Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Ottobre 2003

Sentenza 27 aprile 1995

Tribunale Penale di Roma. Sentenza 27 aprile 1995.

(omissis)

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero veniva fissata l’odierna udienza preliminare.
All’esito pubblico ministero e difensori concludevano come in atti.
Va innanzi tutto esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa e ampiamente documentata con la produzione di numerose sentenze, relativa all’inapplicabilità all’attività svolta dall’Associazione di Dianetica e Scientologia di Roma dalle norme che disciplinano l’esercizio delle attività commerciali sotto il profilo tributario, così come sostenuto dalla Guardia di finanza e dall’ufficio imposte, posto che la predetta associazione svolge esclusivamente attività di divulgazione di principi dottrinali e religiosi anche con la vendita di libri e con lo svolgimento di “corsi” per gli associati, previo pagamento da parte di costoro di quote specifiche.
Occorre pertanto valutare se si tratti di attività commerciale ovvero dell’asserita attività di divulgazione di principi dottrinali e religiosi e in quest’ultima ipotesi, se le attività poste in essere dall’associazione, fossero o meno finalizzate ai soli scopi istituzionali.
Nello statuto lo scopo dell’associazione viene indicato nel “predicare, praticare e difendere la religione di Scientology così come è stata creata e sviluppata dal fondatore L. Ron Hubbard”, senza alcun fine di lucro e con entrate costituite dalle quote sociali, dai contributi ed elargizioni degli associati e da ogni altra entrata.
La disciplina tributaria degli enti o associazioni non commerciali è stabilita dall’art. 20 d.P.R. n. 598/1973 per quanto concerne la qualificazione di attività commerciale svolta da parte degli stessi.
Il citato art. 20 prevede che non vada considerata attività commerciale quella effettuata “in conformità alle finalità istituzionali di associazioni politiche, sindacali e di categorie, religiose, assistenziali, culturali e sportive… se rese nei confronti dei soci, associati e partecipanti”.
Siffatta disposizione consente pertanto di valutare se i proventi derivanti dall’associazione in questione non assoggettabili ad imposta sul reddito delle persone giuridiche e quindi se la mancata dichiarazione degli stessi configuri le violazioni contestate dagli imputati: sulla natura dell’Associazione di Dianetica e Scientology non sembra il caso di doversi soffermare a lungo dal momento che esiste in materia un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui detta associazione ha natura religiosa e per tale ragione, rientra, sotto il profilo tributario, nella disciplina sopra richiamata.
É infatti da disattendere al riguardo l’indicazione interpretativa fornita in piú occasioni dal Ministero delle finanze (che cioè detto ente rientri tra gli istituti privati di istruzione non riconosciuti) dal momento che dalla lettura dello statuto costitutivo nonché dal tipo di attività svolta risulta che le finalità perseguite (certamente scevre da finalità di lucro) sono essenzialmente religiose, come da valutazioni approfondite effettuate da parte di numerose autorità giurisdizionali (vd. la copiosa documentazione prodotta dalla difesa).
É pur vero che la definizione di religiosità di un’associazione non può derivare esclusivamente dalla semplice definizione statutaria che potrebbe occultare un’attività lucrativa ma occorre valutare nel concreto quali siano le effettive modalità di espressione della religiosità consociata.
L’attività svolta dalla citata associazione, anche secondo quanto accertato in sede di verifica dalla Guardia di finanza, è risultata rivolta “sostanzialmente all’insegnamento di principi filosofici e religiosi dietro pagamento di corrispettivi da parte dei frequentatori” e pertanto, diversamente da quanto ritenuto nel verbale di constatazione, è da ritenere applicabile alla stessa la disciplina di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 598/1973 esercitando gli adepti dell’Associazione di Dianetica e Scientology attività meramente religiose pur mediante l’approvvigionamento di fondi per l’esercizio delle stesse in forma associativa (come, del resto, viene fatto anche dalle organizzazioni religiose tradizionali).
A tutto concedere non vi è nella specie prova di integrazione completa delle ipotesi di simulazione di componenti positivi del reddito contestate dovendosi tener conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 1991 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 1, n. 7), della L. n. 516/1982, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose non essendo sufficiente la mera indicazione degli stessi occorrendo invece un quid pluris che dimostri l’intenzionalità fraudolenta. Nel caso in esame manca questo quid pluris o, quanto meno, non ne è stata fornita indicazione probatoria in termini di certezza.
Né poi risulta fornita prova che l’attività di cessione di beni e prestazione di servizi sia stata svolta in prevalenza verso persone estranee all’associazione anche perché per quanto concerne le associazioni religiose l’adesione degli adepti può anche non essere consacrata in un atto formale (ed infatti la norma fa riferimento ai “soci, associati o partecipanti”) e pertanto l’attività di proselitismo eseguita nei confronti di simpatizzanti potrebbe rientrare tra quelle consentite senza l’assoggettamento all’imposizione tributaria. In ogni caso dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza non risulta che fossero in prevalenza i non associati a fruire delle prestazioni rese dall’Associazione. Al contrario sembrerebbe che l’acquisto del materiale fosse riferito agli associati i quali provvedevano poi a svolgere l’attività di proselitismo.
É da ritenere per tali ragioni che i proventi percepiti dalla predetta Associazione non fossero soggetti all’imposta sui redditi delle persone giuridiche.
Di conseguenza essendo indubitabile che l’Associazione in questione perseguiva finalità religiose e di diffusione di principi dottrinali in conformità alle finalità istituzionali e quindi senza svolgere attività commerciale, non era tenuta, come è stato piú volte anche ribadito nelle molteplici decisioni delle Commissioni tributarie a tenere una contabilità ordinaria.

(omissis)