Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Dicembre 2003

Disegno di legge 19 luglio 2002, n.3045

Camera dei deputati. XIV legislatura. Disegno di legge n. 3045 del 19 luglio 2002 d’iniziativa governativa: “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”.

Art. 1. (Impresa sociale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, a modifica delle norme dell’ordinamento civile, relativa alle diverse forme d’imprenditorialità sociale, informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire, nel rispetto della specificità propria degli organismi di promozione sociale e di cooperazione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell’impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi
2) del divieto di ridistribuire gli utili o le quote di patrimonio sotto qualsiasi forma ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti;
3) del contestuale obbligo di reinvestire gli incrementi di carattere patrimoniale nello svolgimento dell’attività istituzionale;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell’impresa e compatibilmente con la struttura dell’ente, omogenee disposizioni in ordine a:
1) elettività delle cariche sociali;
2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio, nonché di previsione del collegio sindacale, con funzioni, in particolare, di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa;
5) obbligo di devoluzione dei beni ad altra impresa sociale in caso di cessazione dell’impresa, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) costituzione di organismi che assicurino forme di partecipazione nell’impresa anche ai diversi prestatori d’opera e ai destinatari delle attività;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) stabilire che, in relazione alla particolare qualità del servizio svolto, l’impresa sociale possa essere riconosciuta quale centro di eccellenza di interesse nazionale, sulla base del possesso di requisiti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro delle attività produttive, e che i progetti relativi ai centri di eccellenza siano considerati quali progetti di pubblica utilità.
2. Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al comma 1 con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modifiche strettamente necessarie, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.