Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Dicembre 2003

Sentenza 17 febbraio 1994, n.72

Tribunale civile di Cremona. Sentenza 17 febbraio 1994, n. 72.

(Mazzoncini; Colace)

Motivi della decisione

Ritiene il Tribunale che siano fondate e debbano essere, conseguentemente, accolte sia la domanda di nullità del matrimonio promossa dalla Pizzetti che la domanda di disconoscimento di paternità promossa dall’Anselmi.

In relazione alla prima di tali domande devesi preliminarmente rilevare che a seguito dell’Accordo di revisione del Concordato dell’11 febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, è venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica sulle controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico con la conseguenza che per tali controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono in base al criterio della prevenzione di modo che va affermata la giurisdizione del giudice italiano ove, come nel caso in esame, lo stesso sia stato preventivamente adito (vedasi in proposito Cass. Sez. Un. 13/2/1993, n. 1824, in Quaderni, 1993/3, 865 ss.).

Ciò premesso in ordine alla giurisdizione e passando al merito delle domande, va, innanzitutto, posto in rilievo che la esperita consulenza tecnica (vedasi la relazione depositata in data 8 aprile 1988 dal Prof. Eugenio Bezzi) ha accertato la azoospermia e, quindi, la incapacità a generare dell’Anselmi e, attesa la sua natura discromosomica, la presenza della stessa alla nascita.

Orbene, è pacifico in causa che, come, peraltro, si trae dalla deposizione resa dal dott. Antonio Sacconi, l’impotentia generandi del marito è stata dalla Pizzetti conosciuta solo a seguito di approfondite analisi mediche effettuate dopo il matrimonio; né è dubbio, come comprova il successivo ricorso della Pizzetti alla pratica della inseminazione artificiale e la cessazione della coabitazione tra i coniugi, che, ove fosse stata a conoscenza della impotentia generandi dell’Anselmi, la Pizzetti non avrebbe prestato il suo consenso al matrimonio. E, pertanto, poiché l’error in qualitate personae concerne l’esistenza di un’anomalia sessuale qual’è l’impotentia generandi ricorrono certamente nel caso in esame, come pure hanno concordemente riconosciuto le parti ed il P.M., gli estremi di cui all’art. 122, co. 2 e 3 n. 1, c.c. e, conseguentemente, va dichiarata la nullità del matrimonio.

(omissis)