Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 12 aprile 1975

Decreto Ministeriale 12 aprile 1975: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa di Cristo, in Milano”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 106 del 22 aprile 1975)

Il Ministro per l’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sull’istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta in data 5 aprile 1975, prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima dalla Chiesa di Cristo, in Milano, ente di culto acattolico, costituito per rogito del notaio dott. Giuseppe De Carli in Milano, repertorio n. 29398, atti pubblici del 4 giugno 1974, n. 10528/A, serie E ;
Considerato che il collegio direttivo della Chiesa di Cristo, in Milano, rappresentato dal suo presidente prof. Faustino Salvoni è l’organo esecutivo e rappresentativo della predetta Chiesa di Cristo, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge succitata;
Visto il verbale in data 9 aprile 1975 relativo alle intese raggiunte ai termini dell’art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1. – E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa di Cristo, in Milano, con le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 2. – All’atto di ogni nuova iscrizione al fondo di previdenza per ogni ministro di culto della Chiesa di Cristo, in Milano, deve essere esibita, a cura del presidente della Chiesa di Cristo, la seguente documentazione:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza italiana;
c ) certificato di residenza in Italia;
d ) attestazione del presidente della Chiesa di Cristo, in Milano, relativa all’avvenuta nomina del ministro di culto con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero in Italia.
Art. 3. – Il presidente della Chiesa di Cristo, in Milano, trasmette alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:
a ) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b ) cessazione dall’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità, per cessazione della residenza in Italia, per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.
Con l’elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo all’entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1975.
Art. 4. – Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il presidente della Chiesa di Cristo, in Milano, trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge e nel caso in cui l’iscritto continui l’attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l’attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.
Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito od assente dall’Italia, può delegare all’incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa di Cristo ed iscritto al fondo.
Art. 7. – Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del Ministro di culto o dell’avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 8. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 9. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 10. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.