Legge 09 giugno 2003, n.157
Legge 9 giugno 2003, n.157: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 153 del 4 luglio 2003)
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano
Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a
Roma il 21 dicembre 2000.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo
1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita’ a
quanto disposto dall’articolo 14 dell’Accordo stesso.
2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome
interessate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche
disposizioni attuative dell’articolo 12 dell’Accordo di cui
all’articolo 1.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di
Malta, qui di seguito denominati “Parti Contraenti”:
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 a successive
modifiche ed integrazioni e considerato in particolare che, ai sensi
dell’art. 4 – comma 13 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, i
rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie
del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.), relativamente
all’attivita’ assistenziale, sono disciplinati da apposito Accordo da
stipularsi tra il Governo Italiano e lo S.M.O.M.;
CONSIDERATO che gli anzidetti rapporti per effetto del sopra citato
Decreto Legislativo n. 502 del 1992 non possono continuare ad essere
disciplinati dalle disposizioni contenute nella Legge 23 dicernbre
1978, n. 833 (art. 41);
CONSIDERATO che le strutture sanitarie dello S.M.O.M. in Italia sono
costituite da un presidio ospedaliero a da strutture ambulatoriali e
che per la relativa gestione lo S.M.O.M. si avvale dell’Associazione
Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta
(A.C.I.S.M.O.M.), ente pubblico di diritto melitense;
VISTO il parere del Consiglio di Stato Sezione II in data 9 dicembre
1998;
NELL’ INTENTO di dare applicazione al disposto del succitato art. 4 –
comma 13 -del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, salva successiva
revisione della disciplina convenzionale;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. II presente Accordo disciplina i rapporti tra il Servizio
Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie di ricovero e
ambulatoriali appartenenti al Sovrano Militare Ordine di Malta
relativamente all’attivita assistenziale, ai sensi ed in prima
attuazione dell’art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 con riguardo all’assistenza prestata a cittadini
italiani e ad altri soggetti a tali fini equiparati secondo
l’ordinamento italiano.
2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1, che debbono
corrispondere ai relativi requisiti previsti dalla normativa
italiana, sono costituite:
a) dall’ospedale San Giovanni Battista, qui di seguito denominato
“Ospedale”, con annessi ambulatori che opera in Roma nel settore
della riabilitazione.
b) dai Centri Anti Diabetici (C.A.D.) che prioritariamente operano
nel campo della prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e
delle sue complicanze e che sono dislocati sul territorio italiano
nelle seguenti localita’
ROMA: Via Giovanni da Empoli n. 4/C; Via Concordia n. 38; Via Q.
Cantoni n. 20;Via A. Irpino n. 7; Via C. Negro n. 16; Via Palmiro
Togliatti n. 889-897;
VITERBO: Via Genova n. 120.
LATINA: Piazzale Carturan n. 50.
MILANO: Via Rezia n. 4.
ANDRIA: Via Bottego n. 9.
c) dai Poliambulatori con annesse sezioni C.A.D., dislocate a ROMA,
Piazzale Marconi (EUR) n. 12 e a NAPOLI, Via del Priorato n. 18.
3. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento delle
strutture sanitarie di cui al comma 1 sono preventivamente concordate
col Ministero della Sanita’, d’intesa con la Regione competente in
cui e’ dislocata la struttura, in base alle norme dell’ordinamento
italiano vigenti.
Art. 2
1. Le strutture sanitarie di cui all’ Art. 1 operano sulla base dei
criteri di integrazione con il servizio pubblico ai sensi dell’art.
8, comma 5, del Decreto Legislativo 502/1992 cosi’ come modificato
dall’art. 9, Decreto Legislativo 517/1993.
2. L’Ospedale assicura l’erogazione delle prestazioni contemplate dai
livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente
dello Stato italiano, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi
indicate dal piano sanitano nazionale e tenuto conto del vincoli
correlati al processo di accreditamento.
3. Le prestazioni erogate in regime ambulatoriale sono remunerate col
sistema a prestazione secondo il nomenclatore tariffario vigente
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e sono erogate tenuto
conto del vincoli correlate al processo di accreditamento.
Art. 3
1. L’Ospedale comunica al Ministero della Sanita’ ed alla Regione,
entro 30 giorni dall’approvazione del presente Accordo, i servizi e
le divisioni con il relativo numero di posti letto ivi compresi
quelli per l’assistenza diurna gia’ autorizzati all’interno del
rapporto convenzionale in atto, la pianta organica esistente nonche
l’elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l’indicazione
delle rispettive qualifiche, con riferimento alla situazione in atto
al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia di standard di posti
letto a di indici di utilizzazione.
2. Il Ministero della Sanita’ unitamente alla Regione interessata
verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma precedente.
Eventuali successive variazioni delle divisioni e dei servizi sono
preventivamente concordate con il Ministero della Sanita’, d’intesa
con la Regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della
programmazione sanitaria nazionale e regionale.
3. L’ordinamento dei servizi ed il regolamento del personale
dell’Ospedale sono adeguati, nel rispetto della natura dell’Ente e
per la parte compatibile, ai principi della disciplina del servizi e
del personate delle istituzioni ospedaliere e sono approvati con
decreto del Ministro della Sanita’.
4. Nulla e’ innovato rispetto alla vigente disciplina normativa che
regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personate
facente parte della dotazione organica dell’Ospedale. Resta fermo, a
tal fine, l’obbligo di adeguamento di cui al precedente comma 3.
Art. 4
L’attivita sanitaria dell’Ospedale e degli annessi Ambulatori, dei
poliambulatori e del C.A.D., e’ sottoposta in virtu’ del presente
Accordo alla vigilanza e al controllo delle Autorita’ ed Istituzioni
sanitarie competenti.
Art. 5
1. L’accesso alla struttura ospedaliera e’ consentito nei limiti
della ricettivita del posto letto di cui all’art. 3, comma 1.
2. Per l’ammissione e la dimissione dei malati si applicano le
disposizioni normative vigenti che disciplinano sul territorio
italiano le modalita’ di erogazione dell’assistenza sanitaria nei
presidi ospedalieri pubblici.
Art. 6
L’Ospedale puo avvalersi della facolta’ di acquisire direttamente dai
produttori le specialita’ medicinali e gli altri medicinali prodotti
industrialmente, in conformita’ alla normativa vigente in materia di
acquisizione di beni e servizi.
Art. 7
1. L’Ospedale puo’, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del
Decreto Legislativo n. 502/1992:
a) Stipulare convenzioni con le Universita’ per mettere a
disposizione la struttura per lo svolgimento della attivita’
formativa di corsi di diploma universitario per gli operatori
sanitari, nonche’ per la formazione specialistica nell’ambito ed in
conformita’ dei protocolli d’intesa di cui all’art. 6, comma 2 del
sopra menzionato Decreto Legislativo.
Le strutture presso cui viene svolta l’attivita’ formativa devono
essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
accertati dal Ministero della Sanita’;
b) Provvedere all’aggiornamento professionale di operatori
professionali (personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione), nonche’ partecipare a studi, ricerche ed attivita’
scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale.
All’accreditamento delle strutture di formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il
Ministero della Sanita’ d’intesa con il Ministero dell’Universita’ e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
c) Contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi,
alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della
ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonche’ da
leggi e disposizioni vigenti.
Art. 8
1. L’attivita’ didattica e l’eventuale attivita’ di ricerca devono
essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti con particolare
riguardo alla salvaguardia della dignita’ del paziente e comunque
della riservatezza degli utenti e dei loro familiari.
2. L’attivita’ di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla
persona, e’ svolta con il consenso informato del paziente e di chi ne
esercita la tutela.
Art. 9
1. Per l’esercizio della libera professione intramuraria sono
riservati all’interno della struttura ospedaliera spazi adeguati
secondo le disposizioni vigenti dell’ordinamento italiano.
2. Il ricovero in camere a pagamento ovvero il ricovero richiesto in
regime di attivita’ libero professionale nonche’ la fruizione di
prestazioni in regime di libera attivita’ professionale comporta
l’esborso da parte dell’utente di una quota tariffaria ai sensi delle
vigenti disposizioni dell’ordinamento italiano.
Art. 10
1. Si applicano al personale in servizio presso le strutture
sanitarie di cui all’art. 1 le vigenti disposizioni in materia di
incompatibilita’ di rapporto esclusivo e di attivita’ libero
professionale intramuraria ed extramuraria.
2. Il regolamento di organizzazione dell’attivita’ libero
professionale intramoenia approvato dal Ministero della Sanita’ va
trasmesso alla Regione competente.
Art. 11
1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o piu servizi
assistenziali l’Ospedale ne da’ immediata comunicazione al Ministero
della Sanita’ e alla Regione interessata.
2. Il Ministero della Sanita’, compiuti i necessari accertamenti e
d’intesa con la Regione competente, puo’ autorizzare l’Ospedale ad
avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o accreditate che
abbiano manifestato la propria disponibilita’ al riguardo, fissando
un congruo termine entro il quale i servizi possono essere
ripristinati.
Art. 12
1. In deroga alle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni, il Ministero del Tesoro,
provvede, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata
in vigore dell’Accordo, su proposta del Ministero della Sanita’ a
valere sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente
spettanti alle Regioni e Province autonome, all’assegnazione
direttamente all’ A.C.I.S.M.O.M., in qualita’ di gestore delle
strutture sanitarie dello S.M.O.M., delle somme dovute per le
prestazioni rese in regime di ricovero ed ambulatoriale e liquidate
sulla base dei criteri e modalita’ previsti dall’art. 8, quinquies, e
8, sexties, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive
modificazioni a integrazioni.
2. L’A.C.I.S.M.O.M. fornisce trimestralmente al Ministero della
Sanita’ e alle Regioni e Province autonome interessate, le relative
contabilita’ per singolo caso delle prestazioni rese, ai fini del
riscontro di competenza in conformita’ alle disposizioni vigenti.
3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1, il
Ministero del Tesoro e’ autorizzato ad erogare in quote trimestrali a
titolo di acconto l’80% di quanto corrisposto nell’anno precedente.
4. Per il primo anno l’acconto di cui al comma 3 e’ commisurato
all’80% delle somme dovute a tale titolo dalle Regioni interessate
nell’anno precedente.
5. Il Ministero del Tesoro su proposta del Ministero della Sanita’,
provvede al conguaglio tra le Regioni e Province autonome, sulle
quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle stesse
spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in
Italia che hanno diritto all’assistenza da parte del Servizio
Sanitario Nazionale in base alla normativa vigente sono evidenziate
con apposita contabilita’ e rimborsate direttamente all’
A.C.I.S.M.O.M. dal Ministero della Sanita’ o dal Ministero
dell’Interno in relazione alla specifica competenza.
Art. 13
Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti
sulla interpretazione a sulla applicazione del presente Accordo
verranno risolte in via amichevole oppure per la via diplomatica.
Art. 14
1. I1 presente Accordo, entrera’ in vigore alla data di ricezione
della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si
saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle
rispettive procedure interne di ratifica.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti ha facolta’ di denunciare il
presente Accordo e la denuncia avra’ effetto dodici mesi dopo la sua
notifica all’altra Parte Contraente.
3. Fino alla data di operativita’ del presente Accordo continuano ad
applicarsi le disposizioni che attualmente regolano l’attivita’
sanitaria svolta dall’A.C.I.S.M.O.M. in regime di cooperazione.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Accordo, Sovrano Militare Ordine di Malta, Materia sanitaria
Natura:
Legge