Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Settembre 2003

Sentenza 21 marzo 2001, n.857

Tar Veneto. Sezione II. Sentenza 21 marzo 2001, n. 857.

(Trivellato; Stevanato)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda,ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 567/2001 proposto dalla ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA di Noale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaela Rampazzo, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054,

CONTRO

il Comune di Noale in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Galileo Beghin, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 ri. 1054; la Regione del Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;

PER

l’annullamento del provvedimento del Capo Ufficio Tecnico del 12.12.2000 prot. n. 2000/37702, di diniego di concessione edilizia, del parere della Commissione Edilizia del 21.11.2000, nonché, se necessario, della deliberazione di G.R. del 4.8.2000, n. 2658, di approvazione della variante generale del P.R.G. di Noale, nonché, della deliberazione di C.C. n. 73 del 25‑11.1998 di adozione della variante medesima, nella parte in cui non prevede nella zona ZTO “F” aree da destinare all’edificazione di culto, e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto.

Visto il ricorso, notificato il 27.02.2001 e depositato presso la Segreteria il 9.3.2001, con i relativi allegati

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noale, depositato il 21.03.2001;

Uditi alla camera di consiglio del 21.03.2001, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) gli avv.ti Raffaella Rampazzo per la parte ricorrente e Marta Beghin, in sostituzione di Galileo Beghin, per il Comune di Noale;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 cosi come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che la zonizzazione del piano regolatore generale di Noale va interpretata nel senso che la realizzazione di nuovi edifici di culto non può che essere ubicata, all’interno delle zone F “aree per attrezzature di interesse comune” ed, in particolare, è compatibile con la destinazione “attrezzature sociali”;

che una diversa interpretazione porterebbe a conseguenze inammissibili per contrasto con l’art. 19 della Costituzione;

che pertanto il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato ed assorbente;

che il breve tempo trascorso dall’emanazione del provvedimento di diniego alla presente pronuncia di annullamento esclude che emerga un danno patrimoniale risarcibile;

che dunque il ricorso va, entro tali limiti, accolto;

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico del Comune di Noale nella misura di Lire 5.000.000.= (cinquemilioni).

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie, esclusa la pretesa risarcitoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento 12.12.2000 n. prot. 37702 ed il presupposto parere della Commissione edilizia 21.11.2000 indicati in epigrafe.

Condanna il Comune di Noale al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidate in L. 5.000.000 = (cinquemilioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

(omissis)