Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 14 dicembre 1977

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1977: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, in Palermo”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 351 del 27 dicembre 1977)

Il Ministro per l’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta in data 10 giugno 1977, prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima dalla Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, con sede in Palermo, costituita per rogito del notaio Matteo Pennisi in Palermo, repertorio n. 4953, registrato a Carini (Palermo), atti pubblici, il 21 gennaio 1965, n. 109/168, rappresentata dal suo presidente dott. Giuseppe Damiata;
Considerato che al presidente dell’associazione di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell’art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto il verbale in data 24 novembre 1977, relativo alle intese raggiunte, ai termini dell’art. 5, comma secondo, della legge n. 903, sopra menzionata, con il presidente della Chiesa cristiana evangelica, con sede in Palermo, dott. Giuseppe Damiata;
Decreta:
Art. 1. – E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto a cattolico, con sede in Palermo, con le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 2. – All’atto dell’iscrizione al fondo di previdenza, per ogni ministro di culto della Chiesa cristiana evangelica, deve essere esibita, a cura del presidente della Chiesa stessa, la seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza in Italia;
d) certificato attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto, con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero.
Art. 3. – Il presidente rappresentante della Chiesa cristiana evangelica trasmetterà alla direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b) cessazione dell’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno all’associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.
Art. 4. – Il versamento dei contributi di cui all’art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al fondo direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate trimestrali posticipate.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il presidente, rappresentante della Chiesa cristiana evangelica, trasmetterà all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto, pensionabili o dei relativi superstiti,allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l’iscritto continui l’attività da ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l’attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.
Art. 7. – Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall’Italia, può delegare all’incaricodella pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa associazione od iscritto al fondo.
Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della legge citata, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell’avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 8. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 560, ai sensi dell’art. 6 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 9. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 10. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.