Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Dicembre 2003

Legge 17 aprile 2003, n.91

Legge 17 aprile 2003, n. 91: “Istituzione del Museo Nazionale della Shoah”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 96 del 26 aprile 2003)

Art. 1
1. È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato «Museo», quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell’Olocausto.
2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;
b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse;
c) organizzare l’assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.
3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.

Art. 2

Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l’Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.
3. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall’organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.

Art. 3

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento.
2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.