Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Ottobre 2003

Sentenza 03 dicembre 1993, n.2857

Corte d’Appello civile di Napoli. Sentenza 3 dicembre 1993, n. 2857.

(Esposito; Taglialatela)

Motivi della decisione

(omissis)

La domanda non meritevole di accoglimento non ricorrendo la prima delle condizioni richieste dall’art. 8 n. 2 dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, reso esecutivo in Italia con legge 25 marzo 1985, n. 121, per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità di matrimonio pronunciata dai tribunali ecclesiastici.

In virtù di quanto previsto dall’art. 8 n. 2 lettera a) dell’accordo citato, la Corte di Appello tenuta, ai fini dell’accoglimento della domanda ad accertare, innanzitutto, che il giudice ecclesiastico fosse competente a conoscere della causa “in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo”.

é evidente, perciò, che l’accordo riconosce la competenza dei giudici ecclesiastici a conoscere delle cause matrimoniali sempre che si tratti di matrimonio canonico cui sono attribuiti gli effetti civili in virtù di quanto previsto dall’accordo stesso. E l’art. 8 n. 1 dell’accordo (con lo specifico riferimento alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile, alle preventive pubblicazioni nella casa comunale, alla lettura da parte del parroco degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi ed alla redazione da parte del parroco dell’atto di matrimonio con la possibilità di inserire nello stesso le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile) non può che riferirsi al matrimonio contratto, secondo le norme del diritto canonico, nel territorio della Repubblica italiana.

D’altra parte non vi dubbio che l’accordo, intervento fra lo Stato Italiano e la Santa Sede, non poteva certo – a meno che non risultasse esplicitamente il contrario del testo sottoscritto dai contraenti – regolare gli effetti dei matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico in territori soggetti alla sovranità di Stati diversi dallo Stato Italiano.

La sentenza, per la quale stata richiesta la dichiarazione di efficacia (pronunziata dal Tribunale Ecclesiastico di Madrid), riguarda una causa relativa a matrimonio contratto in “Madrid” e deve, perciò, escludersi che sussistesse, ai fini di cui all’art. 8 n. 2 dell’accordo, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa.

Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti, risulta, comunque, trascritto in Italia un matrimonio contratto fra le parti in Madrid il 7 luglio 1985 (lo stesso giorno della celebrazione del matrimonio religioso).

A tale riguardo va, innanzitutto, precisato che la documentazione prodotta non consente di stabilire se in Madrid i coniugi contrassero in data 7 luglio 1985 anche altro matrimonio con rito civile o se, invece, in Spagna, sulla base della legislazione ivi vigente, siano stati riconosciuti gli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico.

Sia nell’uno che nell’altro caso, tuttavia, evidente che la trascrizione nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli non ha riguardato nel caso in esame un matrimonio canonico (nel qual caso sarebbe avvenuta nella serie A della parte II del registro), ma un matrimonio celebrato all’estero o che ha assunto rilevanza nell’ordinamento italiano in virtù degli artt. 26 disposizioni sulla legge in generale, 115 cod. civ. e 50 R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, norme secondo le quali, fuori del territorio dello Stato, il matrimonio fra cittadini o fra cittadini e stranieri può essere contratto o, a norma del citato art. 115 cod. civ., dinanzi alla competente autorità diplomatica o consolare ovvero “con le forme stabilite dalle legge del luogo davanti all’autorità competente” (e, quindi, se la legge del paese straniero lo consente, anche secondo le norme del diritto canonico).

Va, inoltre, rilevato che, anche sotto il vigore del Concordato del 1929 la giurisprudenza (vedi Cass., 10 gennaio 1975, n. 68) aveva ritenuto che il matrimonio celebrato dal cittadino italiano col rito religioso all’estero, avente effetti civili secondo la legge del luogo e trascritto in Italia solo in ottemperanza dell’art. 125 della legge 9 luglio 1938, n. 1238, non ricadeva sotto il regime concordatario e che, pertanto, non poteva essere dichiarata esecutiva in Italia la sentenza ecclesiastica che dichiarasse la nullità del matrimonio stesso.

Sulla base di quanto qui esposto si impone il rigetto della domanda.

(omissis)