Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Ottobre 2003

Risoluzione 25 giugno 1994, n.2/1242

Ministero delle Finanze, Direzione Centrale Fiscalità Locale – Serv. I, Div. II. Risoluzione 25 giugno 1994, n. 2/1242.

“In esito alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di conoscere se gli immobili utilizzati dall’Ente medesimo per la realizzazione dei compiti istituzionali possono rientrare nell’ambito di applicazione della norma esonerativa recata dalla lettera i) dell’art. 7 del decreto legislativo 30/12/92, n. 504 la Scrivente (premesso che la disposizione in questione, diversamente da norme analoghe vigenti in altri settori di imposizione, non fa riferimento genericamente agli immobili destinati all’esercizio delle attività istituzionali degli “enti non commerciali” bensì agli immobili utilizzati dai predetti enti per lo svolgimento di specifiche attività) ritiene che, per potersi far luogo alla esenzione dall’ICI, ai sensi della menzionata lettera i), sia necessario che l’utilizzo dell’immobile, oltre che avvenire direttamente ad opera dell’”ente non commerciale”, concretizzi, di per se stesso, l’esercizio di una delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o di culto).

In altri termini, nello o sull’immobile deve essere materialmente ed esclusivamente svolta l’attività agevolata.

Pertanto non possono farsi rientrare nell’ambito di applicazione della norma esonerativa in discorso gli uffici, siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussiste il delineato rapporto di stretta immanenza con lo svolgimento delle predette attività.

La circostanza – per quanto riguarda specificatamente codesto Ente – che sia difficilmente configurabile una attività di erogazione materiale della previdenza (diversa dall’attività di trattazione delle pratiche negli uffici; i quali, come sopra detto, non possono beneficiare dell’esenzione) nulla toglie alla validità della suesposta interpretazione, anche nella considerazione che l’elenco delle attività agevolate risulta normativamente predisposto nell’ottica di attività suscettibili di essere esercitate in senso materiale”.