Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Gennaio 2004

Accordo 16 novembre 1989

CONVENTIO
INTER SANCTAM SEDEM ET REM PUBLICAM MELITENSEM
AD APTIUS INSTITUTIONEM ET EDUCATIONEM RELIGIOSAM CATHOLICAM
IN SCHOLIS ISTIUS REI PUBLICAE ORDINANDAM.

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA DI MALTA E LA SANTA SEDE
PER MEGLIO ORDINARE L’ISTRUZIONE
E L’EDUCAZIONE RELIGIOSA CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI

Firmato il 16 novembre 1989
Pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 30-41

La Repubblica di Malta e la Santa Sede
considerando che i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico, culturale e sociale del popolo maltese;
riconoscendo il valore dell’istruzione e dell’educazione religiosa nel processo educativo globale della persona umana;
tenendo presenti, da parte della Repubblica di Malta, i principi sanciti dalla Sua Costituzione e, da parte della Santa Sede, i documenti del Concilio Vaticano II nonché le disposizioni del Codice di Diritto Canonico;
hanno convenuto sull’opportunità di addivenire ad un Accordo per meglio ordinare l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica nelle scuole statali.

A tal fine la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea e Nunzio Apostolico a Malta, e la Repubblica di Malta, rappresentata dal Suo Plenipotenziario On. Dott. Ugo Mifsud Bonnici, Ministro dell’Educazione, hanno stabilito di comune intesa quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica di Malta garantisce l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica, nel quadro delle finalità e come parte integrante dell’attività della scuola, nelle scuole statali di ogni ordine e grado non di livello terziario.
Nessuno, tuttavia, sarà obbligato a ricevere l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica.

Articolo 2

L’insegnamento della religione cattolica dovrà essere conforme alla dottrina della Chiesa, secondo i programmi e i metodi stabiliti dalla Conferenza Episcopale Maltese, cui compete anche di preparare o scegliere i libri di testo per gli studenti e le guide per i docenti.
Detto insegnamento sarà impartito da insegnanti che abbiano il riconoscimento di idoneità, non revocato, dà parte del Vescovo Diocesano nel cui territorio è situata la scuola.
Allo stesso insegnamento sarà riconosciuto uno « status » ed un’importanza pari a quelli delle altre materie principali del programma scolastico.

Articolo 3

L’animazione religiosa e la guida morale degli studenti, come parte essenziale della loro educazione religiosa, sarà assicurata da o Religious Counsellors » nominati dal Vescovo Diocesano nel cui territorio è situata la scuola ed aventi lo «status » di « Counsellor in the Education Department » o uno «status » ad esso equipollente. Essi svolgeranno la loro attività educativo pastorale secondo le direttive della Conferenza Episcopale Maltese.

Articolo 4

L’« Education Officer (Religion) » sarà un officiale del Governo scelto tra i ministri ordinati della Chiesa Cattolica. Egli dovrà avere l’approvazione, non revocata, della Conferenza Episcopale Maltese.

Articolo 5

Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 2, 3 e 4 saranno applicate secondo i « Modes of Regulation on Catholic Religious Instruction and Education in State Schools », oggetto dell’intesa sottoscritta, contestualmente al presente Accordo, dal Presidente della Conferenza Espiscopale Maltese e dal Ministro dell’Educazione.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione.

Articolo 7

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo o dei « Modes of Regulation on Catholic Religious Instruction and Education in State Schools », la Santa Sede e la Repubblica di Malta affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione Paritetica che sarà composta, per parte della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e dal Presidente della Conferenza Episcopale Maltese o da loro delegati, e, per parte della Repubblica di Malta, dal Ministro della Educazione e dall’Ambasciatore di Malta presso la Santa Sede o da loro delegati.

Fatto a Malta, in doppio originale, il sedici novembre millenovecentottantanove.

Per la Repubblica di Malta
UGO MIFSUD BONNICI
Ministro dell’Educazione

Per la Santa Sede
PIER LUIGI CELATA
Arcivescovo tit. di Doclea
Nunzio Apostolico a Malta

Uria cum supra memorata Conventione ipsaque ad effectum ut perduceretur, a Conferentiae Episcopalis Melitensis Praeside et Ministro Educationis Rei Publicae Melitensis hoc constitutum subsignatum est