Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Ottobre 2003

Risoluzione 20 novembre 1995, n.268/E

Ministero delle Finanze. Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario – Div. VII – Risoluzione 20 novembre 1995, n. 268/E.

Con istanza rivolta alla Scrivente il Ministero di grazia e giustizia – Ufficio centrale per la giustizia minorile – ha chiesto di conoscere quale sia il regime fiscale ai fini IVA cui vanno assoggettati i compensi corrisposti all’Associazione… (ente morale riconosciuto) per le prestazioni di assistenza fornite ai minori coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, sottoposti alle misure di cui agli articoli 22, 28 e 36 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

La Direzione regionale delle entrate… ha espresso il parere che le prestazioni rese dall’ente in argomento sarebbero da considerare esenti dall’IVA in quanto rientranti nell’ambito oggettivo della disposizione contenuta nel punto 21 dell’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che menziona, tra le operazioni esenti "le prestazioni proprie dei befotrofi, orfanotrofi… e simili".

La conclusione cui è pervenuta la Direzione regionale… origina da precedenti orientamenti ministeriali manifestati con diverse risoluzioni emanate in materia, ai fini di una corretta individuazione dell’esatta portata della disposizione in questione.

Infatti, il Ministero delle finanze con note del 17 aprile 1986, n. 322651, ha ritenuto rientranti nell’esenzione dell’IVA le prestazioni di servizi relative a somministrazioni di alimenti, ad assistenza terapeutica e all’alloggio fornite a tossicodipendenti e ad altri soggetti in stato di necessità.

Con la successiva risoluzione ministeriale 17 febbraio 1987, n. 345266 è stato altresì precisato che con l’espressione "e simili" contenuta nel citato art. 10, n. 21, il legislatore ha inteso ricomprendere nella previsione di esenzione dall’IVA anche le prestazioni di assistenza sociale rese da organismi diversi da quelli ivi indicati.

In merito si osserva che i cennati criteri non sono piú applicabili per successiva modifica normativa.

Infatti con la disposizione di cui all’art. 2, comma 9, D.L. n. 564/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono state inserite nel n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata al citato decreto n. 633 del 1972, e quindi assoggettabili all’IVA con l’aliquota del 4 per cento, le prestazioni socio-sanitarie, educative e di assistenza, anche in comunità o organizzazioni e simili rese, tra l’altro, da enti aventi finalità assistenziali, in favore anche di minori di età coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

Per effetto di quanto sopra, i compensi in premessa indicati devono ritenersi, a decorrere dal 15 dicembre 1994, imponibili all’IVA con aliquota del 4 per cento, ai sensi del richiamato punto 41-bis), della Tabella A – parte II – allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 citato.