Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Settembre 2003

Ordinanza 04 dicembre 2001, n.88

Tar Lombardia. Ordinanza 4 dicembre 2001, n. 88.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4316/95 R.G.
proposto dalla “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova”, in
persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv.
Riccardo Villata, presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata,
in Milano, via S. Barnaba n. 30;
Contro il comune di Cremona, in persona del sindaco p.t., non costituito;
Per l’annullamento del provvedimento 17 agosto 1995 prot.n. 47389, a firma del dirigente del servizio di edilizia privata,
avente ad oggetto la corresponsione dei contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed attrezzature da parte di comunita’ religiose, ai sensi della legge regionale Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, nonche’ di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi dell’istante.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la mancanza di costituzione in giudizio del comune intimato;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 30 maggio 2001 il relatore ref.Nicola Russo ed udito il procuratore della ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

D i r i t t o

Rileva il collegio che la legge 11 marzo 1953, n.87, contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale, all’art. 27 (sia
pure – in maniera inesatta – con riferimento alle sole decisioni di
accoglimento) stabilisce che la Corte pronuncia “nei limiti
dell’impugnazione” (id est, del ricorso proposto in via principale
ovvero della questione sollevata in via incidentale), cosi’
estendendo ai giudizi di costituzionalita’ delle leggi il principio
del diritto processuale comune della corrispondenza fra il chiesto e
il pronunciato.
Oggetto del giudizio e quindi della decisione (quale che sia)
della Corte possono, dunque, essere soltanto le norme denunziate, in
relazione ai parametri indicati. Questa regola – la cui rigidita’, peraltro, la Corte ha spesso temperato, introducendo in via interpretativa nella questione al suo
esame indicazioni normative erroneamente omesse o non esplicitate
nella denunzia – trova un’espressa eccezione nello stesso art. 27
della legge n. 87, secondo cui la Corte, quando dichiara la
illegittimita’ costituzionale di determinate norme, dichiara altresi’
“quali sono le altre disposizioni la cui illegittimita’ discende come
conseguenza dalla decisione adottata”.
Ritiene, al riguardo, il Collegio che, stante il vigente sistema a giurisdizione costituzionale accentrata, in virtu’ del quale l’unico organo competente a conoscere delle questioni di legittimita’ costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni e’ la Corte costituzionale (cfr. art. 134 Cost.), ed in conseguenza del carattere rigido della Costituzione (cfr. art. 138 Cost.), nel nostro ordinamento il controllo di
costituzionalita’ delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni e’ affidato in via esclusiva alla Corte
costituzionale, alla quale, in virtu’ della citata disposizione di cui all’art. 27
della legge n. 87 del 1953, spetta pure
di individuare
“quali sono le altre disposizioni la cui
illegittimita’ discende come conseguenza dalla decisione adottata”.
Cio’, a ben vedere, costituisce un importante limite ai poteri del giudice, ordinario o speciale, in quanto e’ chiaro che se in un
giudizio sorge un dubbio sulla legittimita’ costituzionale di una norma di legge (statale o regionale) che dovrebbe trovare
applicazione nel giudizio stesso (il che rende rilevante la questione) e se la questione non e’ manifestamente infondata, il
giudice deve sospendere il processo e rimettere la decisione sulla questione alla Corte costituzionale (cfr. art. 134 della Costituzione e art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), ma non puo’ giudicare la questione di costituzionalita’, essendo questo giudizio riservato alla Corte costituzionale.
Non puo’, allora, il giudice, come invece asserito dalla Congregazione ricorrente, procedere alla disapplicazione di norme legislative vigenti, quand’anche esse siano palesemente in contrasto con precetti costituzionali e tale contrasto risulti dal fatto che disposizioni analoghe a quelle formanti oggetto del giudizio siano state in precedenza dichiarate incostituzionali dalla stessa Corte costituzionale, in quanto anche la declaratoria di illegittimita’ in via consequenziale (cosi’ delle disposizioni analoghe, come anche di quelle esecutive, confermative, applicative o ripetitive: cfr., a titolo esemplificativo, le decisioni Corte costituzionale n. 113 del 1957; nn. 53 e 54 del 1958; nn. 29 e 73 del 1960; nn. 5, 7 e 128 del 1963; nn. 140 e 205 del 1970; nn. 82 e 110 del 1974; nn. 72, 117 e 139 del 1979; n. 200 del 1986; nn. 270, 502 e 587 del 1988) e’ riservata alla Corte costituzionale; ne’, come vorrebbe la
ricorrente, il giudice, ordinario o speciale, puo’ sostituirsi in tale compito alla Corte per motivi di giustizia sostanziale o di economia processuale, non sussistendo nel nostro Paese (a differenza
di altri) alcuna forma di controllo di costituzionalita’in forma diffusa (e, cioe’, ad opera di qualsiasi giudice dinanzi al quale si presenti la questione di costituzionalita).
Da quanto ora detto consegue, dunque, che l’amministrazione intimata correttamente ha richiamato il disposto dell’art. 27, legge
n. 87/1953 per escludere che il principio desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 195/1993 con riferimento alla legge regionale Abruzzo n. 29/1988 potesse, in mancanza di un’espressa statuizione della Corte medesima in tal senso, essere esteso alla legge regionale Lombardia n. 20/1992.
Senonche’, come rilevato dalla congregazione resistente, nella specie l’art. 1 della legge regionale Lombardia n. 20/1992 contiene lo stesso criterio dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento all’art. 1 della legge regionale Abruzzo n. 29/1988,
quello, cioe’, che subordina la corresponsione dei contributi per la
realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi alla condizione che l’ente interessato abbia chiesto ed ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato sulla base di
un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione.
Da cio’, ad avviso del Collegio, consegue la rilevanza della questione nel caso di specie, dal momento che il presente giudizio,
avente ad oggetto la sussistenza o meno in capo alla Congregazione religiosa ricorrente, del diritto soggettivo alla corresponsione dei
contributi urbanistici de quibus, non puo’ essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, legge regionale Lombardia, n. 20/1992,
essendo tale norma direttamente applicabile nel giudizio principale.
Ne’, a ben vedere, sulla rilevanza della questione puo’ incidere la circostanza, segnalata in ricorso, secondo cui la fondatezza della pretesa della ricorrente deriverebbe dal fatto che altre amministrazioni comunali lombarde hanno riconosciuto i contributi in questione alla Congregazione ricorrente, disapplicando la disposizione regionale in questione (ad es., comune di Rho con
delibera g.m. n. 72 del 13 febbraio 1995 e comune di Melzo con delibera n. 765 del 26 ottobre 1993: docc. nn. 3 e 4 di cui al ricorso), dal momento che nella specie non potrebbe configurarsi un’illegittimita’ del provvedimento impugnato per contrasto con precedenti provvedimenti, sia perche’ si tratta di atti emanati da amministrazioni diverse, sia in quanto l’errore compiuto in passato
(disapplicazione di norme legislative vigenti, formalmente non dichiarate incostituzionali) non potrebbe essere invocato per giustificare la perpetuazione di altri atti illegittimi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 1997, n. 7; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 1997, n. 660; C.G.A., 11 novembre 1997, n. 558) o per invocare una pretesa disparita’ di trattamento (cfr.
Consiglio di Stato, sez. VI, 21 novembre 1992, n. 926; Consiglio di Stato, sez. IV, 15 febbraio 1995, n. 69).
Tanto premesso sulla rilevanza, occorre ora passare ad esaminare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita’.
Tale non manifesta infondatezza, a ben vedere, si ricava ictu oculi dalla citata decisione della Corte costituzionale n. 195 del 27 aprile 1993, che, sebbene resa con riguardo all’art. 1 della legge regionale Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29, risulta comunque rilevante anche per il caso di specie laddove afferma che la vigenza e la
conseguentemente doverosa applicazione del principio costituzionale di eguaglianza e di liberta’ delle confessioni religiose nell’ordinamento introdotto dall’art. 8, primo comma, Cost.,
impedisce di emanare norme che escludano da contribuzioni le confessioni religiose che non abbiano regolato i propri rapporti con
lo Stato mediante le intese di cui all’art. 8, terzo comma, Cost.
Secondo il giudice delle leggi, infatti, “tutte le confessioni religiose” di cui all’art. 8, primo comma, della Costituzione “sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti”, e la circostanza dell’avvenuta stipulazione
dell’intesa con lo Stato “non puo’ quindi costituire l’elemento di discriminazione nell’applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di
liberta’ dei cittadini” (cfr. sent. n. 195/1993 cit.).
Inoltre, “gli interventi pubblici” in questione “vengono ad incidere positivamente proprio sull’esercizio in concreto del diritto
fondamentale e inviolabile della liberta’ religiosa ed in particolare sul diritto di professare la propria fede religiosa” e di “esercitarne in privato o in pubblico il culto”. Ne consegue che
“qualsiasi discriminazione in danno dell’una o dell’altra fede religiosa e’ costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di liberta’ e con il principio di uguaglianza”.
“E’ determinante” invero “la finalita’ che caratterizza la disposizione e l’effetto che ne discende: finalita’ ed effetto essendo quelli di facilitare l’esercizio del culto, l’agevolazione
non puo’ essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca
ad una confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione” (cfr. ibidem).
Come, dunque, rilevato dalla Corte nella sentenza n. 195/1993 cit., non puo’ costituire motivo di discriminazione il fatto che una confessione religiosa non abbia concluso con lo Stato un’intesa ex art. 8, comma 3, Cost., dal momento che tale differenziazione violerebbe il principio della parita’ di trattamento e della eguale
liberta’ di culto sancito dallo stesso art. 8, recando pregiudizio all’esercizio del diritto fondamentale e inviolabile a professare la propria fede religiosa, stabilito dall’art. 19 Cost.
La questione di legittimita’ costituzionale esposta sopra risulta, pertanto, rilevante ai fini della decisione del presente ricorso e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzionale, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 e 27 della legge n. 87/1953, sospende il giudizio e
rimette gli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1 della legge regionale della Lombardia n. 20 del 9 maggio 1992 per violazione degli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione.
Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Lombardia, al fine di consentire loro di costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispone, altresi’, che la presente ordinanza venga comunicata, a cura della segreteria, al presidente del consiglio regionale della
Lombardia, al fine di consentire a tale organo legislativo di adottare eventuali modifiche del dettato legislativo prima della decisione della Corte.
Dispone, infine, che, effettuate tali notificazioni e comunicazioni, l’ordinanza venga trasmessa, a cura della segreteria,
alla Corte costituzionale perche’ provveda alle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale.
Cosi’ deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 maggio 2001.

(omissi)