Ordinanza 08 febbraio 1993
Pretura di Milano. Ordinanza 8 febbraio 1993.
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente eccepire che le argomentazioni concernenti l’inopponibilità della richiamata disciplina normativa alla società opposta, per aver questa già precedentemente rivendicato l’immobile occupato dallo Zippel, non possono essere condivise.
Invero la controversia devoluta a questo pretore riguarda solo la compatibilità, con le citate norme, delle modalità del rilascio da eseguirsi in forza dell’unico titolo esecutivo allo stato esistente, e costituito dalla sopra richiamata ordinanza di rilascio del pretore, intervenuta nel giudizio di finita locazione per la scadenza del 31 dicembre 1990: dunque per una data successiva a quella di entrata in vigore della legge 8 marzo 1989 n. 101, alla quale deve qui presumersi, salvo diversa pronuncia del tribunale adito o del pretore a conclusione del giudizio dinnanzi a lui pendente.
Da ciò consegue che, salvi eventuali aspetti di illegittimità costituzionale, la richiamata disciplina non può non considerarsi pertinente al caso de quo, pacifico essendo fra le parti il concreto utilizzo del bene quale luogo di culto ebraico, aperto al pubblico.
Ciò premesso deve rilevarsi al fine della decisione in merito all’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi che, dopo la notificazione dell’avviso di sloggio, avvenuta il 26 marzo 1992, vi è stato un accesso dell’Ufficiale giudiziario in data 24 aprile 1992, preannunciato con l’assistenza, se del caso, della forza pubblica.
(omissis)
Nel merito, il ricorso appare fondato con riferimento alle modalità dei suddetti accessi, poiché non vi è dubbio che l’ufficiale giudiziario non possa avvalersi dell’assistenza della forza pubblica, stante il chiaro disposto della normativa in questione che, salvi i casi di urgente necessità (dei quali qui non si afferma la ricorrenza), è specificamente previsto che la forza pubblica non possa entrare per l’esercizio delle sue funzioni negli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico. Tale norma, atteso l’interesse pubblico nella specie protetto, non appare inficiata da quei dubbi di legittimità costituzionale che l’opposta solleva.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità del ricorso all’assistenza della forza pubblica e, attesa la natura della controversia, le spese di lite possono essere dichiarate compensate fra le parti.
P.Q.M.
visti gli artt. 617 e ss. c.p.c.;
dichiara
l’illegittimità del ricorso all’assistenza della forza pubblica da parte dell’ufficiale giudiziario nel compimento degli atti esecutivi promossi dalla società opposta nei confronti dell’Oratorio Ohel Jakov di Edoardo Zippel, relativamente all’immobile adibito all’esercizio pubblico del culto ebraico, sito in Milano, via Cellini n. 2.
(omissis)
Autore:
Pretura
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Destinazione, Locazione, Culto pubblico, Immobile, Proprietà privata, Culto ebraico, Opposizione, Atti esecutivi, Accessi, Forza pubblica
Natura:
Ordinanza