Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Gennaio 2004

Accordo 03 febbraio 1993

CONVENTIO
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET MELITENSEM REM PUBLICAM
DE CIVILIBUS AGNOSCENDIS MATRIMONIORUM CANONICORUM
EFFECTIBUS NECNON SENTENTIARUM IISDEM SUPER CONUBIIS
AUCTORITATUM TRIBUNALIUMQUE ECCLESIASTICORUM.

Firmato il 3 febbraio 1993
Pubblicato in AAS 89 (1997), pp. 679-694

La Santa Sede e la Repubblica di Malta,

tenendo conto, da parte della Santa Sede, della dottrina cattolica sul matrimonio, come è anche espressa nel Codice di Diritto Canonico, nonché dell’insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato e, da parte della Repubblica di Malta, dei principi sanciti nella Costituzione di Malta;
volendo assicurare, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei valori della famiglia basata sul matrimonio, una libera scelta in materia matrimoniale;
hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire ad un accordo sul riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici e alle decisioni delle Autorità e dei tribunali ecclesiastici circa gli stessi matrimoni.
A tale fine la Santa Sede, rappresentata da Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea, Nunzio Apostolico a Malta, e la Repubblica di Malta, rappresentata dal Prof. Guido de Marco, Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri, hanno stabilito, di comune intesa, quanto segue.

Articolo 1

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati a Malta secondo le norme canoniche della Chiesa Cattolica, dal momento della loro celebrazione, a condizione che:
a) risulti da un attestato del « Marriage Registrar » che sono state eseguite le pubblicazioni richieste dalla legge civile, o che vi è stata dispensa dalle stesse, costituendo tale attestato una prova definitiva ed insindacabile della regolarità delle pubblicazioni o della dispensa dalle stesse;
b) il Parroco del luogo dove è stato celebrato il matrimonio trasmetta al Registro Pubblico un esemplare originale dell’atto di matrimonio redatto nella forma stabilita di comune intesa fra le Alte Parti, e sottoscritto dall’Ordinario del luogo o dal Parroco o dal loro Delegato, che ha assistito alla celebrazione del matrimonio.
2. La Santa Sede prende atto che la Repubblica di Malta riconosce gli effetti civili dei matrimoni canonici quando non sussista fra i contraenti un impedimento che, secondo la legge civile, produca la nullità del matrimonio
e che la stessa legge civile consideri inderogabile o non dispensabile.

Articolo 2

1. L’atto di matrimonio deve essere trasmesso al Registro Pubblico per la debita trascrizione entro cinque giorni utili dalla celebrazione del matrimonio.
2. Qualora la trasmissione dell’atto di matrimonio non venga effettuata entro il termine stabilito, rimane l’obbligo del Parroco di effettuarla al più presto possibile. Le parti, o anche una di esse, hanno sempre il diritto di chiedere tale trasmissione. La trasmissione tardiva non osta alla trascrizione.
3. Ove consti che le condizioni stabilite nell’articolo 1 siano state soddi
sfatte, il Direttore del Registro Pubblico trascrive l’atto di matrimonio e, al più presto possibile, ne dà notizia in iscritto al Parroco.

Articolo 3

La Repubblica di Malta riconosce per tutti gli effetti civili, nei termini del presente Accordo, le sentenze di nullità e i decreti di ratifica di nullità di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici e diventati esecutivi.

Articolo 4

1. Ai fini del riconoscimento degli effetti civili di cui all’art. 3, la Santa Sede prende atto che:
a) dal momento in cui viene notificata al « Registrar of Courts » l’accettazione, da’ parte della Cancelleria dei tribunali ecclesiastici, della domanda presentata da almeno una delle parti per ottenere la dichiarazione di nullità di un matrimonio canonico celebrato dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, è riconosciuta unicamente agli stessi tribunali ecclesiastici la competenza di decidere in merito, purché i tribunali civili non abbiano già emanato una sentenza passata in giudicato, basata sugli stessi capi di nullità;
b) qualora risulti che sia stata ammessa dal giudice ecclesiastico la rinuncia ad una causa iniziata presso i tribunali ecclesiastici o che una causa sia canonicamente caduta in perenzione, i tribunali civili potranno riprendere l’esame della causa eventualmente già iniziata presso di essi e sospesa in virtù di quanto disposto alla precedente lettera a).
2. La Chiesa illuminerà i futuri sposi in merito alla specifica natura del matrimonio canonico e, di conseguenza, alla giurisdizione ecclesiastica in materia di vincolo matrimoniale.
I futuri sposi prenderanno formalmente atto di ciò, per accettazione, in iscritto.

Articolo 5

Le sentenze di nullità e i decreti di ratifica di nullità di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici sono riconosciuti come efficaci per gli effetti civili, a condizione che:
a) dalle parti, o da una di esse, sia presentata domanda alla Corte d’Appello insieme con una copia autentica della sentenza o decreto, e con una dichiarazione di esecutività secondo il diritto canonico rilasciata dal tribunale che ha emanato la decisione esecutiva;
b) consti alla Corte d’Appello che:
I. il tribunale ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità del matrimonio in quanto questo era stato celebrato secondo la forma canonica della Chiesa Cattolica o con dispensa da essa;
II. nel procedimento giudiziario canonico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo sostanzialmente non difforme dai principi della Costituzione di Malta;
III. nel caso di un matrimonio celebrato a Malta dopo 1′ 11 agosto 1975 è stato consegnato, o trasmesso, al Registro Pubblico l’atto di matrimonio prescritto dalla legge civile;
IV. non esiste una sentenza contraria emanata dai tribunali civili e passata in giudicato, basata sugli stessi capi di nullità.

Articolo 6

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 si applicano anche:
a) ai matrimoni canonici celebrati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo;
b) alle sentenze di nullità e ai decreti di ratifica di nullità di matrimonio emanati dai tribunali ecclesiastici tra il 16 luglio 1975 e l’entrata in vigore del presente Accordo:
I. quando la domanda per il riconoscimento degli effetti civili sia presentata da ambedue le parti o, almeno, da una di esse non contraddicente l’altra parte;
II. nel caso che vi sia una parte contraddicente, quando, dopo che alla stessa parte sia stato concesso dalla Corte d’Appello un termine, non superiore a due mesi, per presentare istanza al tribunale ecclesiastico contro la sentenza di nullità o il decreto di ratifica di nullità di matrimonio, sia trascorso inutilmente tale termine o, se sia stata interposta l’istanza, il competente tribunale ecclesiastico abbia respinto l’istanza o confermato la precedente sentenza di nullità o decreto di ratifica di nullità di matrimonio.

Articolo 7

1. I decreti del Romano Pontefice « super matrimonio rato et non consummato » sono riconosciuti per gli effetti civili dalla Repubblica di Malta, dietro richiesta, accompagnata da copia autentica del decreto pontificio, presentata alla Corte d’Appello dalle parti o da una di esse.
2. La Corte d’Appello ordina il riconoscimento dei decreti di cui al numero 1 del presente articolo se consta ad essa che gli stessi decreti sono relativi a matrimoni celebrati secondo le norme canoniche della Chiesa Cattolica:
a) dopo l’entrata in vigore del presente Accordo;
b) anche prima dell’entrata .in vigore di questo Accordo, a condizione che la copia del decreto sia presentata da ambedue le parti o almeno da una di esse non contraddicente l’altra parte.

Articolo 8

Nell’espletamento delle proprie funzioni in ordine al riconoscimento dei decreti di cui all’articolo 7, come pure delle sentenze di nullità e dei decreti di ratifica di nullità di matrimonio di cui all’articolo 3, la Corte d’Appello non procede al riesame del merito.

Articolo 9

Gli effetti civili derivanti dal riconoscimento di cui agli articoli 3 e 7 sono regolati dalla legge civile.

Articolo 10

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo, la Santa Sede e la Repubblica di Malta affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una commissione paritetica che sarà composta, per parte della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e dal Presidente della Conferenza Episcopale Maltese o da loro delegati, e, per parte della Repubblica di Malta, dal Ministro della Giustizia e dall’Avvocato Generale o da loro delegati.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si scambieranno ufficiale comunicazione dell’avvenuta piena applicazione di tutte le disposizioni dello stesso Accordo mediante gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti.
Fatto alla Valletta, Malta, il 3 febbraio millenovecentonovantatré, in doppio originale in lingua italiana ed inglese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per la Santa Sede
T Pier Luigi Celata

Per la Repubblica di Malta
Guido de Marco