Legge 24 aprile 2003, n.92
Legge 24 aprile 2003, n. 92: “Modifica all’articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 96 del 26 aprile 2003)
Art. 1
1. L’articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia’
sostituito dall’articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997,
e’ sostituito dal seguente:
“Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o
razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare
le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e’ concesso, a
loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione,
di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo
al limite di eta’ per il collocamento a riposo per essi altrimenti
previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l’articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”.
2. Possono esercitare la facolta’ di cui all’articolo 4, quarto
comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, anche coloro che abbiano gia’ raggiunto il
limite di eta’ per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra
il 1º gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente
legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza,
apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Discriminazione, Perseguitati razziali, Ebrei
Natura:
Legge