Provvedimento 13 dicembre 1994, n.4397
Commissione Tributaria Centrale. Quarta Sezione. Provvedimento 13 dicembre 1994, n. 4367.
Diritto
I ricorsi proposti dall’Opera Pia C. debbono essere riuniti a norma dell’art. 335 del codice di procedura civile.
(omissis)
Il problema che si pone all’esame di questo Collegio in fase rescissoria del giudizio di revocazione è se spetti o no l’esenzione dell’INVIM, ai sensi dell’art. 25, lettera c), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, per gli immobili appartenenti all’Opera Pia "C", destinata a sede dell’Opera Pia, a convento e chiesa, a scuole materne, ad alloggi delle suore e cappellani, del noviziato, eccetera.
L’art. 25, comma 1, lettera c), del citato d.P.R. n. 643 del 1972 dispone che "sono esenti dall’imposta di cui all’art. 2 gli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici e privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l’istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità".
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che l’Opera Pia "C" è un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi e per gli effetti della l. 17 luglio 1890 n. 6972.
É noto che le IPAB svolgono, oltre che funzione di beneficenza, in via primaria, funzione di assistenza ad anziani, bisognosi, bambini ammalati, fornendo anche asilo a giovani privi di guida e sostentamento.
É noto altresì che gli edifici, rientranti nel patrimonio immobiliare di dette istituzioni pubbliche, servono a consentire strumentalmente l’esercizio di dette funzioni. Il rapporto di strumentalità fra detti immobili e le funzioni dell’IPAB è, quindi, da ritenersi in re ipsa.
Nell’ipotesi di specie, è indubbio che gli edifici dell’Opera Pia, adibiti a sede dell’Opera, a convento e chiesa, a scuole materne, ad alloggi di suore, cappellani e noviziato, ad asilo di abbandonati e diseredati, siano presuntivamente contrassegnati dalla connotazione di strumentalità rispetto alle funzioni esercitate.
E, poiché è il carattere della strumentalità che è richiesto, per l’esenzione dall’INVIM decennale dei beni immobili, dall’art. 25, lettera c), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, deve ritenersi fornita la dimostrazione contraria – gli immobili, collegati come risulta chiaramente dai certificati dell’ufficio tecnico erariale di Genova – all’Opera Pia da un intimo rapporto di strumentalità e finalizzazione per conseguire l’espletamento delle funzioni ed il conseguimento dei fini istituzionali suoi propri – siano esenti dall’INVIM.
Soltanto nell’ipotesi che l’Amministrazione provi al contrario, in maniera circostanziata che gli immobili siano utilizzati dall’IPAB a fini di lucro e di speculazione, e non di beneficenza ed assistenza, e cioè per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, può ritenersi che gli stessi siano soggetti all’imposizione dell’INVIM.
Per modo che – essendo mancata, nell’ipotesi di specie considerata, ogni prova in tal senso da parte dell’Amministrazione finanziaria – deve concludersi che gli immobili dell’Opera Pia, oggetto della presente contestazione, non possono considerarsi assoggettabili all’INVIM,
In base alle riflessioni che precedono, i ricorsi di appello, proposti dall’ufficio contro le decisioni di primo grado, devono essere respinti.
P.Q.M.
La Commissione tributaria centrale riunisce i ricorsi dell’ufficio e li respinge tutti.
Autore:
Commissione Tributaria
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Invim, Ipab, Esonero, Agevolazioni, Esenzioni, Immobili, Imposta decennale, Funzioni assistenziali
Natura:
Provvedimento