Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Ottobre 2003

Sentenza 15 gennaio 1993, n.1

Corte d’Appello civle di Trieste. Sentenza 15 gennaio 1993, n. 1.

(Ambrosi; Cola)

Motivi della decisione

(omissis)

Se nessun dubbio può sussistere sulla giurisdizione del Tribunale Ecclesiastico, trattandosi nella specie di “matrimonio concordatario”, occorre tuttavia osservare che la pronuncia in esame non contrasta certamente con l’ordine pubblico italiano, intesa tale accezione con riferimento alla pluralità degli ordinamenti giuridici che vengono in considerazione.

Invero anche se la perpetuità del vincolo matrimoniale non solo estranea ma addirittura contraria alla normativa italiana, quale risulta dalla legislazione introduttiva del “divorzio”, va rilevato che – come esplicitamente indicato nell’art. 2 del citato accordo (c.d. “nuovo concordato”) – la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa Cattolica “la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione”.

In tale ordine di idee non si può non riconoscere che i precetti cristiani (e più propriamente cattolici), sono profondamente radicati nella collettività nazionale, intesa nel suo insieme, quivi compresa la sacralità ed “indelebilità” dei sacramenti, tra cui va annoverato anche il matrimonio canonico (che il vero, unico e “santo” per i credenti).

Ciò detto, in linea di principio, non certamente compito di questa Corte anche l’esame nel merito della vicenda per sindacare la genuinità dell’invocato (dalle parti) ed accolto (dai giudici ecclesiastici) “impedimento”.

Su tale questione arbitri esclusivi non possono se non essere ritenuti i giudici ecclesiastici che – giova ricordarlo – emettono le loro decisioni “Nel nome del Signore. Amen”, esponendosi con la loro coscienza di fronte a ben gravi responsabilità di ordine anche metagiuridico.

(omissis)