legge finanziaria, Oneri sociali, Trattato lateranense, Stato di previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Erogazioni, Decreto
Natura:
Legge