Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Ottobre 2003

Provvedimento 23 febbraio 1996, n.594

Commissione Tributaria Primo Grado, Venezia. Provvedimento 23 febbraio 1996, n. 594.

Considerato in diritto

Che la questione appare rilevante in quanto un’eventuale decisione di accoglimento da parte della Corte costituzionale renderebbe superfluo che si accerti se gli immobili di cui si controverte siano sempre destinati all’esercizio delle attività costituzionali dell’ente ricorrente per effetto della sua natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
che il petitum di sentenza di tipo additivo che si rivolge alla Corte costituzionale in tema di agevolazioni tributarie è sicuramente ammissibile, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, tutte le volte che la ratio stessa dei benefici illegittimamente accordati ad una sola categoria di soggetti esiga una siffatta estensione (sent. 108 del 1983 e 86 del 1985);
che le ragioni prospettate dalla ricorrente per dedurre una violazione del principio costituzionale dell’eguaglianza tra confessioni religiose e poi invocare una sentenza parificatoria da parte dei giudici della Consulta appaiono condivisibili in quanto:
a) gli artt. 3 e 25, secondo comma, lett. e) del decreto del d.P.R. n. 643 del 1972 non comportavano, agli effetti tributari, alcuna differenziazione tra confessioni religiose per quanto attiene al regime degli immobili in patrimonio da assoggettare all’INVIM periodica;
b) l’art. 8, terzo comma, della successiva legge n. 904 del 1977 ha mandato invece, integralmente esenti dall’INVIM periodica tutti gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, quale che ne sia la utilizzazione e destinazione e cioè anche quelli locati a terzi;
c) l’art, 45 della legge n. 222 del 1985 ha esteso la suddetta agevolazione anche gli immobili posseduti dagli istituti per il sostentamento del clero, nonostante sia cessato per lo Stato l’obbligo dal versamento di congrue a favore del clero;
d) la recente sentenza n. 5 del 1991 della Corte di cassazione ha ribaltato l’interpretazione data dalla Corte costituzionale in ordine alla ratio legis dell’art. 8, legge n 904 cit., affermando testualmente che: "l’esenzione non era accordata solo entro i limiti in cui giovava a sollevare lo Stato dalla necessità di versare ai titolari del beneficio supplementi di congrua, ma poteva investire anche i benefici ricchi, per i quali non si poneva alcun problema di corresponsione di congrue". E ciò per la fondamentale circostanza che la ratio dell’esenzione oggi come ieri si specifica "nell’intento dello Stato di favorire il buon funzionamento degli organi fondamentali della chiesa cattolica";
e) poiché in ordinamento – come è il nostro – ispirato al pluralismo delle confessioni religiose ed al principio della assoluta parità di quest’ultime di fronte allo Stato l’interesse al buon funzionamento degli organi e delle istituzioni che perseguono fini di religione e di culto non può che essere di tipo indifferenziato ed indiscriminato, è gioco-forza concludere che la norma di esonero di cui all’art. 8, comma terzo, della legge n. 904 (vuoi in via autonoma, vuoi in quanto richiamata dall’art. 45 della legge n. 222/85) nonché lo stesso art. 45 della legge n. 222 del 1985 per essere in regola con la Costituzione debbano essere ricondotte attraverso una pronuncia dei giudici della Consulta al principio piú ampio che esser arbitrariamente quanto illegittimamente comprimono. E tale principio va per l’appunto individuato nell’interesse dello Stato a favorire il fenomeno religioso sovvenzionandolo anche in forma indiretta, e cioè attraverso l’esonero totale da un tributo di tipo patrimoniale, quale l’INVIM periodica, degli immobili destinati ad investimento se appartenenti a formazioni sociali ed istituzioni di tipo fondazionale che diano espressione di qualsiasi confessione religiosa;
che pertanto la questione appare non manifestamente infondata, (tanto è vero che analogo dubbio è stato manifestato dalla cit. sent. n. 5 del 1991 della Cassazione);
che – a giudizio di questa commissione – a fini dell’assunzione, come tertium comparationis nel giudizio di eguaglianza, anche dell’art. 45, legge n. 222 del 1985, nessun impedimento può discendere dalla derivazione pattizia della norma de quo, ed invero, contrariamente al secco rifiuto di raffronto opposto in altra occasione dalla Corte costituzionale (sent. n. 410 del 1988), il principio pattizio della regolamentazione dell’offerta ecclesiastica-cattolica non appare sufficiente a dare una copertura costituzionale a norme di natura privilegiaria nei settori nevralgici della uguaglianza formale, della libertà e parità di trattamento di tutte le confessioni religiose di fronte allo Stato e dell’uguale obbligo di contribuzione (ovvero esonero) a parità di capacità contributiva; principi questi che per il loro carattere fondamentale sono pacificamente riconosciuti come supremi dell’ordinamento e quindi non suscettibili di deroga anche da parte di norme interne di derivazione pattizia;
che conclusivamente appare condivisibile la richiesta della ricorrente di mettere a confronto situazioni di fatto omogenee al fine di verificare se la ratio legis alla esenzione integrale dal pagamento dell’INVIM periodica a favore dei summenzionati enti ecclesiastici cattolici si presti ad inglobare anche altre istituzioni e formazioni sociali aventi struttura analoga ai primi ed uguale rilevanza primaria nel rispettivo ordinamento di appartenenza e che tuttavia siano espressione o emanazione di altre confessioni religiose ammesse dallo Stato.

P.Q.M.

visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 della Costituzione, dell’art. 8, terzo comma, legge n. 904 del 1977, in via autonoma, ed in quanto richiamato dall’art. 45 legge n. 222 del 1985 ed anche dello stesso art. 45 legge n. 222 del 1985, applicabile all’INVIM straordinaria anno 1991 in base al rinvio di cui all’art. 3, ottavo comma, del D.L. n. 299 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 363 del 1991 "nella parte in cui dichiarano esenti dall’INVIM periodica i soli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, agli istituti diocesani ed all’istituto centrale per il sostentamento del clero, quale che ne sia la destinazione, escludendo invece dall’agevolazione questi stessi immobili se appartenenti ad istituzioni aventi personalità giuridica e dotazione patrimoniale che siano espressione o emanazione di confessioni religiose ammesse dallo Stato e diverse dalla religione cattolica".
Sospende il giudizio ed ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per l’esame della questione.
Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.