Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 31 maggio 1979

Decreto Ministeriale 31 maggio 1979: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell’associazione “Esercito della salvezza” (The Salvation Army)”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 160 del 13 giugno 1979)

Il Ministro dell’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sull’istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta in data 27 marzo 1979 prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima dall'”Esercito della Salvezza” (The Salvation Army), organizzazione filantropica e religiosa, con fini anche di assistenza e beneficenza, di nazionalità inglese, con sede centrale internazionale in Londra – 101 Queen Victoria Str., e rappresentanza in Italia con sede principale, quartiere generale nazionale, in Roma, via degli Apuli, 40, riconosciuta come ente morale – Incorporated, in Inghilterra, ed esplicante la sua attività in Italia ai termini dell’art. 16 delle norme sulla legge generale premesse al vigente codice civile italiano, sul trattamento delle persone giuridiche straniere, rappresentata dal suo procuratore generale e rappresentante legale, ten. col. Raymond Stanley John Yarde;
Considerato che al procuratore generale e rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle ai sensi dell’art. 5, punto 2), della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto il verbale in data 2 maggio 1979 relativo alle intese raggiunte ai termini dell’art. 5, comma secondo, della legge n. 903 sopra menzionata, con il procuratore generale e rappresentante legale dell'”Esercito della salvezza” (The Salvation Army), con sede per l’Italia in Roma, ten. col. Raymond Stanley John Yarde;
Decreta:
Art. 1. – E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto dell'”Esercito della salvezza” (The Salvation Army), associazione di culto acattolico, con sede per l’Italia in Roma, con le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 2. – All’atto dell’iscrizione al fondo di previdenza, per ogni ministro di culto dell'”Esercito della salvezza” (The Salvation Army), deve essere esibita, a cura del procuratore generale e rappresentante legale dell’associazione, la seguente documentazione:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza italiana;
c ) certificato di residenza in Italia;
d ) certificato attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto, con la indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero.
Art. 3. – Il procuratore generale e rappresentante legale dell'”Esercito della salvezza” (The Salvation Army), trasmetterà alla direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:
a ) nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b ) cessazione dell’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità, per cessazione del ministero in seno all’associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.
Art. 4. – Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza sociale, in Roma.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il procuratore generale e rappresentante legale dell'”Esercito della salvezza” (The Salvation Army), trasmetterà all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente ai sensi dell’art. 12, comma quarto, della legge e, nel caso in cui l’iscritto continui l’attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l’attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo comma quinto.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.
Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall’Italia, può delegare all’incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla stessa associazione ed iscritto al fondo.
Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell’avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 7. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 8. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 9. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.